n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)

"Regime ombrello" in materia di aiuti di Stato connessi a eventi calamitosi di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 1/2018 ed art. 8, L.R. n. 1/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

- il D. Lgs. n. 4/2020 recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”;

- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, unitamente alle relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n. 111/2021: "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023", contenente anche nel relativo allegato D la “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

- n. 2018/2020: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 1962/2020: “Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.”;

- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Vista la L.R. Emilia-Romagna n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Premesso:

- che, di regola, a seguito di eventi calamitosi di particolare gravità per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. ovvero lo stato di Crisi Regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (nel seguito per brevità indicata con l’acronimo ARSTePC) si occupa di supportare il Presidente, nella sua qualità ovvero in quella di Commissario Delegato, nella redazione delle direttive per il riconoscimento dei contributi in favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive danneggiati, procedendo, altresì, al trasferimento delle somme a seguito dell’espletamento delle istruttorie da parte delle Amministrazioni Comunali, di norma identificate Organismi Istruttori;

- che, a seguito dell’adozione delle direttive, di regola, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, è la Regione Emilia-Romagna che procede alla notifica delle misure alla Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 c.d. “di esenzione”, per i danni derivanti da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi (Art. 50);

- che, per le fattispecie di danno non rientranti in quelle previste dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 non si procede alla notifica di cui al punto che precede applicando, invece, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 c.d. “De Minimis”, con i relativi massimali di € 200.000,00 e di € 100.000,00 (Articolo 3, paragrafi 2 e 3;

Considerato:

- che, ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi in favore delle attività economiche e produttive danneggiate da eventi calamitosi occorre sempre effettuare apposite verifiche, tramite l’alimentazione e la consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico (D.M.) n. 115/2017;

- che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 14, comma 6, del citato D.M. n. 115, a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti;

Atteso:

- che per gli adempimenti in materia di aiuti di stato in capo agli organismi istruttori individuati nelle direttive recanti disposizioni per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate in conseguenza di eventi calamitosi, risulta adottata la propria deliberazione n. 1818/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle Amministrazioni Comunali/Organismi Istruttori l’assistenza gratuita della propria società in house Art-ER S.c.p.a., mediante appositi protocolli operativi ed avvalendosi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per le relative adesioni;

Ritenuto:

- che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per le attività economiche e produttive, al verificarsi dei prossimi eventi calamitosi, con adozione delle specifiche direttive, nei casi in cui non sarà possibile procedere alla notifica alla Commissione Europea, in ragione di fattispecie di evento non ricomprese dall’art. 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014, appare doveroso applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013, con i relativi massimali, al fine di garantire, comunque, la corretta implementazione del Registro Nazionale Aiuti;

- che il predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed il conseguente regime de minimis si applicherà anche nei casi in cui le Amministrazioni Comunali/Organismi Istruttori, in ragione delle difficoltà dovute alla complessità della materia, dovessero incorrere in errori sia nella fase di concessione che in quella di erogazione dei contributi, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014; 

- che, nelle fattispecie richiamate ai punti precedenti, il presente atto si configura come disciplina di carattere generale, qualificabile quale regime ombrello, per gli aiuti di stato ed applicabile, laddove ricorra il caso, alle direttive adottate per il riconoscimento di contributi in favore delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi;  

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile; 

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di stabilire che, nel caso in cui vengano adottate direttive per il riconoscimento di contributi alle attività economiche e produttive danneggiate da eventi calamitosi per i quali venga dichiarato a) lo stato di crisi regionale ai sensi dell’art. 8, della L.R. n. 1/2005 e s.m.i. ovvero b) lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’art. 24, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i., la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato da applicarsi - qualora non si proceda ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 con contestuale comunicazione e notifica alla Commissione Europea, in ragione di fattispecie di evento non ricomprese dall’art. 50 del citato Regolamento - è il Regolamento (UE) n. 1407/2013 c.d. “De Minimis”, con i relativi massimali, al fine di garantire, comunque, la corretta implementazione del Registro Nazionale Aiuti con la precisazione che, tale disciplina per gli eventi sub b) è da ritenersi applicabile solo laddove previsto, nei propri atti, dal Commissario Delegato all’emergenza;

2) di stabilire che il predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed il conseguente regime de minimis si applicherà anche nei casi in cui le Amministrazioni Comunali-Organismi Istruttori, in ragione delle difficoltà dovute alla complessità della materia, dovessero incorrere in errori sia nella fase di concessione che in quella di erogazione dei contributi, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014;

3) di stabilire che quanto disposto al punto 1) si configura quale disciplina di carattere generale “regime ombrello”, mentre quanto disposto al punto 2) si configura quale aiuto “ad hoc” rientrante nel “regime ombrello”;

4) di stabilire che il regime di cui al punto 2) si applichi solo qualora l’ARSTePC venga informata del mancato rispetto del regime comunicato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o delle disposizioni del Registro Nazionale degli Aiuti e che detti aiuti, qualora già concessi, siano revocati e, se del caso, recuperati, prima dell’adozione del nuovo atto concessione di contributi, ai sensi e nel rispetto del presente regime ombrello e di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

5) di stabilire che gli aiuti di cui al presente “regime ombrello” siano concessi nel rispetto delle disposizioni e procedure previste dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

6) di stabilire che i contributi rientranti nel “regime ombrello”, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 possano essere concessi sino al 30/06/2024, in virtù di quanto disposto dall’articolo 7, comma 4, del citato Regolamento e dall’articolo 1, del Regolamento (UE) n. 2020/972;

7) di provvedere, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 111/2021 richiamata in parte narrativa, alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina