n.39 del 07.02.2014 (Parte Seconda)
Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/13, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;
- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23;
- la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall’art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, ed in particolare:
- l’articolo 12, il quale prevede l’approvazione, da parte della Giunta regionale, di atti di coordinamento tecnico, definiti dalla Regione e dagli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, volti ad assicurare l’uniformità e la trasparenza dell’attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia;
- l’articolo 32, comma 1, lettera g, il quale prevede l’esonero dal contributo di costruzione del frazionamento di unità immobiliari, qualora non sia connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali. La medesima disposizione stabilisce inoltre che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 15/13 la Giunta regionale definisca le fattispecie oggetto dello stesso esonero;
- l’articolo 55, comma 5, il quale prevede che i fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (avvenuta secondo quanto disposto dall’articolo 61 il31 luglio 2013), ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possano essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA, e che il frazionamento possa essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della stessa L.R. 15/2013;
Ritenuto opportuno emanare un atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi del citato articolo 12 L.R. 15/13, con il quale fornire ai Comuni della Regione ed agli operatori professionali ed imprenditoriali interessati un quadro di indicazioni applicative uniformi e vincolanti per tutto l’àmbito regionale, in ordine alle citate ipotesi di frazionamento di unità immobiliari di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), e all’art. 55, comma 5, e volto in particolare:
- a precisare la disciplina dell’ipotesi di esonero dal contributo di costruzione di cui al citato art. 32, comma 1, lettera g), con particolare riferimento all’individuazione delle tipologie di intervento edilizio, comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione, nonché al correlato regime abilitativo ed alla portata delle condizioni preclusive poste dalla norma di legge;
- a individuare i casi di frazionamento dei fabbricati produttivi per i quali è consentita la deroga agli eventuali limiti fissati dagli strumenti urbanistici, secondo la citata disposizione di cui all’art. 55, comma 5;
Considerato che la proposta di atto di coordinamento tecnico in questione è stata elaborata dalle competenti strutture della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata con la partecipazione delle altre strutture regionali interessate, di referenti tecnici dei Comuni, delle Provincie e delle associazioni professionali ed imprenditoriali operanti nel settore edilizio, riuniti nel Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio (organismo consultivo istituito con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1688/2010, i cui componenti sono stati nominati con decreto assessorile 2/11), riunitosi sulla proposta di atto nei giorni 12 settembre e 17 dicembre 2013, ed in un apposito sotto-gruppo di lavoro, riunitosi nei giorni 9 e 29 ottobre e 18 novembre 2013;
Dato atto che sulla proposta di atto, espressa dal citato Tavolo di coordinamento tecnico, il competente Assessore all’urbanistica ha richiesto il parere del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, a norma dell’art. 12 della L.R. 15/13, e dell’art. 6, L.R. 13/09, e che lo stesso CAL si è espresso con parere favorevole nella seduta del 24 gennaio 2014;
Ritenuto per quanto sopra di procedere all’approvazione dell’atto allegato e parte integrante della presente deliberazione, denominato “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/13, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)”;
Dato atto che lo stesso Atto di coordinamento tecnico, avendo valore integrativo e interpretativo di disposizioni della legge regionale n. 15 del 2013 immediatamente prevalenti rispetto alle precedenti previsioni comunali, esplica i propri effetti dalla data della sua pubblicazione nel BURERT e non è soggetto a termini per il proprio recepimento negli atti pianificatori e regolamentari dei Comuni;
Ritenuto opportuno garantire ampia e tempestiva diffusione dello stesso Atto di coordinamento tecnico, attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione “Territorio” del portale web della Regione, ed attraverso correlate comunicazioni telematiche;
Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare l’atto allegato, parte integrante della presente deliberazione, denominato “Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 L.R. 15/13, per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)”;
2. di dare atto che lo stesso Atto di coordinamento tecnico, avendo valore integrativo e interpretativo di disposizioni della legge regionale n. 15 del 2013 immediatamente prevalenti rispetto alle precedenti previsioni comunali, esplica i propri effetti dalla data della sua pubblicazione nel BURERT e non è soggetto a termini di recepimento negli atti pianificatori e regolamentari dei Comuni;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sulla sezione “Territorio” del portale web della Regione.