n.154 del 06.06.2013 (Parte Seconda)

Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell’art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri ci cui all’art. 5, comma 2 della L. n. 225 del1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012;

Vista la LR n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” ed in particolare l’art- A-2, comma 4, dell’Allegato che stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione e alla prevenzione del rischio sismico;

Vista la LR n. 16 del 2012 “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” ed in particolare l’art. 3 “ Principi generali della ricostruzione”, l’art. 7 “Individuazione e attuazione delle Unità Minime di Intervento – UMI” e l’art.12 “Piano della Ricostruzione”;

Richiamato quanto disposto ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della LR n. 16 del 2012 che stabilisce che la ricostruzione deve assicurare un innalzamento del livello di sicurezza sismica e una riduzione della vulnerabilità urbana;

Ritenuto che il conseguimento degli obiettivi di cui sopra possa essere più efficacemente perseguito attraverso interventi unitari e integrati su edifici aggregati, con particolare riguardo ai centri storici, e pertanto sia necessario stabilire criteri e modalità per la loro individuazione in Unità Minime di Intervento in quanto soggette ad interventi di miglioramento sismico per raggiungere un livello di sicurezza pari al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni;

Richiamato inoltre quanto disposto ai sensi dell’articolo 10, comma 12, del decreto legge n.83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e dal comma 10 dell’art.13 nonché dal comma 12 dell’art.7 della L.R. n.16 del 2012, che stabiliscono che agli oneri derivanti dall’elaborazione del Piano della Ricostruzione e della deliberazione di perimetrazione degli aggregati edilizi e delle Unità minime di Intervento (UMI) di cui al comma 1 dell’art.7 della L.R. n.16 del 2012, i Comuni fanno fronte con le risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l’individuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione;

Considerato che i compiti assegnati dalla legge regionale (art. 12) al Piano della Ricostruzione e in particolare il compito di disciplinare le trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione per conseguire gli obiettivi generali disposti dall’art. 3, segnatamente la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro, consentono alle Amministrazioni comunali di veicolare, attraverso il Piano stesso, anche contenuti non direttamente legati alle attività di ricostruzione;

Ritenuto che per consentire una erogazione equa ed efficiente dei contributi, siano da porre a finanziamento esclusivamente le attività necessarie alla perimetrazione delle UMI e alla definizione dei contenuti del Piano strettamente legati alle attività di ricostruzione, escludendo invece dal finanziamento gli ulteriori possibili contenuti del Piano;

Ritenuto a tal fine di dover disporre criteri di valutazione e priorità utili a definire l’importo posto a contributo che tengono conto della valutazione dell’estensione del danno, della popolazione colpita e della complessità delle analisi e delle elaborazioni necessarie alla predisposizione del Piano della Ricostruzione.

Ritenuto, infine, di stabilire modalità ed elaborati, sia della deliberazione di perimetrazione delle UMI sia del Piano della Ricostruzione, necessari al fine dell’ottenimento dell’erogazione del contributo;

Sentito nella seduta del 10 maggio 2013 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

Visto l’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 

DISPONE 

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano a tutti quei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, individuati dall’art. 1, comma 1, del decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122 del 2012 integrato dall’art. 67-septies del decreto legge 22 giugno n. 83, convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.

Articolo 2

Condizioni per la concessione del contributo

1. Alle Amministrazioni Comunali che intendono avvalersi delle facoltà indicate nella legge regionale n. 16 del 2012, in particolare in merito alla individuazione degli aggregati edilizi e alla perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) di cui all’art. 7, comma 1, nonché della redazione del Piano della Ricostruzione di cui all’art. 12, è concesso un contributo a valere sul fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, determinato con le modalità stabilite ai successivi articoli 5 e 9.

2. Il contributo è finalizzato alla redazione degli strumenti di cui al comma 1 che si rendano necessari per la realizzazione di interventi unitari strettamente connessi alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, estesi a più edifici che necessitano di interventi omogenei ed integrati o per i quali si richiedano varianti urbanistiche. Non sono oggetto di contributo tutte quelle eventuali ulteriori attività di pianificazione che le amministrazioni possono mettere in atto, in particolare attraverso il Piano della Ricostruzione, per il più generale obiettivo di promuovere la sola ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità.

3. Il contributo è basato su criteri oggettivi aventi a riferimento l’effettiva estensione dei danni subiti a seguito degli eventi sismici, la popolazione colpita, nonché la complessità delle analisi e delle elaborazioni necessarie alla predisposizione del Piano della Ricostruzione.

Articolo 3

Individuazione e attuazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2012, i Comuni, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, possono individuare le unità minime di intervento (UMI).

2. Nella individuazione delle UMI le amministrazioni comunali devono armonizzare l’esigenza di assicurare l'unitarietà dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico ed urbanistico, con la fattibilità e rapidità degli interventi calibrando il dimensionamento delle UMI in relazione anche alla disponibilità dei proprietari ad intervenire e allo stato degli interventi di ricostruzione in essere.

3. Il progetto architettonico - strutturale di ogni UMI deve essere unico così da assicurare un comportamento uniforme del sistema strutturale degli edifici interessati dalla stessa UMI ed una qualificazione degli elementi architettonici che la compongono. Al progetto della UMI corrisponde il conseguente titolo edilizio.

4. Per ogni UMI deve essere individuato un unico rappresentante, ai sensi dell’art. 7, commi 6, 7 e 8 della LR n. 16 del 2012, che assume il ruolo di responsabile dell’attuazione dell’intervento, cui compete: l’individuazione dei tecnici incaricati della progettazione unitaria e della direzione dei lavori, la scelta dell’impresa esecutrice delle opere, la redazione e deposito della domanda di contributo mediante l’utilizzo della modulistica e delle procedure informatiche che saranno stabilite con successivo atto dal Commissario delegato.

5. Fermo restando il progetto unico di cui al comma 3, il Comune può consentire, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della LR n. 16 del 2012, che l’intervento per ciascuna UMI venga eseguito per fasi o per lotti distinti corrispondenti di volta in volta ad almeno una unità strutturale per i quali vengono rilasciati in tal caso autonomi titoli abilitativi edilizi, stabilendo comunque i tempi di attuazione dei singoli lotti al fine di evitare interferenze di cantiere e garantire le condizioni di sicurezza previste dallo stesso art. 7, comma 4.

6. Il contributo per ciascuna UMI è determinato come somma dei contributi spettanti per ciascun edificio danneggiato ed oggetto di ordinanza di inagibilità che la compone. Nel caso di UMI in cui sono presenti edifici con livelli operativi diversi, definiti ai sensi dell’ordinanza n. 86 del 2012 e smi, al fine di consentire, con interventi di miglioramento sismico, il raggiungimento per l’intera UMI del livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello stabilito per le nuove costruzioni, il livello operativo minimo di ciascun edificio è elevato a quello indicato con E0 nella Tabella 3 della citata ordinanza. Fanno eccezione le UMI composte esclusivamente da edifici che necessitano di intervento di rafforzamento locale che mantengono quindi il livello operativo B o C.

7. All’interno dei centri storici, nel caso di UMI riconducibili all’isolato edilizio, formate da più edifici strutturalmente integrati in misura tale da rendere inefficace un intervento unitario di miglioramento sismico senza il coinvolgimento nel progetto e nei lavori di tutti gli elementi strutturali delle stesse, possono essere concessi contributi, nei limiti previsti per il livello operativo E0, per interventi sulle strutture e finiture connesse, sulle parti comuni e sulle finiture esterne di edifici che, pur danneggiati, non sono stati oggetto di ordinanza di inagibilità.

8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso previa perizia asseverata del progettista che attesti che il coinvolgimento nell’intervento unitario della UMI dell’edificio danneggiato ma non sgomberato, è indispensabile per conseguire il livello di sicurezza del 60% stabilito per gli interventi di miglioramento sismico ed a condizione che la superficie complessiva dello stesso edificio non superi il 25% della superficie della UMI.

9. In caso di UMI con proprietà mista pubblico e privata, il soggetto unico, ai fini dell’aggiudicazione delle attività di progettazione ed esecuzione dell’intervento, deve applicare il DLgs n.163 del 2006 solo nel caso in cui la proprietà dell’UMI risulti pubblica almeno per più del 50% in base all’imponibile catastale. In caso contrario, deve essere applicata la disciplina del D.L. n. 74 del 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012. Analogamente in caso di attuazione degli interventi attraverso fasi e quindi titoli abilitativi distinti le procedure di affidamento hanno a riferimento la percentuale di maggioranza dell’assetto proprietario delle singole unità strutturali.

10. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 l’Amministrazione Comunale può, per ragioni urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche o di sicurezza sismica, individuare un aggregato edilizio di più UMI, adiacenti o meno, che richiedano un intervento coordinato che può attuarsi attraverso la preventiva individuazione di criteri uniformi di progettazione, di modalità e tempi correlati per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione. In tal caso l’aggregato può raggiungere al massimo la dimensione dell’isolato. Anche singoli edifici oggetto di intervento possono essere ricompresi nell’aggregato al fine di assicurare il coordinamento degli interventi previsti.

11. Nella deliberazione di cui al comma 1, le Amministrazioni Comunali individuano le UMI che possono procedere all’attuazione attraverso intervento edilizio diretto e quelle che, in quanto necessitano di una modifica della disciplina della pianificazione urbanistica, sono subordinate alla approvazione del Piano della Ricostruzione. 

Articolo 4

Elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per la delibera di perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI)

1. Fatto salve le deliberazioni comunali di individuazione delle UMI assunte prima dell’emanazione della presente ordinanza, per poter accedere al contributo di cui all’art. 2, la delibera di perimetrazione delle UMI e delle loro eventuali aggregazioni (aggregati edilizi) di cui al comma 1 dell’art. 7 della LR n.16 del 2012 deve contenere di norma le seguenti analisi ed elaborazioni con i dati eventualmente disponibili:

a) elaborati di sintesi conoscitiva che restituiscano, sulle cartografie di analisi e disciplina del piano urbanistico vigente, gli esiti di agibilità conseguenti al danno alla data del sisma;

b) relazione illustrativa che, alla luce delle conoscenze e delle analisi acquisite, motivi i criteri che hanno portato alla individuazione delle UMI e che restituisca i risultati della eventuale fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei proprietari interessati dalle perimetrazioni;

c) elaborato di perimetrazione delle UMI e delle loro aggregazioni ove previste che riporti l’indicazione di quelle che possono essere immediatamente attuate con intervento edilizio diretto ovvero quelle da subordinare all’elaborazione del Piano della Ricostruzione, in scala adeguata;

d) scheda descrittiva per ogni UMI che indichi gli esiti di agibilità conseguenti al danno, le proprietà, i dati catastali, le destinazioni d’uso, lo stato di occupazione, le previsioni dello strumento urbanistico vigente, le caratteristiche costruttive e strutturali e la documentazione fotografica. 

Articolo 5

Criteri di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l’elaborazione della delibera di perimetrazione delle UMI

1. La presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 4 è condizione per l’erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo.

2. Ai fini del finanziamento del contributo concedibile per l’elaborazione dei contenuti necessari della delibera di cui al comma 1 dell’art. 7 della LR n. 16 del 2012, il Commissario delegato provvede a stanziare la cifra di 600.000 euro a valere dal fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012 da ripartire tra tutti i Comuni che hanno presentato domanda entro la data del 15 luglio 2013.

3. Una quota corrispondente al 30% dell’ammontare complessivo è ripartita fra tutti i Comuni che abbiano presentato domanda entro i termini. Il contributo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura massima di 6.000 euro.

4. Il restante 70% dell’ammontare complessivo è ripartito sulla base di un indicatore che tiene conto dell’intensità macrosismica attribuita ai singoli Comuni, della percentuale sul totale comunale di nuclei familiari sgomberati nonché del numero di unità immobiliari dichiarate inagibili (esito E).

5. Il contributo massimo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura complessiva di 30.000 euro.

6. I comuni proponenti garantiscono la copertura dei costi relativi all’incarico eccedenti i limiti del contributo regionale, che sarà corrisposto a consuntivo sulla base della documentazione di spesa effettivamente sostenuta dall’amministrazione comunale.

Articolo 6

Presentazione della domanda e modalità di concessione del contributo

1. Il Comune, nella persona del Sindaco, per poter accedere al contributo per le attività necessarie alla perimetrazione delle UMI di cui all’art. 7, comma 1, della LR n.16 del 2012, presenta la domanda diretta al Commissario delegato corredata dalla delibera e dei documenti indicati al precedente art. 4 entro la data del 15 luglio 2013.

2. La domanda è redatta utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Commissario delegato e pubblicato sul sito web: http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nel quale saranno anche indicate le modalità di trasmissione.

3. Il Commissario delegato entro 15 giorni dal termine di cui al comma 1 verifica la completezza della documentazione allegata e l’ammissibilità al finanziamento. Qualora la domanda presentata non risulti coerente ai requisiti indicati agli artt. 1, 2 e 4, il Commissario delegato, entro lo stesso termine, provvede a darne tempestiva comunicazione al Comune indicando le eventuali integrazioni necessarie ad assicurare l’ammissibilità al contributo e il termine per la loro presentazione.

4. Il Commissario delegato, accertata l’ammissibilità della domanda, provvede a determinare l’importo del contributo concedibile sulla base dei criteri definiti al precedente art. 5 e delle informazioni fornite dal Comune nella presentazione della domanda. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, il Commissario delegato comunica al Sindaco l’esito dell’istruttoria e provvede alla liquidazione del contributo concesso in un’unica soluzione. 

Articolo 7

Piano della ricostruzione

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 12 della LR n. 16 del 2012, i Comuni che, ai fini della ricostruzione, ritengono opportuno e necessario variare la pianificazione urbanistica vigente, anche a seguito di una fase di ascolto della cittadinanza e dell’eventuale proposta da parte di soggetti privati interessati ai sensi dell’art. 12, comma 10, della LR n. 16 del 2012, si possono dotare di una specifica variante allo strumento urbanistico vigente denominata Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare:

a) le varianti alla pianificazione vigente indispensabili per favorire interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici esistenti danneggiati per il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza antisismica congiuntamente al miglioramento della qualità architettonica, dell’inserimento paesaggistico, dell’efficientamento energetico e della qualificazione dell’assetto urbano;

b) ulteriori eventuali trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione per favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro;

c) gli interventi di ricostruzione sulla base delle risultanze degli studi di microzonazione sismica.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano può prevedere eventuali incentivi urbanistici e misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.

3. Le varianti alla strumentazione urbanistica vigente indispensabili per promuovere gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, richiamate dalla L.R. n.16 del 2012, attengono in particolare alla:

a) modifica normativa delle regole urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, ad esempio ai fini della revisione del vincolo con modifica della categoria di intervento (art. 12, comma 4) e dell’integrazione della disciplina delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli interventi nei centri storici e nei nuclei storici non urbani (art. 5, comma 2);

b) modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici, come ad esempio la perimetrazione e progettazione delle UMI che comportano assetti planivolumetrici diversi in tutto o in parte da quelli preesistenti (art. 12, comma 2);

c) delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati a causa del sisma, demoliti in attuazione di ordinanza comunale o danneggiati in misura tale da essere classificati con livello operativo E3 ai sensi dell’ordinanza n. 86 del 2012 e smi, riconducibili a: edifici ubicati in fasce di rispetto stradale e dei corsi d’acqua (art.4, comma 7), o nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche (art. 9, comma 9); fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola (art. 9, comma 5, lett. b); edifici incongrui (art. 12, comma 6, lett. c) o che, nel territorio urbanizzato, necessitino di delocalizzazione per esigenze di miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esistenti (art. 12, comma 6, lett. b).

d) individuazione, a seguito della microzonazione sismica, delle aree a diversa pericolosità sismica in particolare quelle meno idonee per interventi di ricostruzione, in quanto caratterizzate da elevata amplificazione, e quelle in cui la realizzazione delle opere richiede interventi che ne riducano la pericolosità sismica locale, quali ad esempio il consolidamento del terreno di fondazione in presenza di elevato rischio di liquefazione.

I contenuti, di cui alle precedenti lettere, possono essere oggetto di più stralci del Piano della Ricostruzione cui conseguono le rispettive approvazioni ai sensi dell’art. 13 della LR n. 16 del 2012.

4. Gli ambiti interessati dalle varianti di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente comma 3 devono contenere l’analisi della condizione limite per l’emergenza di cui all’OPCM n. 4007 del 2012 e successive ordinanze.

5. Nell’individuazione e progettazione delle UMI e in tutti gli altri casi di modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi nonché di individuazione di nuove significative previsioni insediative di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, il Piano della Ricostruzione stabilisce i sistemi strutturali, gli ingombri planivolumetrici e le caratteristiche progettuali più appropriate e ogni altra regolamentazione di dettaglio propria dei piani urbanistici attuativi (ai sensi dell’art. 31 della LR n. 20 del 2000), necessaria per procedere con successivo intervento diretto alla realizzazione degli interventi con le modalità di cui al precedente articolo 3.

6. In sede di approvazione del Piano della Ricostruzione, il Comune può attribuire all'atto deliberativo valore del titolo abilitativo, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo stesso.

7. Qualora il Piano della Ricostruzione preveda la realizzazione di opere pubbliche la deliberazione di approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle stesse (art. 13, comma 6).

8. Nel caso di delocalizzazione di cui alla lett. c) del precedente comma 3), con l’esclusione dei casi in cui sia possibile un contermine e diretto trasferimento dalla fascia di rispetto su area di proprietà, il Piano della Ricostruzione individua contestualmente e stabilisce la disciplina urbanistica sia dell’area di sedime degli edifici crollati o demoliti sia dell’area di riedificazione nella quale attuare la ricostruzione degli edifici, secondo le priorità indicate all’art. 12, comma 7, della LR n.16 del 2012 che prevedono:

a) il riuso di immobili o aree dismesse collocate all’interno del tessuto urbanizzato e processi di addensamento del tessuto urbano esistente;

b) la localizzazione degli edifici da ricostruire negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica vigente;

c) in assenza delle previsioni di cui sopra, adeguatamente motivate dal Comune, l’individuazione di nuovi ambiti in adiacenza e continuità con i tessuti urbani esistenti.

9. Qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti con una modifica significativa dei carichi urbanistici degli ambiti già previsti dalla pianificazione o dei nuovi ambiti, il Piano prevede la contestuale programmazione, realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. Il Piano deve altresì valutare gli impatti significativi sull’ambiente e sul territorio che, in attuazione al principio di non duplicazione, non siano stati valutati precedentemente.

10. Ai sensi dell’art. 12, comma 8, della LR n.16 del 2012, il Piano della Ricostruzione deve assicurare la fattibilità degli interventi di delocalizzazione attraverso il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati mediante la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11, della legge regionale n. 20 del 2000 o dell'articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2002, ovvero dimostrando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo. 

Articolo 8

Elaborati necessari al fine dell’ottenimento del contributo per il Piano della Ricostruzione

1. Per poter accedere al contributo di cui all’art. 2, il Piano della Ricostruzione deve contenere di norma le seguenti analisi ed elaborazioni:

a) analisi conoscitiva relativa al livello di danneggiamento con l’indicazione degli esiti dell’agibilità;

b) relazione illustrativa che alla luce delle conseguenze del sisma evidenzi motivatamente la necessità di modificare la disciplina urbanistico-edilizia vigente e restituisca i risultati della fase informativa/partecipativa di coinvolgimento della cittadinanza e dei proprietari interessati dalle aree oggetto del piano;

c) elaborato planimetrico con l’individuazione degli ambiti territoriali interessati dal Piano;

d) elaborati normativi e cartografici di variante.

2. Nel caso in cui il Piano della Ricostruzione provveda alla modifica delle norme urbanistico-edilizie che incidono direttamente sul rilascio dei titoli abilitativi, oltre a quanto indicato al comma 1, deve contenere:

a) la caratterizzazione tipologica e morfologica del tessuto insediativo e relative categorie di intervento desunta ed eventualmente integrata dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) la perizia asseverata del tecnico abilitato e l’esito dell’accertamento comunale in caso di revisione del vincolo della pianificazione urbanistica.

3. Nel caso in cui il Piano della Ricostruzione abbia per oggetto la modifica della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi, oltre a quanto indicato al comma 1, deve contenere:

a) il planivolumetrico e altimetrico dello stato di fatto e di progetto;

b) in caso di UMI che richiedono un assetto plani volumetrico diverso da quello preesistente gli elaborati di cui alle lett. d) del comma 1 dell’art. 4 e gli elaborati che definiscono gli eventuali nuovi schemi strutturali;

c) le norme di attuazione della disciplina urbanistica di dettaglio;

d) la convenzione urbanistica attuativa ove necessaria;

e) elaborati richiesti per la definizione della condizione limite di emergenza di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e al documento “Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) – standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 1.0 beta – II” pubblicata nel giugno 2012, scaricabile nel seguente sito:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp.

4. Qualora il Piano della Ricostruzione riguardi la delocalizzazione di capacità edificatoria per la ricostruzione di edifici crollati come definiti al comma 3 dell’art. 7, oltre a quanto indicato al comma 1, deve contenere:

a) l’individuazione delle aree di sedime degli edifici crollati o demoliti e delle connesse aree di riedificazione, motivando le ragioni della delocalizzazione e dell’individuazione delle nuove previsioni con riferimento a quando indicato al comma 7 dell’art.12 della LR n.16 del 2012;

b) gli accordi ai sensi degli articoli 18 e 30 della L.R. n. 20 del 2000 o dell’art. 23 della LR n. 37 del 2002 che assicurino la fattibilità dell’intervento di delocalizzazione attraverso il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

c) la valutazione degli impatti significativi sull’ambiente e sul territorio e la previsione delle necessarie dotazioni territoriali e infrastrutturali per le previsioni di nuovi insediamenti con una modifica significativa dei carichi urbanistici degli ambiti già previsti dalla pianificazione o dei nuovi ambiti;

d) elaborati richiesti per la definizione della condizione limite di emergenza di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1755 del 27 aprile 2012 e al documento “Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) – standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 1.0 beta – II” pubblicata nel giugno 2012, scaricabile nel seguente sito:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp.

Articolo 9

Criteri di valutazione e determinazione del contributo concedibile per l’elaborazione del Piano della Ricostruzione

1. Sono ammessi a contributo solo i Piani della ricostruzione di cui all’art. 7 comma 3.

2. La presentazione degli elaborati di cui al precedente art. 8 è condizione per l’erogazione del contributo.

3. Ai fini del finanziamento del contributo concedibile per l’elaborazione del Piano della Ricostruzione, il Commissario delegato provvede a stanziare la cifra di 1.200.000 euro a valere sul fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012.

4. Una quota corrispondente al 30% dell’ammontare complessivo è ripartita e liquidata fra tutti i Comuni che dichiarano l’avvio della formazione del Piano e che presentino domanda di anticipazione entro i termini e le modalità indicate al successivo art. 10, comma 3. Il contributo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura massima di 20.000 euro.

5. Il residuo ammontare complessivo è ripartito sulla base di un indicatore che tiene conto:

a) dell’intensità macrosismica attribuita ai singoli Comuni;

b) della percentuale sul totale comunale di nuclei familiari sgomberati;

c) del numero di unità immobiliari dichiarate inagibili (esito E);

d) dei rapporti superficie/volume e popolazione coinvolta negli ambiti oggetto del Piano in caso di modifiche della morfologia urbana e degli assetti urbanistici ad essa connessi e delle delocalizzazioni di capacità edificatoria.

6. Il contributo massimo concedibile ad ogni Comune è stabilito nella misura di 80.000 euro.

7. I comuni proponenti garantiscono la copertura dei costi relativi all’incarico eccedenti i limiti del contributo regionale, che sarà corrisposto a consuntivo sulla base della documentazione di spesa effettivamente sostenuta dall’amministrazione comunale.

Articolo 10

Presentazione della domanda e modalità di concessione del contributo per il Piano della Ricostruzione

1. Il Comune, nella persona del Sindaco, per poter accedere al contributo per la redazione del Piano della Ricostruzione di cui all’art. 12 della LR n. 16 del 2012, presenta la domanda diretta al Commissario delegato corredata dalla delibera di adozione e dai documenti indicati al precedente art. 8 entro la data del 30 giugno 2014.

2. La domanda è redatta utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Commissario delegato e pubblicato sul sito web: http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nel quale saranno anche indicate le modalità di trasmissione.

3. Il Comune per poter ricevere l’anticipazione di cui all’art. 9, comma 4, inoltra entro il 15 luglio 2013 apposita domanda al Commissario delegato utilizzando il modello a tal fine predisposto e pubblicato sul sito web: http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nel quale saranno anche indicate le modalità di trasmissione.

4. Il Commissario delegato entro 15 giorni dal termine di cui al comma 1 verifica la completezza della documentazione allegata e l’ammissibilità al finanziamento. Qualora la domanda presentata non risulti coerente ai requisiti indicati agli articoli 1, 2 e 8, il Commissario delegato, entro lo stesso termine, provvede a darne tempestiva comunicazione al Comune indicando le eventuali integrazioni necessarie ad assicurare l’ammissibilità al contributo e il termine per la loro presentazione.

5. Il Commissario delegato, accertata l’ammissibilità della domanda, provvede a determinare l’importo del contributo concedibile sulla base dei criteri definiti al precedente articolo 9 e delle informazioni fornite dal Comune nella presentazione della domanda. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, il Commissario delegato comunica al Sindaco l’esito dell’istruttoria, l’importo concesso, ridotto dell’importo dell’anticipazione di cui all’art. 9, comma 3, se richiesta, e provvede alla liquidazione del contributo concesso in un’unica soluzione.

6. L’anticipazione del contributo è revocata e restituita nel caso in cui il Comune non proceda all’adozione del Piano della Ricostruzione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Altresì, è revocata e restituita la quota di contributo di cui all’art. 9, comma 5, nel caso in cui il Comune non proceda all’approvazione del Piano entro il 30 dicembre 2014.

7. Il contributo per l’elaborazione del Piano della Ricostruzione è concesso una sola volta. Qualora il Comune valuti la possibilità di procedere alla elaborazione dei contenuti di cui all’art. 7 attraverso più procedimenti, la domanda di richiesta del contributo dovrà essere unica e presentata comunque entro la data di cui al comma 1 del presente articolo. La domanda deve essere corredata da tutte le delibere di approvazione e dai documenti indicati al precedente art. 8.

Articolo 11

Termini per le domande di contributo per gli interventi sulle UMI

1. Il termine per la presentazione al Comune, ai sensi del precedente art. 3, comma 4, delle domande di concessione del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle UMI, stabilito agli artt. 4, comma 1bis, delle Ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e s.m.e i., è prorogato al 31 dicembre 2013.

2. Nel caso di UMI subordinate all’approvazione del Piano della Ricostruzione il termine per la presentazione al Comune delle domande di concessione del contributo per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione è stabilito al 31 dicembre 2014. 

Articolo 12

Integrazione alla definizione di edificio crollato

1. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trova applicazione la disciplina di tutela prevista dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 6, comma 3, della LR n. 16 del 2012. A fronte di tale stato di danno il livello operativo riconosciuto è quello indicato con E3 nella Tabella allegata all’Ordinanza n. 86/2012 e s.m.i..

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 27 maggio 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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