n.374 del 28.10.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg.le n. 41/01 art. 31 - Consorzio Agrario Terrepadane Scrl - Variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo e sostituzione pozzo esistente mediante perforazione di un nuovo pozzo) alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) ad uso industriale ed antincendio e igienico ed assimilati - Proc. PCPPA0038/19VR01 - SINADOC 12430/2019 (Determina n. 4933 del 16/10/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina

1. di assentire ai sensi dell’art. 31, R.R. 41/2001, al Consorzio Agrario Terrepadane S.c.r.l., con sede in Comune di Piacenza (PC), Via Colombo n. 35 - C.F. 00105680334, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale della concessione PCPPA0038, consistente nell’aumento del volume annuo di prelievo da mc 600 a mc 22.840, nonché nella perforazione di un nuovo pozzo in quanto quello esistenza non è più utilizzabile per cause tecniche, alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0038, già assentita al medesimo con atto n. 18593 del 24/12/2015 dal Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna (con scadenza al 31/12/2025), con le caratteristiche di seguito descritte: dando atto che le caratteristiche del pozzo da perforare sono le stesse già autorizzate da questo Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 1800 del 21/4/2020, e, cioè: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso industriale, antincendio ed igienico ed assimilati;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 34 (di cui portata l/s 30 per uso antincendio e igienico e assimilati e l/s 4 per uso industriale);
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 22.840 (di cui mc/annui 840 ad uso antincendio e igienico e assimilati e mc/annui 22.000 per uso industriale). (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025 (come disposto con atto n. 18593 del 24/12/2015); (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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