n.390 del 12.12.2018 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento della struttura residenziale di cure palliative Hospice "Casa Madonna dell'Uliveto", con sede in Albinea (RE)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
- la L.R. n. 29/2004 comma 3 dell'art. 2 e successive modifiche;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 1332/2011 “Accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua: approvazione dei requisiti. Integrazioni alla DGR n. 327/2004 e modifiche alla DGR n. 1648/2009;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
Richiamate inoltre le delibere di Giunta regionale:
- n. 1770/2016 “Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative”;
- n.1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;
Considerato che la delibera di Giunta n. 1943/2017 sopra richiamata al punto 10 del dispositivo prevede: “Di confermare l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che abbiano presentato una valida domanda, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo. Tali strutture possono pertanto, continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi”;
Visto l’Atto dell'Assessore regionale competente nr. 7 del 16/2/2005 con il quale è stato concesso l’accreditamento alla struttura Hospice “Casa Madonna dell'Uliveto” di Montericco - Albinea (RE), sito in via Oliveto n. 37;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 3639 del 1/4/2011 “Rinnovo accreditamento della struttura Hospice “Casa Madonna dell'Uliveto” di Montericco di Albinea-RE”;
- n. 6416 del 22/5/2015 “Applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 1311/2014. Presa d'atto delle strutture sanitarie assoggettate a proroga dell'accreditamento”;
Considerato che, per effetto delle disposizioni della DGR n. 1604/2015, l’accreditamento della struttura Hospice " Casa Madonna dell'Uliveto di Albinea (RE), era in scadenza al 31 luglio 2018;
Preso atto che la struttura in argomento è accreditata per numero 12 posti letto;
Vista la domanda pervenuta a questa Amministrazione PG. 66359 del 31/1/2018, conservata agli atti, con la quale il Legale rappresentante di Madonna dell'Uliveto Società Cooperativa Sociale a rl, con sede legale in Albinea (RE), via Oliveto n. 37, chiede il rinnovo dell’accreditamento della struttura Hospice "Casa Madonna dell'Uliveto”;
Dato atto che:
- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;
- è stata comunicata alla struttura la validità della domanda (con nota in atti al PG. 155384 del 6/3/2018) ai sensi della citata DGR 1943/2017, e di conseguenza, nelle more dell’adozione del presente provvedimento, la struttura residenziale Hospice “Casa Madonna dell'Uliveto” di Albinea (RE)ha potuto continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate;
Vista la relazione motivata NP. 27181 del 9/11/2018 in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura Hospice “Casa Madonna dell'Uliveto” redatta dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale a seguito di visita di verifica del 26/7/2018;
Dato atto che la struttura Hospice “Casa Madonna dell'Uliveto” risulta in possesso dell’autorizzazione di cui alla Determina del Responsabile U.O. Area Socio-Assistenziale del Comune di Albinea (RE) n. 44/144 del 20/9/2001;
Dato atto, altresì, che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per le cure palliative;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 93/2018;
Visti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 16/7/2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;
- la determinazione dirigenziale n. 14887 del 17/9/2018 ad oggetto “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1. di concedere, per quanto in premessa esposto, il rinnovo dell'accreditamento della struttura residenziale di cure palliative Hospice "Casa Madonna dell'Uliveto”, con sede in Albinea (RE), via Oliveto Nr. 37, gestita da “Madonna dell'Uliveto Società Cooperativa Sociale a rl”, per n. 12 posti letto;
2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della LR n. 34/1998 e ss.mm., ha validità quadriennale;
4. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento concesso verrà revocato;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs.502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. di precisare che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.