n.113 del 20.04.2016 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica (screening) relativa al progetto di recupero di rifiuti speciali pericolosi mediante operazione di distillazione - R 2 presso lo stabilimento della ditta Biffi Italia Srl ubicato in loc. Caselle San Pietro del comune di Fiorenzuola d'Arda (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n.9)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

1) di escludere dalla procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 10 - comma 1 - lettera b) - della L.R. n. 9/99, l'intervento proposto dalla ditta Biffi Italia S.r.l. (P. IVA n. 01018580330), relativo al progetto di recupero di rifiuti speciali pericolosi mediante operazione di distillazione - R2 - nello stabilimento ubicato presso la propria sede, in loc. Caselle San Pietro n. 420 del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), in quanto (come valutato dalla conferenza di servizi) non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) i rifiuti per i quali è consentito il recupero sono quelli identificabili ai sensi del D.M. 12/06/2002, n. 161, punto 6.3 - solventi e diluenti esausti - dell'Allegato 1,- Suballegato 1 (codice CER 140603*);

b) l'attività di recupero - “R2 “Rigenerazione/recupero di solventi” - non potrà superare le 15 t/anno;

c) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti (sia in attesa di recupero che generati dallo stesso) dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ivi depositati. Tali contenitori dovranno essere identificati con i rispettivi codici CER ed etichettati conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione Comitato Interministeriale del 27/07/1984 (“R” nera in campo giallo), avere idonee caratteristiche ed essere posizionati all'interno di bacini di contenimento che ne impediscano lo sversamento;

d) i rifiuti da trattare (costituiti da solvente esausto) e le morchie di distillazione (residui dell'attività di trattamento) dovranno essere stoccati correttamente e distintamente nel rispetto dei tempi e delle quantità previsti per il deposito temporaneo;

e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali atti a contenere le emissioni diffuse che possono svilupparsi durante le fasi di carico del solvente esausto nel fusto di alimentazione e di rimozione delle morchie dal distillatore; 

2) di trasmettere la presente deliberazione alla ditta proponente Biffi Italia Srl, ad ARPAE - SAC di Piacenza, al Comune di Fiorenzuola d'Arda e all’AUSL di Piacenza;

3) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente atto.

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