n.289 del 21.12.2012 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale

1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il supporto su base informatizzata dell'attività tecnico-amministrativa necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.

2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle Comunità montane.

3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle imprese. La banca dati contiene l'inventario:

a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;

b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse all'esercizio di attività agricole;

c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in materia di agricoltura dalla pubblica amministrazione.

4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale (S.I.R.).».

2) il testo dell’articolo 23 della legge regionale n. 15 del 1997 che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati.

1. La banca dati è costituita presso la Regione e può essere consultata da parte degli Enti locali.

2. La formazione della base dati è fondata sullo scambio di informazioni tra Regione, Province e Comunità montane mediante procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.

3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicità che verrà stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato, derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure informatizzate predisposte dalla Regione.

4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.

5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».

3) il testo dell’articolo 32 della legge regionale n. 15 del 1997, che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, è il seguente:

«Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente "Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del 1977.».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo dell’articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10, che concerne Legge finanziaria regionnale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 24 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico.

1.Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare per le annualità 2011, 2012 e 2013, le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), per l'importo massimo complessivo nel triennio di euro 2.000.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata ad utilizzare anche le economie accertate su precedenti programmi annuali e previste al Capitolo 10580 afferente all'U.P.B. 1.3.1.2.5210 – Tenuta dei libri genealogici – Risorse statali.

3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse accantonate nell'ambito del Fondo speciale di cui al Capitolo 86620, voce n. 17, elenco n. 8 afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29151 – Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione – Risorse statali, del bilancio per l'esercizio 2011.

5. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4, con riferimento al contributo per l'annualità 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio 2011, di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4). Per le annualità 2012 e 2013, l'entità del contributo verrà definita dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3 nei limiti dell'importo massimo previsto al comma 1 e delle risorse stanziate in sede di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001, sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 5 - Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.

2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 5 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21(Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.».

Nota all’art. 9

Comma 3

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 8 - Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a un milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per euro 5.000.000,00.».

Note all’art. 13

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2013: euro 8.000.000,00.».

Comma 2

2) il testo della lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

(omissis)

b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)" Esercizio 2013: 2.452.000,00.».

Note all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che concerne Legge quadro sulle aree protette, è il seguente:

«Art. 22 - Norme quadro.

(omissis)

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.».

2) il testodell’articolo 36 della legge regionale delle Marche 28 aprile 1994, n. 15, che concerne Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali, è il seguente:

«Art. 36 - Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale convoca ai sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta.

3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento.

4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento.

5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco, è il seguente:

«Art. 6

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta dei comuni, delle Comunità montane, delle Amministrazioni provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati, delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.

Il decreto è emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovrà contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma successivo.

Il decreto dovrà indicare:

a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;

b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;

c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;

d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.

Il decreto regionale è atto definitivo e deve essere notificato ai soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela entro sessanta giorni dalla data di esecutività.

Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvederà ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.».

Note all’art. 18

Comma 1

1) il testo dell’articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;

b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;

c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;

e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;

f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;

g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.

3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.

4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.

6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.».

2) il testo dell’articolo 121 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 121 - Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico  

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;

b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

c) determina valori limite di emissione nonché particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;

d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;

e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.».

3) il testo dell’articolo 126 della legge regionale n. 3 del 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, è il seguente:

«Art. 126 - Strumenti della pianificazione.

1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:

a) il piano territoriale regionale (P.T.R.) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);

b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;

c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).».

Nota all’art. 20

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«Art. 2 - Competenze regionali. 

1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-quater, ove costituito.

2-sexies. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della Conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.

2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.».

Note all’art. 21

Comma 1

1) il testo dell’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, è il seguente:

«Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza. 

1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

2. La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nella eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi omogenei definiti dalla Regione.

3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4 ha contabilità separata e destinazione vincolata nell'ambito del bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.».

Comma 2

1) peril testo dell’articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007, vedi nota 1).

Nota all’art. 22

Comma 1

1) il testo dell’articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, che concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, è il seguente:

«Art. 26 - Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio regionale.».

Note all’art. 25

Comma 3

1) il testo dell’articolo art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio. 

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'àmbito dei fondi speciali di cui all'articolo 28; ».

Comma 4

2) il testo dell’articolo art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio. 

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;».

Note all’art. 26

Comma 5

1) peril testo dell’articolo art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 1) all’art. 25.

Comma 6

2) per il testo dell’articolo art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 2) all’art. 25.

Note all’art. 27

1) il testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2012, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 1 - Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna. 

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 e con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 , la Giunta regionale, con proprio atto, definisce un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino, ricostruzione di immobili, strutture e infrastrutture pubbliche e private, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.».

Comma 2

2) peril testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2012, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione, vedi nota 1).

3) il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2012, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione, è il seguente:

«Art. 1 - Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna. 

(omissis)

2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.».

Comma 3

4) peril testo dell’articolo art. 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, vedi nota 1) all’art. 25.

Note all’art. 28

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2, comma 2, lettera s), della legge 5 maggio 2009, n. 42, che concerne Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 2 – Oggetto e finalità

(omissis)

2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

(omissis)

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;».

2) il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che concerne Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, è il seguente:

 «Art. 19 - Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario alle province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale

1. Ciascuna regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle province, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione civile. ».

Comma 2

3) per il testo dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che concerne Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, vedi nota 2).

Nota all’art. 29

Comma 1

1) il testo dell’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2, che concerne Legge per la montagna, è il seguente:

«Art. 1 - Principi generali.

(omissis)

5. Ai fini della presente legge si definiscono:

(omissis)

b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.».

Note all’art. 33

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, che concerne Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, è il seguente:

«Art. 11 - Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri»;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica».

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:

a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolari di farmacia rurale sussidiata;

c) titolari di farmacia soprannumeraria;

d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c). Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.

5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298:

a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni.

6. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.

7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.

10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: «due anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione».

12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole: «è possibile» sono inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali,» sono soppresse.

14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale.».

Comma 2

2) peril testo del comma 4 dell’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, che concerne Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, vedi nota 1).

3) il testo del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2, che concerne Misure straordinarie di gestione flessibile dell’impiego regionale, è il seguente:

«Art.20 Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

(omissis)

4. I compensi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.».

4) il testo del comma 1 dell’articolo 15 legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 15 - Disciplina sulle modalità di accesso

1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14:

a) i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;

b) i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;

c) le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;

d) i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti, indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea.».

Note all’art. 34

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, è il seguente:

«Art. 4 – Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti. 

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.

4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.

7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.».

2) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23 del 2011, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, è il seguente:

«Art. 3 - Ambito territoriale ottimale.

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Nota all’art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39, che concerne Nome per l’affidamento e l’esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica, è il seguente:

«Art. 3 -

(omissis)

3. L'atto di impegno di spesa consegue all'approvazione del progetto esecutivo, ridefinisce l'ammontare del finanziamento in rapporto al costo base dell'appalto e assegna il termine perentorio per l'affidamento dei lavori. Le economie provenienti da eventuali ribassi d'asta tornano immediatamente a disposizione della Regione.».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) il testo dell’articolo 32 della legge regionale n. 43 del 2001, che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 32 - Partecipazione del Comitato per le pari opportunità.

1. La Regione consulta il Comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonché dalle direttive della Comunità Europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del Comitato.».

Nota all’art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento.

(omissis)

4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà, o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.».

Note all’art. 38

Comma 1

1) il testo della rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, che concerne Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, era il seguente.

«Art. 6 - Gettoni di presenza e rimborsi.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, che concerne Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, è il seguente.

«Art. 6 - Gettoni di presenza e rimborsi.».

1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.».

Comma 3

3) per il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23, che concerne Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria, vedi nota 2).

Note all’art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 9 dell’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che concerne Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, come convertito e modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106, è il seguente:

«Art. 5 - Costruzioni private

(omissis)

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.».

2) il testo dell’articolo 16 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6, che concerne Governo e riqualificazione solidale del territorio, è il seguente:

«Art. 16 - Introduzione dell'articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

"Art. 7-ter - Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente.

1. Ferma restando l'attuazione delle misure straordinarie previste dal Titolo III della legge regionale in materia di governo e riqualificazione solidale del territorio, la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'Allegato e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati.

2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativi e il consumo di suolo;

b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;

c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;

d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;

f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.

3. Il Comune nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità di cui al presente articolo, verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)".».

3) il testo dell’articolo 48 della legge regionale n. 6 del 2009, che concerne Governo e riqualificazione solidale del territorio, è il seguente:

«Art. 48 - Introduzione dell'articolo A-14-bis nell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

1. Dopo l'articolo A-14 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 è inserito il seguente:

"Art. A-14-bis - Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3. L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.".».

4) il testo degli articoli da 1 a 9 della legge regionale n. 6 del 2009, che concerne Governo e riqualificazione solidale del territorio, è il seguente:

«Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così sostituita: "Finalità, oggetto e ambito di applicazione della legge";

b) al comma 1, dopo le parole "Emilia-Romagna", sono inserite le seguenti: ", nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.

2-ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualità urbana di cui al comma 1-ter. Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:

a) individua le modalità di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;

b) può stabilire che in tali ambiti di intervento, per l'attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura ai sensi dell'articolo 4-bis.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che prevede una prima indicazione dei tessuti urbani che presentano condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivi generali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1, la Giunta comunale, sulla base del documento di indirizzo ed attuando forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, svolge con riguardo al territorio urbanizzato una ricognizione dei fabbisogni di:

a) edilizia residenziale sociale;

b) dotazioni territoriali;

c) interventi per migliorare la qualità e l'accessibilità degli spazi pubblici e la mobilità sostenibile;

d) riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli edifici e del territorio interessato.

1-ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta comunale predispone il Documento programmatico per la qualità urbana che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le priorità di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successive procedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui all'articolo 3 per la definizione dei contenuti dei Programmi di riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle dotazioni minime di cui all'articolo A-24 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.";

c) al comma 3 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le condizioni di fattibilità dell'intervento di riqualificazione, con una stima delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie ad attivarlo.";

d) il comma 4 è così sostituito:

"4. L'attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai cittadini interessati.".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il concorso è relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2 e tiene conto delle priorità individuate nel Documento programmatico per la qualità urbana e dalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato.";

b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione definiti nella delibera di cui all'articolo 2";

c) al comma 2, dopo le parole "enti pubblici,", sono inserite le seguenti: "ritenuti necessari per l'attuazione del programma di riqualificazione,";

d) al comma 4, dopo le parole "di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "seleziona la proposta che più risponde agli obiettivi definiti per l'ambito di riqualificazione interessato dalla delibera di cui all'articolo 2 e".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nell'osservanza di quanto stabilito dal Documento programmatico per la qualità urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare, e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalità partecipative stabilite dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).";

b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000;";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis) Il programma di riqualificazione urbana può destinare gli immobili sedi di attività produttive industriali, dismessi o da dimettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'articolo A-22, comma 3, e dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee destinate all'edificazione ovvero incentivi alla delocalizzazione.".

Art. 5 - Introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998.

1. Nella legge regionale n. 19 del 1998, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis - Concorsi di architettura.

1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'articolo 2 può stabilire che per l'attuazione del Programma di riqualificazione in ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere svolto, di concerto con i soggetti interessati di cui all'articolo 3, un concorso di architettura, allo scopo di selezionare la soluzione progettuale che meglio interpreta gli obiettivi di qualità ambientale e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessato dall'intervento.

2. La Giunta regionale può destinare una quota dei contributi previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuni che attivano i Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle spese per il loro svolgimento. Nella redazione dei bandi di cui al successivo articolo 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi è prevista una priorità ai Comuni che attivano tali concorsi.".

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998 è così sostituito:

"Art. 6 - Società per la trasformazione urbana.

1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da parte del Comune di Società di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana, nonché alla acquisizione degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione.

2. I proprietari degli immobili ricadenti negli ambiti di riqualificazione urbana individuati dal Comune ai sensi dell'articolo 2, possono partecipare alla STU tramite il conferimento degli immobili alla conclusione delle procedure negoziali di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana, la STU può avvalersi di un socio privato operativo scelto tramite procedura di evidenza pubblica il quale sia in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3.

4. Fuori dal caso di cui al comma 3, la STU può curare la realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidandone l'esecuzione esclusivamente a operatori selezionati tramite le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero appaltando l'esecuzione delle opere pubbliche secondo le normative vigenti in materia.

5. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle società di cui al comma 1 è disposta con legge, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto. L'Assemblea legislativa regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dando priorità al finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla pluralità di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali diverse.".

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. I finanziamenti regionali possono essere altresì assegnati dall'accordo di programma di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), ovvero da atti di programmazione negoziata, quali le intese per l'integrazione delle politiche territoriali attuative del Documento unico di programmazione, che ricomprendono tra le loro previsioni programmi di riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della presente legge.";

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana e lo svolgimento dei concorsi di architettura;".

Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1998, le parole "dall'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000".».

5) il testo dell’articolo 31 della legge regionale n. 6 del 2009, che concerne Governo e riqualificazione solidale del territorio, è il seguente:

«Art. 31 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000.

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale:

a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;

b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire;

c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.";

c) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:";

d) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela";

e) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;";

f) al comma 2, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con la possibilità di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal comma 11 del presente articolo per eventuali spostamenti di edificabilità;";

g) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato;";

h) al comma 2 dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.";

i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.

2-ter. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;

b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;

c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;

d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;

e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato.

2-quater. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC può destinare gli immobili sedi di attività produttive industriali, dismessi o da dismettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'art. A-22, comma 3, e dell'art. A-6-bis dell'Allegato, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee destinate all'edificazione con incentivi alla delocalizzazione.

2-quinquies. Per gli ambiti di riqualificazione urbana il POC contiene la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati. Il POC deve comunque prevedere:

a) l'elenco delle unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;

b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;

c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti al programma;

d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;

e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'articolo 18;

f) l'elenco delle proprietà che non partecipano alla realizzazione dell'intervento;

g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici o normativi.";

j) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli ambiti di riqualificazione, l'attività di cui al presente comma è svolta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 del 1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di approvazione del POC si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.".».

6) il testo dell’articolo 47 della legge regionale n. 6 del 2009, che concerne Governo e riqualificazione solidale del territorio, è il seguente:

«Art. 47 - Modifiche all'articolo A-11 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000.

1. All'articolo A-11 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole "l'assetto infrastrutturale" sono inserite le seguenti: ", in conformità a quanto disposto dall'articolo 30, commi da 2 a 2-quinquies";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della legge regionale n. 19 del 1998.".».

Comma 2

7) il testo dell’articolo 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000, che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio, come convertito e modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106, è il seguente:

«Art. 7-ter - Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente.

1. Ferma restando l'attuazione delle misure straordinarie previste dal Titolo III della legge regionale in materia di governo e riqualificazione solidale del territorio, la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'Allegato e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati.

2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativi e il consumo di suolo;

b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;

c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti;

d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;

f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.

3. Il Comune nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità di cui al presente articolo, verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).».

Note all’art. 40

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1, che concerne Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche, è il seguente:

«Art. 3 - Documenti sostitutivi del DURC.

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all'iscrizione all'INAIL, gli adempimenti di cui all'articolo 2 sono assolti con la presentazione del certificato di regolarità contributiva emesso dall'INPS.

2. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine. ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2011, che concerne Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche, è il seguente:

«Art. 2 - Obbligo di presentazione del DURC.

(omissis)

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.».

Note all’art. 41

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 30 - Piano della comunicazione istituzionale.

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale n. 39 del 1992, la Giunta regionale approva le linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica, nonché il piano della comunicazione istituzionale annuale.».

Comma 2

2) il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2011, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014, è il seguente:

«Art. 32 - Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

(omissis)

4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:

a) sostenute con imputazione a carico dei fondi comunitari;».

Note all’art. 42

Comma 1

1) il testo del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, è il seguente:

«Art. 4 - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

(omissis)

7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.».

Comma 2

2) il testo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2011, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, è il seguente:

«Art. 21 - Personale dell'Agenzia.

(omissis)

5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile della retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, corrispondente al compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico, fino alla scadenza naturale di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento..».

Comma 3

3) il testo del comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2011, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, è il seguente:

«Art. 21 - Personale dell'Agenzia.

(omissis)

6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine della gestione di liquidazione di cui all'articolo 20, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure avviate negli Enti di provenienza in applicazione dell'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e che coinvolgono personale trasferito ai sensi del presente comma, sono portate a conclusione nell'Agenzia..».

Comma 4

4) il testo del comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2011, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, è il seguente:

«Art. 21 - Personale dell'Agenzia.

(omissis)

8. Nei sei mesi successivi all'approvazione della dotazione organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo del personale, l'Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008 possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente. ».

Comma 5

5) il testo del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2011, che concerne Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, è il seguente:

«Art. 24 - Altre disposizioni transitorie.

(omissis)

4. Le società degli Enti locali di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in ogni caso continuano la propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere. La presente disposizione non trova applicazione per le società che svolgano anche la funzione di produzione e fornitura all'ingrosso della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le disposizioni statutarie.».

Note all’art. 43

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, che concerne Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, è il seguente:

«Art. 15 - Personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.

(omissis)

6. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere cessano alla data del trasferimento. Ai dipendenti interessati è mantenuta l'erogazione mensile corrispondente alla retribuzione di posizione, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento dell'incarico fino alla scadenza naturale di questo e comunque per un periodo non superiore a un anno dal trasferimento. In riferimento al personale di cui al comma 2, tale salvaguardia economica avviene solo per gli incarichi conferiti almeno sei mesi prima del trasferimento.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2011, che concerne Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, è il seguente:

«Art. 40 - Disposizioni finali.

(omissis)

6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito.».

Note all’art. 44

Comma 1

1) il testo dell’articolo 64 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che concerne Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è il seguente:

«Art. 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.».

3) il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che concerne Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, è il seguente:

«Art. 2 - Riduzione dei costi della politica nelle regioni

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

(omissis)

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall' articolo 22, commi da 2 a 4, dall' articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall' articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall' articolo 4, dall' articolo 5, comma 6, e dall' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;».

4) il testo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 95 del 2012 che concerne Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è il seguente:

«Art. 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

(omissis)

3

. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.».

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