n.68 del 25.03.2026 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 8/1994, art. 8. Indici di densità venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) dell’Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2026/2027
Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 6, a norma del quale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale non destinato a zone di protezione della fauna selvatica e a caccia riservata a gestione privata;
Vista, altresì, la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 ‘Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria’ in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 ‘Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni’ e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di funzioni sopra esplicitate;
Richiamate in particolare, le seguenti disposizioni della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 8, ai sensi del quale la Giunta regionale determina annualmente, per ogni ambito territoriale di caccia (ATC), gli indici di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
- il Capo IV (artt. 30–40) che disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori, ed in particolare l'art. 35, relativo ai criteri per l'iscrizione dei cacciatori agli ATC;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 21 febbraio 2011, con cui sono state approvate le nuove modalità di accesso agli ATC della Regione Emilia-Romagna stabilendo, in particolare, al punto 1 “Iscrizione agli ATC” - paragrafo 1.1 “Capienza” del relativo allegato che il numero totale dei posti disponibili, per ogni ATC, è dato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale effettivamente destinata alla gestione programmata della caccia e la superficie destinata ad ogni cacciatore dall’indice di densità programmata determinato per ogni ATC con atto della Giunta regionale;
Dato atto che:
- con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, è stato approvato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, che, in particolare, al capitolo 7 - parte seconda - individua i criteri per calcolare la capienza degli ATC sulla base degli indici di densità venatoria, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile;
- con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 il suddetto Piano faunistico-venatorio è stato prorogato fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;
Viste altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2141 del 10 dicembre 2018, con la quale è stata confermata la perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia;
- n. 314 del 7 marzo 2022 con la quale è stata ridefinita la perimetrazione degli ATC della provincia di Rimini RN01 e RN02, in adempimento di quanto disposto ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 “Misure per l'attuazione della Legge 28 maggio 2021, n. 84 concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna”;
- n. 151 del 6 febbraio 2023 con cui si è preso atto della fusione dell’ATC FC06 con l’ATC FC01, dello scioglimento della associazione ATC FC06, della decadenza dei suoi organi e dell’incorporazione del territorio da parte dell’ATC FC01;
Considerato che:
- al fine di determinare gli indici di densità venatoria, è necessario tenere in considerazione la tripartizione morfologica del territorio caratterizzata per il 48% da una vasta sezione della Pianura padana e una restante superficie comprendente, in parti quasi uguali, una fascia montuosa e una collinare;
- peraltro, un diverso uso del territorio da parte dell’uomo, quale l’urbanizzazione e l’attività agricola progressivamente concentrata nella parte pianeggiante della regione e nella prima collina nonché l’abbandono di vaste aree della fascia appenninica, produce come conseguenza una serie di mutamenti significativi nel quadro faunistico regionale e quindi una diversa possibilità di svolgere l’attività venatoria;
- è opportuno confermare i limiti minimi e massimi di densità venatoria, in base alla suddivisione nelle 3 fasce territoriali MONTAGNA – COLLINA – PIANURA secondo i parametri di classificazione altimetrica dei Comuni dell’Istituto Nazionale di Statistica, già definiti per la stagione venatoria 2022/2023 e mantenuti per quella 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, in considerazione:
- della complessità dei diversi fattori antropici e ambientali e della loro incidenza sulle specificità territoriali che determinano una differenziata capacità di ospitare cacciatori;
- della notevole eterogeneità degli ATC classificati in fascia territoriale MONTAGNA, dove sono presenti sia ambiti assimilabili a quelli collinari caratterizzati da scarsità di copertura forestale, presenza di colture specializzate e frammentazione territoriale, sia ambiti tipicamente di alta montagna caratterizzati da un’elevata copertura forestale e una complessa morfologia del terreno con zone in forte pendenza;
- della diminuzione del numero di cacciatori che rende possibile indicare un valore maggiore per quanto riguarda la possibilità di derogare al limite minimo di densità;
Acquisite e trattenute agli atti del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura le note trasmesse dai Settori Agricoltura, caccia e pesca con riferimento alla densità venatoria per ciascun ambito territoriale, ai sensi del suddetto art. 8 della Legge Regionale n. 8/1994, contenenti le richieste pervenute dai singoli ATC e le relative valutazioni degli uffici territorialmente competenti;
Preso atto che, come risulta dalle predette note, per i territori di Forlì-Cesena, di Rimini e di Ravenna per i soli ATC RA01 e RA03, gli indici di densità venatoria proposti rientrano nell’ambito delle fasce già individuate dalla Regione nella scorsa stagione venatoria, senza alcuna deroga;
Rilevato che:
- gli ATC ricadenti nei territori provinciali di Piacenza, Modena e Ravenna identificati come PC04, MO02 e RA02 hanno richiesto la modifica dei valori degli indici di densità venatoria come di seguito riportato:
- ATC PC04 (Piacenza): 1 cacciatore ogni 29 ettari;
- ATC MO02 (Modena): 1 cacciatore ogni 27 ettari;
- ATC RA02 (Ravenna): 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- le suddette richieste risultano accoglibili, in quanto tali valori rientrano:
- per PC04 e MO02, nei parametri previsti dalle deroghe applicabili nei territori rispettivamente di pianura e collina;
- per RA02, nei parametri previsti nei territori di pianura;
- gli ATC ricadenti dei territori di Parma, Reggio Emilia, Modena (esclusa MO02), Ferrara e Bologna hanno richiesto l’applicazione dei medesimi valori in deroga già presentati per la stagione venatoria 2025/2026;
- gli ATC ricadenti nei territori provinciali di Piacenza identificati come PC01, PC03, PC06, PC09 e PC11 hanno richiesto di abbassare ulteriormente il numero minimo di cacciatori oltre il limite di deroga concesso per la stagione venatoria 2025/2026 e che tali richieste non risultano accoglibili in quanto non corrispondono alle indicazioni previste dalla normativa vigente e risultano incompatibili con i parametri, i criteri e gli indirizzi stabiliti dagli strumenti di pianificazione e dalla normativa sopra richiamata. Si evidenzia, inoltre, che nel territorio di Piacenza sono presenti ben 11 ATC, ciascuno con un numero ridotto di iscritti, e che l'indice di densità venatoria, in base all’art. 14 comma 3 della richiamata Legge n. 157/1992, è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori (ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso) e il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, e non può essere differenziato per gruppi di specie cacciabili né possono essere addotti motivi igienico-sanitari e/o di emergenza sanitaria, pertanto per i sopracitati ATC saranno applicati gli indici della stagione venatoria 2025-2026;
Considerato che, alla luce delle valutazioni sopra riportate, si ritiene di confermare i limiti minimi e massimi di densità venatoria delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA e PIANURA, nonché i valori in deroga degli indici di densità venatoria della scorsa stagione, con riferimento agli ATC di seguito indicati:
Territorio |
ATC |
Piacenza |
PC01, PC02, PC03, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09, PC10, PC11 |
Parma |
PR01, PR02, PR03, PR04, PR05, PR06, PR07, PR08, PR09 |
Reggio nell’Emilia |
RE01, RE02, RE03, RE04 |
Modena |
MO01, MO03 |
Ferrara |
FE01, FE02, FE03, FE04, FE05, FE06, FE07, FE08, FE09 |
Bologna |
BO01, BO02, BO03 |
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”, per le parti già in vigore;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1. di confermare, nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria vigente, per ognuna delle tre fasce territoriali MONTAGNA, COLLINA E PIANURA, i seguenti limiti minimi e massimi di densità venatoria entro i quali definire, per ogni ATC, il numero dei cacciatori ammissibili:
- MONTAGNA: da 1 cacciatore ogni 19 ettari (con possibile deroga fino a 25 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- COLLINA: da 1 cacciatore ogni 22 ettari (con possibile deroga fino a 27 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
- PIANURA: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 30 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari;
2. di individuare, altresì, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell’Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2026/2027, gli indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC, come di seguito specificato:
Territorio |
ATC |
Indice di densità venatoria |
Piacenza
Piacenza
|
PC01 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
PC02 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
|
PC03 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PC04 |
1 cacciatore ogni 29 ettari |
|
PC05 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PC06 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PC07 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PC08 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PC09 |
1 cacciatore ogni 25 ettari |
|
PC10 |
1 cacciatore ogni 23 ettari |
|
PC11 |
1 cacciatore ogni 25 ettari |
|
Parma
|
PR01 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
PR02 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
|
PR03 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
|
PR04 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PR05 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PR06 |
1 cacciatore ogni 22 ettari |
|
PR07 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PR08 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
PR09 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
Reggio-Emilia
|
RE01 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
RE02 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
|
RE03 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
RE04 |
1 cacciatore ogni 25 ettari |
|
Modena |
MO01 |
1 cacciatore ogni 25 ettari |
MO02 |
1 cacciatore ogni 27 ettari |
|
MO03 |
1 cacciatore ogni 23 ettari |
|
Ferrara
Ferrara
|
FE01 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
FE02 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
|
FE03 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
|
FE04 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
|
FE05 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
|
FE06 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
|
FE07 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
|
FE08 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
|
FE09 |
1 cacciatore ogni 30 ettari |
|
Bologna |
BO01 |
1 cacciatore ogni 28 ettari |
BO02 |
1 cacciatore ogni 25 ettari |
|
BO03 |
1 cacciatore ogni 23 ettari |
|
Forlì - Cesena |
FC01 |
1 cacciatore ogni 12 ettari |
FC02 |
1 cacciatore ogni 12 ettari |
|
FC03 |
1 cacciatore ogni 18 ettari |
|
FC04 |
1 cacciatore ogni 14 ettari |
|
FC05 |
1 cacciatore ogni 18 ettari |
|
Ravenna |
RA01 |
1 cacciatore ogni 15 ettari |
RA02 |
1 cacciatore ogni 12 ettari |
|
RA03 |
1 cacciatore ogni 18 ettari |
|
Rimini
|
RN01 |
1 cacciatore ogni 18 ettari |
RN02 |
1 cacciatore ogni 21 ettari |
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.