n.73 del 17.03.2021 periodico (Parte Seconda)
Struttura residenziale Hospice "Casa Madonna dell'Uliveto" di Albinea (RE): accreditamento di ulteriori 2 posti letto
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- n. 1770/2016 “Requisiti specifici per l'accreditamento della Rete Locale di Cure Palliative”
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
Richiamati:
- il comma 1, dell’art. 3 della L.R. 22/2019 che prevede che La Giunta regionale, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi di questa Direzione;
- il comma 3 dell’art. 23 della L.R. 22/2019 ad oggetto “Norme di prima applicazione e transitorie” che stabilisce che: “I provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) conservano validità e ne sono fatti salvi gli effetti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di concessione;
- la delibera di Giunta regionale n. 1315/2020 avente oggetto “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 19278 del 20/11/2018 con la quale è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento alla struttura residenziale di cure palliative Hospice "Casa Madonna dell'Uliveto", con sede ad Albinea (RE), Via Oliveto n. 37, per 12 posti letto;
- n. 5460 del 1/4/2020 “Presa d'atto delle strutture sanitarie private accreditate interessate da quanto disposto dal comma 3, dell'art. 23, della L.R. 22/2019.”;
Vista la domanda, in atti al protocollo 2020/0801367.E del 3/12/2020, presentata dal legale rappresentante di Madonna dell’Uliveto Società Cooperativa Sociale a rl Via Oliveto n. 37, Albinea (RE), di variazione strutturale per l’aumento di n. 2 (due) posti letto (passando da P.L. 12 a 14) della struttura Hospice Casa Madonna dell’Uliveto - Albinea (RE);
Visto il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 22/2019 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che: “L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;
Dato atto che:
- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa vigente;
- è stata comunicata al legale rappresentante di Madonna dell’Uliveto Soc. Coop. Soc. a rl la validità della richiesta di variazione per aumento di 2 posti letto (nota in atti al protocollo 21/1/2021 0047997.U.);
- la struttura Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Albinea (RE) - all’atto della presentazione della richiesta di variazione dei volumi di 2 posti letto, era in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per numero 14 posti letto rilasciata dall’Unione Colline Matildiche prot. n. 22 H del 21/11/2020;
Dato atto, altresì, che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per le cure palliative;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- la DGR n. 111/2021 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021- 2023”,
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Assistenza territoriale;
Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa:
- di concedere l’accreditamento di ulteriori 2 posti letto, che porta a 14 (quattordici) il numero complessivo dei posti letto accreditati, per la struttura Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Albinea (RE), gestita dalla Soc. Coop. Soc. a rl Madonna dell’Uliveto con sede legale in Albinea (RE), Via Oliveto n. 37;
- di precisare che l’ampliamento dell’accreditamento della struttura Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Albinea (RE) per ulteriori 2 posti letto decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e avrà validità fino al 20/11/2023, data di scadenza dell’accreditamento già concesso con provvedimento n. 19278 del 20/11/2018 poi di seguito modificato con determina n. 5460 del 1/4/2020 per effetto del comma 3, art.23 della L.R. 22 come espresso in premessa;
- di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso la struttura interessata, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento e comunque secondo quanto disposto dalla DGR 72/2021 avente ad oggetto “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture pubbliche e private. Modifiche alla DGR 823/2020”;
- di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative delle verifiche dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L. R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del SSR, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, previa diffida, in tutto o in parte;
- in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- di precisare che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
- di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.