n.68 del 25.03.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994, art. 8. Indici di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dell’Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2026/2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 6, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale non destinato a zone di protezione della fauna selvatica e a caccia riservata a gestione privata;

Vista, altresì, la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria’ in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 ‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni’ e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di funzioni sopra esplicitate;

Richiamate in particolare, le seguenti disposizioni della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla Legge Regionale n. 1/2016:

  • l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
  • l'art. 8, ai sensi del quale la Giunta regionale determina annualmente, per ogni ambito territoriale di caccia (ATC), gli indici di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
  • il Capo IV (artt. 30–40) che disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori, ed in particolare l'art. 35, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 21 febbraio 2011, con cui sono state approvate le nuove modalità di accesso agli ATC della Regione Emilia-Romagna stabilendo, in particolare, al punto 1 “Iscrizione agli ATC” - paragrafo 1.1 “Capienza” del relativo allegato che il numero totale dei posti disponibili, per ogni ATC, è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie destinata ad ogni cacciatore dall’indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale;

Dato atto che:

  • con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, è stato approvato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, che, in particolare, al capitolo 7 - parte seconda - individua i criteri per calcolare la capienza degli ATC sulla base degli indici di densità venatoria, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
  • con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 il suddetto Piano faunistico-venatorio è stato prorogato fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

  • n. 2141 del 10 dicembre 2018, con la quale è stata confermata la perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia;
  • n. 314 del 7 marzo 2022 con la quale è stata ridefinita la perimetrazione degli ATC della provincia di Rimini RN01 e RN02, in adempimento di quanto disposto ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 “Misure per l'attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 151 del 6 febbraio 2023 con cui si è preso atto della fusione dell’ATC FC06 con l’ATC FC01, dello scioglimento della associazione ATC FC06, della decadenza dei suoi organi e dell’incorporazione del territorio da parte dell’ATC FC01;

Considerato che:

  • al fine di determinare gli indici di densità venatoria, è necessario tenere in considerazione la tripartizione morfologica del territorio caratterizzata per il 48% da una vasta sezione della Pianura padana e una restante superficie comprendente, in parti quasi uguali, una fascia montuosa e una collinare;
  • peraltro, un diverso uso del territorio da parte dell’uomo, quale l’urbanizzazione e l’attività agricola progressivamente concentrata nella parte pianeggiante della regione e nella prima collina nonché l’abbandono di vaste aree della fascia appenninica, produce come conseguenza una serie di mutamenti significativi nel quadro faunistico regionale e quindi una diversa possibilità di svolgere l’attività venatoria;
  • è opportuno confermare i limiti minimi e massimi di densità venatoria, in base alla suddivisione nelle 3 fasce territoriali MONTAGNA – COLLINA – PIANURA secondo i parametri di classificazione altimetrica dei Comuni dell’Istituto Nazionale di Statistica, già definiti per la stagione venatoria 2022/2023 e mantenuti per quella 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, in considerazione:
  • della complessità dei diversi fattori antropici e ambientali e della loro incidenza sulle specificità territoriali che determinano una differenziata capacità di ospitare cacciatori;
  • della notevole eterogeneità degli ATC classificati in fascia territoriale MONTAGNA, dove sono presenti sia ambiti assimilabili a quelli collinari caratterizzati da scarsità di copertura forestale, presenza di colture specializzate e frammentazione territoriale, sia ambiti tipicamente di alta montagna caratterizzati da un’elevata copertura forestale e una complessa morfologia del terreno con zone in forte pendenza;
  • della diminuzione del numero di cacciatori che rende possibile indicare un valore maggiore per quanto riguarda la possibilità di derogare al limite minimo di densità;

Acquisite e trattenute agli atti del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura le note trasmesse dai Settori Agricoltura, caccia e pesca con riferimento alla densità venatoria per ciascun ambito territoriale, ai sensi del suddetto art. 8 della Legge Regionale n. 8/1994, contenenti le richieste pervenute dai singoli ATC e le relative valutazioni degli uffici territorialmente competenti;

Preso atto che, come risulta dalle predette note, per i territori di Forlì-Cesena, di Rimini e di Ravenna per i soli ATC RA01 e RA03, gli indici di densità venatoria proposti rientrano nell’ambito delle fasce già individuate dalla Regione nella scorsa stagione venatoria, senza alcuna deroga;

Rilevato che:

  • gli ATC ricadenti nei territori provinciali di Piacenza, Modena e Ravenna identificati come PC04, MO02 e RA02 hanno richiesto la modifica dei valori degli indici di densità venatoria come di seguito riportato:
    • ATC PC04 (Piacenza): 1 cacciatore ogni 29 ettari;
    • ATC MO02 (Modena): 1 cacciatore ogni 27 ettari;
    • ATC RA02 (Ravenna): 1 cacciatore ogni 12 ettari;
  • le suddette richieste risultano accoglibili, in quanto tali valori rientrano:
    • per PC04 e MO02, nei parametri previsti dalle deroghe applicabili nei territori rispettivamente di pianura e collina;
    • per RA02, nei parametri previsti nei territori di pianura;
  • gli ATC ricadenti dei territori di Parma, Reggio Emilia, Modena (esclusa MO02), Ferrara e Bologna hanno richiesto l’applicazione dei medesimi valori in deroga già presentati per la stagione venatoria 2025/2026;
  • gli ATC ricadenti nei territori provinciali di Piacenza identificati come PC01, PC03, PC06, PC09 e PC11 hanno richiesto di abbassare ulteriormente il numero minimo di cacciatori oltre il limite di deroga concesso per la stagione venatoria 2025/2026 e che tali richieste non risultano accoglibili in quanto non corrispondono alle indicazioni previste dalla normativa vigente e risultano incompatibili con i parametri, i criteri e gli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e dalla normativa sopra richiamata. Si evidenzia, inoltre, che nel territorio di Piacenza sono presenti ben 11 ATC, ciascuno con un numero ridotto di iscritti, e che l'indice di densità venatoria, in base all’art. 14 comma 3 della richiamata Legge n. 157/1992, è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori (ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso) e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, e non può essere differenziato per gruppi di specie cacciabili né possono essere addotti motivi igienico-sanitari e/o di emergenza sanitaria, pertanto per i sopracitati ATC saranno applicati gli indici della stagione venatoria 2025-2026;

Considerato che, alla luce delle valutazioni sopra riportate, si ritiene di confermare i limiti minimi e massimi di densità venatoria delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA e PIANURA, nonché i valori in deroga degli indici di densità venatoria della scorsa stagione, con riferimento agli ATC di seguito indicati: 

 

Territorio

ATC

Piacenza

PC01, PC02, PC03, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09, PC10, PC11

Parma

PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07, PR08, PR09

Reggio nell’Emilia

RE01, RE02, RE03, RE04

Modena

MO01, MO03

Ferrara

FE01, FE02, FE03, FE04, FE05, FE06, FE07, FE08, FE09

Bologna

BO01, BO02, BO03

 

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
  • la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
  • n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
  • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”, per le parti già in vigore;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di confermare, nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria vigente, per ognuna delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA E PIANURA, i seguenti limiti minimi e massimi di densità venatoria entro i quali definire, per ogni ATC, il numero dei cacciatori ammissibili:

  • MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
  • COLLINA: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 27 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
  • PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 30 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;

2. di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell’Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2026/2027, gli indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC, come di seguito specificato:

Territorio

ATC

Indice di densità venatoria

 

 

 

 

Piacenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piacenza

 

PC01

1 cacciatore ogni 27 ettari

PC02

1 cacciatore ogni 28 ettari

PC03

1 cacciatore ogni 27 ettari

PC04

1 cacciatore ogni 29 ettari

PC05

1 cacciatore ogni 27 ettari

PC06

1 cacciatore ogni 27 ettari

PC07

1 cacciatore ogni 27 ettari

PC08

1 cacciatore ogni 27 ettari

PC09

1 cacciatore ogni 25 ettari

PC10

1 cacciatore ogni 23 ettari

PC11

1 cacciatore ogni 25 ettari

 

 

 

 

Parma

 

 

PR01

1 cacciatore ogni 30 ettari

PR02

1 cacciatore ogni 30 ettari

PR03

1 cacciatore ogni 30 ettari

PR04

1 cacciatore ogni 27 ettari

PR05

1 cacciatore ogni 27 ettari

PR06

1 cacciatore ogni 22 ettari

PR07

1 cacciatore ogni 27 ettari

PR08

1 cacciatore ogni 27 ettari

PR09

1 cacciatore ogni 27 ettari

 

Reggio-Emilia

 

RE01

1 cacciatore ogni 30 ettari

RE02

1 cacciatore ogni 30 ettari

RE03

1 cacciatore ogni 27 ettari

RE04

1 cacciatore ogni 25 ettari

Modena

MO01

1 cacciatore ogni 25 ettari

MO02

1 cacciatore ogni 27 ettari

MO03

1 cacciatore ogni 23 ettari

 

Ferrara

 

 

 

 

Ferrara

 

 

FE01

1 cacciatore ogni 28 ettari

FE02

1 cacciatore ogni 28 ettari

FE03

1 cacciatore ogni 30 ettari

FE04

1 cacciatore ogni 30 ettari

FE05

1 cacciatore ogni 28 ettari

FE06

1 cacciatore ogni 28 ettari

FE07

1 cacciatore ogni 28 ettari

FE08

1 cacciatore ogni 28 ettari

FE09

1 cacciatore ogni 30 ettari

Bologna

BO01

1 cacciatore ogni 28 ettari

BO02

1 cacciatore ogni 25 ettari

BO03

1 cacciatore ogni 23 ettari

Forlì - Cesena

FC01

1 cacciatore ogni 12 ettari

FC02

1 cacciatore ogni 12 ettari

FC03

1 cacciatore ogni 18 ettari

FC04

1 cacciatore ogni 14 ettari

FC05

1 cacciatore ogni 18 ettari

Ravenna

RA01

1 cacciatore ogni 15 ettari

RA02

1 cacciatore ogni 12 ettari

RA03

1 cacciatore ogni 18 ettari

Rimini

 

RN01

1 cacciatore ogni 18 ettari

RN02

1 cacciatore ogni 21 ettari

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina