n.9 del 16.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Avviso della decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il progetto potenziamento allevamento avicolo per aumento di numeri di capi da 50.000 pollastre a 65.860 posti pollo presentato da: Azienda Agricola Ricci Guido con sede in Via Campazzo 15/A, Massa Lombarda

L’autorità competente: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 2, Ravenna, comunica la deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il progetto potenziamento allevamento avicolo per aumento di numeri di capi da 50.000 pollastre a 65.860 posti pollo.

Il progetto è presentato da: Azienda Agricola Ricci Guido con sede in Via Campazzo 15/A, Massa Lombarda.

Il progetto è localizzato: in Via Argine San Patrizio, località San Patrizio.

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) dei seguenti comuni: Conselice e delle seguenti province: Ravenna.

Ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, l’autorità competente Provincia di Ravenna, con deliberazione Giunta provinciale n. 363 del 12/12/2012 ha assunto la seguente decisione:

1) non assoggettare il progetto preliminare dell’Azienda Agricola Ricci Guido per il potenziamento d’allevamento avicolo per aumento di numeri di capi da 50.000 pollastre a 65.860 posti pollo in comune di Conselice, in V. Argine San Patrizio, località San Patrizio, ad ulteriore procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale prevista dalla Legge regionale n. 9/1999 e dal Decreto legislativo n. 152/2006, in quanto gli impatti dell’intervento risultano ambientalmente sostenibili ed è stato possibile valutarli in maniera sufficientemente approfondita sulla base della documentazione presentata dal proponente. Si ritiene tuttavia opportuno impartire le seguenti prescrizioni:

a) Relativamente alle sorgenti sonore individuate nella valutazione d'impatto acustico presentata, il Gestore dovrà eseguire interventi di manutenzione periodica e programmata (con frequenza almeno annuale) al fine di mantenere inalterati i livelli di pressione sonora; l'esito di tali interventi dovrà essere annotato su apposito registro a disposizione dell'Autorità di controllo. Inoltre, con frequenza triennale, il Gestore dovrà eseguire una verifica strumentale al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio; in tale occasione dovrà comunicare ad ARPA, con almeno 15 giorni d’anticipo, la data in cui verranno svolte le rilevazioni. Ai sensi dell’art. 8 della Legge Quadro sull’inquinamento acustico, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l’introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della deliberazione della Giunta regionale n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico”;

b) Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all’anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l’avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l’attività a disposizione degli organi di vigilanza;

c) il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;

d) Si anticipa che le due vasche, utilizzate come contenitori di stoccaggio liquami derivanti dalla platea, dovranno essere sottoposte a verifica di tenuta per verificare l’assenza di fuoriuscite di liquame;

e) La fascia esistente alberata dovrà essere mantenuta nelle migliori condizioni, provvedendo prontamente ad eventuali necessità di reintegri;

f) Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da non generare contaminazioni del suolo o delle acque. La classificazione e la gestione dei rifiuti dovrà avvenire secondo i criteri del D.Lgs 152/06 e smi. Si segnala inoltre, in coerenza con quanto riportato nel quadro valutativo, che per le acque eventualmente prodotte in seguito al lavaggio dei mezzi in ingresso all’allevamento, pur risultando i quantitativi impiegati pressochè trascurabili ed il conseguente impatto ambientale non significativo ai fini della presente valutazione, ci si riserva in sede di modifica all’autorizzazione integrata ambientale, di valutare eventuali interventi volti alla gestione anche di tali ridotti quantitativi. Si segnala infine che, relativamente al prelievo d’acqua da pozzo, è necessario rinnovare la concessione di prelievo presso il Servizio Tecnico di Bacino Reno;

2) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in Euro 500,00 (euro cinquecento//00) ai sensi dell’articolo 28 della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina