n.240 del 13.08.2013 (Parte Seconda)
Riparto per l’assegnazione alle Unioni di comuni delle risorse previste per l’assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione procedure di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del dl n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visti:
- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visti in particolare:
- l’articolo 1 comma 5, che prevede, per l’attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
- l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - articolo 3 bis, come modificato dall’art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013:
- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione;
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del citato D.L. n. 74/20112, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione.
Richiamate:
- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”;
- l’ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012, “Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni, che ha provveduto al riparto e all’impegno delle risorse assegnate dal comma 9 art. 3-bis del dl 95/2012 vigente alla data del 31 agosto 2012, il quale prevedeva risorse per euro € 3.750.000 per il 2012 e 9.000.000 per il 2013, e che di tali risorse per la regione Emilia-Romagna sono state quantificate in € 3.605.113 per l’anno 2012 ed € 8.652.273 per il 2013;
Preso atto che a fronte dei nuovi importi inseriti nel comma 9 art. 3-bis del dl 95/2012 pari a euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014, occorre provvedere al riparto delle risorse aggiuntive per il 2013, ammontanti a euro 11.000.000 e quelle complessive per il 2014.
Tenuto conto:
- che l’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni con contatti di lavoro flessibile tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia-Romagna la quota del 95%;
- che dell’importo totale per annualità delle risorse previste dal comma 9 dell’art. 3-bis del dl 95/2012 come convertito dalla legge 135/2012 e smi, la sola quota destinata ai comuni è da suddividere tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- che le risorse finanziarie per la struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi e che il sopra citato comma 9 quantifica nel 16% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 1.760.000 per il 2013 ed euro 3.200.000 per il 2014;
- che le risorse per le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che il sopra citato comma 9 quantifica nel 4% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 440.000 per il 2013 ed euro 800.000 per il 2014;
- che le risorse per i Comuni, integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi, che il sopra citato comma 9 quantifica nell’80% dei limiti di spesa annui, ammontano ad euro 8.800.000 per il 2013 ed euro 16.000.000 per il 2014;
- che di tali risorse, in base al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, ai comuni della Regione Emilia-Romagna spetta il 95% e pertanto euro 8.360.000 per il 2013 ed euro 15.200.000 per il 2014;
- che in totale, le risorse assegnate alla regione Emilia-Romagna, integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi, ammontano pertanto ad euro 10.560.000 per il 2013 ed euro 19.200.000 per il 2014;
Visto:
- che per i Comuni le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie;
- che per il riparto delle suindicate risorse fra i comuni interessati la normativa in argomento prevede la previa intesa fra le Unioni ed il commissario delegato e che i Comuni non compresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni.
- l’intesa a tal fine sottoscritta digitalmente con le Unioni di comuni e repertoriata in data 29 luglio 2013, RPI/2013/646, per il riparto delle risorse fra i comuni interessati, che si allega alla presente ordinanza con il n. 1 quale parte integrante e sostanziale;
- che tramite la suddetta intesa i comuni hanno concordato un fabbisogno totale pari ad euro 8.140.000 per il 2013 ed euro 14.800.000 per il 2014;
- che la differenza in meno rispetto alle risorse quantificate per i comuni della Regione Emilia-Romagna è rispettivamente di 220.000 per il 2013 e 400.000 per il 2014 che andranno ad implementare le disponibilità per la struttura del commissario delegato della Regione Emilia-Romagna;
Dato atto pertanto che le risorse finanziarie integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi, assegnate alla regione Emilia-Romagna, pari ad euro 10.560.000 per il 2013 ed euro 19.200.000 per il 2014 sono così ripartite:
- per l’assunzione delle unità di personale per i Comuni della regione Emilia-Romagna euro 8.140.000 per il 2013 ed euro 14.800.000 per il 2014,
- per l’assunzione delle unità per la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna euro 1.980.000 per l’anno 2013 ed euro 3.600.000 per l’anno 2014,
- per l’assunzione delle unità per le prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia euro 440.000 per il 2013 ed euro 800.000 per il 2014;
Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dall’intesa di cui sopra, per le esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, e delle prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, come comunicato con lettera del 19 febbraio 2013 prot. 979, di indire la procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, avvalendosi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.
Richiamato l’art. 5 della suddetta Intesa il quale prevede che del fabbisogno totale dei comuni riportato nelle tabelle allegate all’Intesa stessa i comuni si riservano una quota del 20% per il rimborso delle spese del personale assunto con contratto a tempo determinato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in essere. Pertanto, gli importi che saranno messi a gara per l’individuazione del Fornitore di lavoro somministrato, a valere esclusivamente per la quota assegnata ai Comuni e alle Unioni, sono i seguenti:
Annualità 2013: € 5.565.012,59
Annualità 2014: € 11.840.000,00
Preso atto che nella sopra citata Intesa al medesimo art. 5 è stato riscontrato un mero errore materiale e che per l’annualità 2013 è stato riportato l’importo di euro 5.366.145,232 invece di euro 5.565.012,59.
Ritenuto di dover rettificare tramite atto integrativo all’Intesa, sottoscritto da tutti gli enti interessati, suddetto importo.
Dato atto che in data 1 agosto 2013 il Commissario ha provveduto a comunicare tramite posta certificata tale necessità a tutti gli Enti sottoscrittori indicando inoltre quale termine ultimo per la formalizzazione dell’atto integrativo la data di aggiudicazione della gara per la selezione dell’Agenzia di lavoro interinale.
Ritenuto di voler riservare una quota del 20% anche delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna per il rimborso delle spese del personale assunto con contratto a tempo determinato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in essere. Pertanto, gli importi che saranno resi disponibili per la gara per l’individuazione del Fornitore di lavoro somministrato, a valere sulle quote annuali assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, sono pari a 1.584.000 per il 2013 e 2.880.000 per il 2014;
Ritenuto pertanto che l’importo complessivo per l’espletamento della procedura di gara per la selezione dell’Agenzia di lavoro interinale per la fornitura di unità di personale somministrato per la struttura del commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Emilia-Romagna, è pari ad euro 23.109.012,59.
Visto:
- l’art. 19 comma 1 lettera e) del d. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che annovera i contratti pubblici concernenti contratti di lavoro tra quelli esclusi dall’applicazione del Codice.
- l’art. 27 del sopra citato d. lgs. 163/2006 che al comma 1 prevede che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.”
Ritenuto pertanto di volersi avvalere di tale procedura semplificata per l’individuazione del contraente.
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,
1) di individuare in euro 10.560.000 per il 2013 ed euro 19.200.000 per il 2014 la quota delle risorse finanziarie previste al comma 9 dell’articolo 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, e successive modifiche ed integrazioni, integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi, assegnate alla regione Emilia-Romagna in base alle percentuali previste al comma 8 del sopra citato decreto e al riparto di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, per l’assunzione di unità di personale per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per la struttura commissariale della regione Emilia-Romagna istituita ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato D.L. n. 74/201 e per le prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
2) di individuare in euro 1.980.000 per l’anno 2013 ed euro 3.600.000 per l’anno 2014 le risorse integrative rispetto a quanto già previsto e programmato con l’ordinanza 33/2012 e smi, per l’assunzione con contratti di lavoro flessibile delle unità di personale per la struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, come modificato e convertito in legge n. 122 del 1’ agosto 2012 e dell’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012, di cui all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012;
3) di individuare in euro 440.000 per il 2013 ed euro 800.000 per il 2014 le risorse per l’assunzione delle unità di personale per le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
4) di dare atto che in data 29 luglio 2013, è stata repertoriata RPI/2013/646, l’Intesa con le Unioni di Comuni sottoscritta digitalmente, allegata alla presente al n. 1, per farne parte integrante e sostanziale, per il riparto delle risorse destinate alla assunzione delle unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, che si individuano in euro 8.140.000 per il 2013 ed euro 14.800.000 per il 2014;
5) di dare atto che le Unioni di Comuni, per le assunzioni, hanno facoltà di attingere dalle graduatorie, così come previsto dall’art. 5 della citata intesa nonché dal comma 8 dell’art. 3bis del dl 95/2012 e smi, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie, ovvero, in alternativa, anno la facoltà di attivare contratti di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);
6) di dare atto che il medesimo art. 5 della sopra citata Intesa prevede che del fabbisogno totale i comuni si riservano una quota del 20% per il rimborso delle spese del personale assunto con contratto a tempo determinato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in essere e pertanto, gli importi disponibili per la procedura di selezione dell’Agenzia di lavoro interinale, a valere esclusivamente per la quota assegnata ai Comuni e alle Unioni, sono pari a euro 5.565.012,59 per il 2013 ed euro 11.840.000 per il 2014;
7) di dare atto che il Commissario, rilevato un mero errore materiale nell’Intesa sottoscritta con le Unioni di Comuni, ha provveduto a comunicare tramite posta certificata agli enti interessati la necessità di sottoscrivere un atto parzialmente rettificativo della citata Intesa e si impegna a formalizzarlo entro la data di aggiudicazione della procedura di gara oggetto della presente ordinanza.
8) di dare atto che una quota del 20% delle risorse assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna sarà riservata per il rimborso delle spese del personale assunto con contratto a tempo determinato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in essere e pertanto, gli importi che saranno resi disponibili per la gara per l’individuazione del Fornitore di lavoro somministrato, a valere sulle quote annuali assegnate alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, sono pari a 1.584.000 per il 2013 e 2.880.000 per il 2014;
9) di indire, per le Unioni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore con Agenzie di lavoro interinale, per la struttura commissariale di cui sopra e per le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, una procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi (Codice);
10) che per effetto di quanto riportato ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 e 6 l’importo complessivo a disposizione del Commissario per la procedura di l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è pari ad euro 23.109.012,59;
11) di avvalersi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER per l’espletamento della gara, da svolgersi con procedura negoziata di cui al citato art. 27 del Codice, nel rispetto dei principi in esso contenuti, selezionando le offerte con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e smi del Codice;
12) di dare atto che lo schema della lettera di invito, il disciplinare di gara, nonché il capitolato tecnico-prestazionale e gli eventuali atti e schemi correlati saranno approvati con decreto del sottoscritto Commissario delegato;
13) di precisare che per le somme di cui al punto 1 pari a euro 10.560.000 per il 2013 ed euro 19.200.000 per il 2014 si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012;
14) di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 1 agosto 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani