n.316 del 26.10.2022 periodico Parte Seconda

Espressione del parere di conformità di cui alla deliberazione n. 980/2008 relativamente al Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria della Provincia di Piacenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 27 “Vigilanza venatoria”, il quale dispone:

- al comma 1, lettere a) e b), che la vigilanza venatoria è affidata agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- al comma 7 che le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli enti locali”, che, al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento alle Province di molteplici funzioni e compiti amministrativi, tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

- la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 58, il quale dispone che le funzioni di vigilanza venatoria sono esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna che si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’art. 27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 157/1992. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 59;

- l’art. 59, il quale dispone:

- al comma 2, che la Provincia o la Città Metropolitana di Bologna coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;

- ai commi 3 e 3bis, che la Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie al fine di uniformarne l’espletamento dei relativi compiti e che, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta direttiva, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 157/1992;

Considerato che l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 23/1989 prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle Province e di apposite convenzioni, mentre l’art. 3 della medesima legge individua i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie che collaborano con enti e organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo le direttive emanate dai suddetti enti e organismi;

Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2122 del 2 maggio 1990, n. 5291 del 26 novembre 1991, n. 4055 del 21 novembre 1995, n. 266 del 22 febbraio 2000, con cui sono state approvate rispettivamente le diverse direttive in applicazione della sopracitata Legge Regionale n. 23/1989 che definiscono, tra l’altro, i requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali GEV e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale, nonché le norme su cui conferire il potere di accertamento in materia di pesca e di attività venatoria;

- n. 980 del 30 giugno 2008 “Direttiva alle Amministrazioni Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/94 come modificati dalla L.R. n. 16/07", e in particolare:

- il punto 2, il quale stabilisce che le Province provvedono all’adozione di un apposito “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria”, conformemente alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994;

- il punto 5, che individua i contenuti del predetto Regolamento provinciale, meglio precisati nelle lettere dalla a) alla l);

- il punto 8, in base al quale le Province predispongono - con la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato apposite convenzioni per l’effettuazione della vigilanza venatoria alle condizioni previste dal regolamento - un Piano annuale di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;

- il punto 12, a norma del quale le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, previo parere di conformità della Regione;

- n. 2291 del 22 dicembre 2008 "Quinta direttiva in attuazione della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’" e in particolare il punto 3 lett. f), a norma del quale le Province regolamentano, per quanto attiene l’esercizio dell’attività venatoria, l’attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della Legge Regionale n. 23/1989, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato riconosciute competenti ai sensi della L. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche e coordinandola con l’attività della polizia provinciale come previsto dalla citata deliberazione n. 980/2008;

- n. 688 del 16 maggio 2016 “Direttiva per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica”, con la quale sono state specificate le attività di competenza di ARPAE, in rapporto a quelle di competenza della Regione, individuando i primi indirizzi per il loro svolgimento;

Preso atto che la Provincia di Piacenza, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 17 dicembre 2010, aveva adottato il “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria” attualmente in vigore, rispetto al quale la Regione aveva espresso parere di conformità con deliberazione di Giunta regionale n. 852 del 28 giugno 2010;

Considerato che la Provincia di Piacenza:

- con nota assunta agli atti con Prot. n.0747452.E del 17 agosto 2022, ha trasmesso alla Regione la proposta di un nuovo “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria”, per l’espressione del dovuto parere di conformità ai sensi della citata deliberazione n. 980/2008;

- con nota assunta agli atti con Prot. n. 0922697.E del 22 settembre 2022, ha trasmesso alla Regione una nuova proposta del “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria”, modificata con le integrazioni richieste per le vie brevi;

Verificata, sulla base dell’analisi tecnico-amministrativa compiuta dal competente Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, la conformità della citata proposta di Regolamento della Provincia di Piacenza, alle linee di indirizzo espresse dalla direttiva regionale di cui alla più volte citata deliberazione n. 980/2008;

Ritenuto pertanto, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati che hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere, relativamente alla proposta aggiornata di "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria ed ittica" della Provincia di Piacenza, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione n. 980/2008;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

di esprimere, relativamente alla proposta di "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria" della Provincia di Piacenza, nella formulazione acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con nota Prot. 0922697.E del 22 settembre 2022, parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione n. 980/2008;

di stabilire che la Provincia di Piacenza dovrà provvedere alla trasmissione al Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca del Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria di che trattasi una volta approvato dal Consiglio provinciale;

di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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