n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Ponte Taro" in località Ponte Taro - comune di Fontevivo (PR), presentato da Albatros Energia srl e Verdenergia srl - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ragioni di urgenza e indifferibilità citate in premessa, del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Taro denominato ‘Ponte Taro’ in località Ponte Taro, nel Comune di Fontevivo (PR) presentato da Albatros Energia Srl e Verdenergia srl poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 19 giugno 2014, nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi possibile la realizzazione del progetto di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. Le portate da lasciar defluire in alveo in corrispondenza delle opere di presa sono quantificate in 9 mc/s. Tali portate potranno essere oggetto di successivi adeguamenti in aumento qualora sia ritenuto necessario dalla Regione o dall’Autorità di Bacino del Po ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico per i corpo idrico interessato.

2. Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Ditta proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che si avvarrà del supporto di ARPA, per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) ai fini della verifica dei quantitativi da lasciar defluire in alveo, delle portate derivate e delle portate restituite. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Parma e alla Provincia di Parma.

3. Ai sensi dell’art. 95 del DLgs 152/06, le risultanze del suddetto monitoraggio dovranno essere trasmesse con cadenza annuale, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua ed al Servizio Tecnico Bacino degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, ed all’Autorità di Bacino del fiume Po.

4. Il progetto esecutivo, comprendente le opere di sistemazione della esistente rampa in massi, dovrà essere trasmesso per approvazione, anteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto: ad AIPO (per quanto attiene la compatibilità idraulica delle opere da realizzarsi) e all’Ente Parco (per quanto attiene la componente naturalistica). 

5. Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate da RFI:

- l’opera di presa dovrà essere posta almeno 10 m a monte della fondazione della pila n. 14 del ponte ferroviario;

- in sommità alla paratia di micropali, in corrispondenza della platea in c.a. dovrà realizzarsi idonea trave di coronamento che dovrà essere opportunamente collegata alla briglia;

- particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di realizzazione degli ancoraggi tra il canale di adduzione e i diaframmi a monte e a valle del ponte ferroviario;

- dagli elaborati trasmessi risulta che in corrispondenza degli stessi diaframmi è previsto il posizionamento di un doppio puntone in acciaio; al riguardo si chiede di integrare la relazione di calcolo con la specifica verifica di tale soluzione progettuale, prevedendo eventualmente un ulteriore puntone delle stesse caratteristiche ad un metro di distanza a monte e a valle del diaframma;

- in corrispondenza del ponte ferroviario dovrà inoltre essere prevista la messa in opera di idoneo grigliato metallico che consenta il transito di persone al di sopra del canale di adduzione;

- l’autorizzazione all’attraversamento sarà rilasciata a seguito della revisione del progetto in parola, secondo le prescrizioni sopra indicate.

6. Il grigliato metallico per consentire il transito del personale di servizio di cui al punto precedente dovrà essere realizzato con opportuni sistemi di protezione atti a garantire la sicurezza e a non ostacolare il deflusso delle acque durante le piene.

7. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale della Provincia di Parma n. 1092 del 27/05/2014 con oggetto: “DLgs 152/2006 smi art. 242 Approvazione analisi del rischio sito specifica dell’area, in Comune di Fontevivo, interessata dai lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico sul F. Taro da parte della ditta Albatros Energia Srl e Verdenergia srl, all’interno del sito di area vasta denominato Viarolo”, che vengono di seguito riportate:

a. che il monitoraggio della falda sia eseguito almeno due volte l’anno e siano ricercati almeno i seguenti analiti: Nichel, Idrocarburi pesanti, Fluoruri;

b. che alla luce delle risultanze del PdC [Piano di Caratterizzazione] realizzato e della AdR [Analisi di Rischio] condotta, sia posta la massima attenzione nella gestione del materiale scavato ai fini della realizzazione di tutte le opere in progetto nell’area. Occorre, quindi, che la ricollocazione del materiale scavato avvenga rispettando almeno le ipotesi dell’AdR;

c. siano individuate aree distinte per la gestione: dei corpi definiti, negli elaborati, “estranei” (da allontanare quale rifiuto) e del materiale scavato da riutilizzare in situ (come da Progetto Definitivo sottoposto a VIA regionale);

d. che la gestione di tutti i materiali scavati avvenga senza influenzare le dinamiche fluviali del F. Taro e che sia accumulato fuori alveo longitudinalmente al fiume stesso;

e. in concomitanza del campionamento delle acque sotterranee sia sempre misurato il relativo l.s. [livello statico];

f. ARPA sia preventivamente avvertita delle date di esecuzione dei campionamenti per permettere il contraddittorio.

8. Al fine del riutilizzo in sito del materiale derivante dagli scavi conformemente alle prescrizioni del punto precedente, si prescrive che il proponente presenti ad ARPA un progetto di gestione (scavo ed utilizzo) del materiale scavato in grado di fornire le volumetrie più dettagliate sulla base della definizione esecutiva del progetto e di specificare come il materiale viene utilizzato in loco.

9. Resta comunque fermo che gli eventuali materiali di scavo in esubero non riutilizzati nell’ambito del cantiere dovranno essere gestiti conformemente alla vigente disciplina.

10. Secondo quanto indicato nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna prot. n. 8765 del 15 luglio 2010, trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma con prot. n. 5888 del 2 agosto 2010 ed acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 197813 del 3 agosto 2010, “avendo il Fiume Taro, nel corso del tempo mutato corso, tutti gli scavi, anche di lieve entità, dovranno essere eseguito alla presenza di personale specializzato, sotto la direzione scientifica di questo ufficio [Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna] a totale carico del committente e senza alcuna rivalsa verso questa Soprintendenza”.

11. Per la realizzazione dell’opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l’esercizio del cantiere previste dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi.

12. Allo scopo di limitare gli impatti connessi con le fasi di cantiere, si ritiene comunque necessario che la realizzazione dell’opera vada effettuata nel rispetto delle seguenti modalità operative:

a. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
  • pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un’idonea curva granulometrica;
  • obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
  • provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
  • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico;

b. le ditte esecutrici dei lavori dovranno acquisire le eventuali autorizzazioni ambientali necessaire rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente preventivamente all’installazione dei cantieri;

c. al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all’interno dell’area di cantiere andranno messi in atto tutti gli accorgimenti volti alla tutela del contesto in esame;

d. l’eventuale approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, a parità di idoneità, i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto;

e. il piano operativo di sicurezza di cantiere dovrà prendere in considerazione anche i possibili eventi alluvionali sulla base dei dati idrometrici delle stazioni di misura poste a monte del cantiere.

13. La dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi. Per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatemene dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.

14. Per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Parma, al Comune di Fontevivo, alla Provincia di Parma, all’AIPO, all’ARPA Sezione Provinciale di Parma, all’AUSL di Parma, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna e all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

15. Per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata AIPO.

16. Al fine del rilascio del permesso di costruire, il proponente dovrà provvedere ad integrare ed aggiornare la documentazione depositata ai sensi dell’art. 10, comma 3, della LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” alla luce delle modifiche apportate al progetto, ed in particolare:

- aggiornamento del deposito ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a, dei progetti esecutivi relativi a “edificio della centrale” e “opera di presa” secondo le modifiche apportate a queste due unità strutturali;

- deposito del progetto per l’unità strutturale “cabina elettrica” e per il “rinforzo strutturale” a sostegno dello scavo realizzato in corrispondenza del ponte ferroviario, che al momento non risulta ancora effettuato.

17. Al fine di evitare impatti negativi sulla qualità delle acque durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

- utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;

- predisposizione di idonei sistemi volti al contenimento delle acque di dilavamento e degli eventuali sversamenti accidentali, al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;

- dovranno essere evitate contaminazioni da calce durante le operazioni di getto dei calcestruzzi per la realizzazione delle opere in alveo, mediante l’utilizzo di vasche di raccolta delle acque di esubero od in alternativa utilizzando cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;

- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente gestiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento.

18. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque in fase di esercizio dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso.

19. Dovranno essere realizzate le misure, così come previste in progetto, per la tutela della fauna ittica ed in particolare:

- sistema di allontanamento dei pesci dall’opera di presa mediante barriera elettrica;

- interventi di sistemazione della rampa in massi ciclopici per evitare intrappolamenti dei pesci durante i periodi di magra.

20. Relativamente alla VINCA si prescrive quanto di seguito riportato:

- centrale: per l’inserimento paesaggistico dell’edificio in specifico per le parti fuori terra della centrale è già previsto un rivestimento in sassi di fiume; il rendering prodotto mostra come sia poco mitigata la platea sommitale (parte dell’opera di presa) che si trova strettamente connessa alle pile del ponte. Si chiede di valutare, su tale solaio, la stesura di uno stato d inerti oppure la formazione di un tappeto vegetale;

- scala di rimonta pesci: sistemazione della rampa in massi ciclopici situata immediatamente a valle del ponte ferroviario che allo stato attuale determina durante i periodi di magra la formazione di pozze prive di continuità che costituiscono trappole per la fauna ittica in modo da garantire il transito da monte verso valle della fauna ittica medesima. Gli interventi previsti consisteranno nel ripristino dei massi ciclopici che necessitano di ancoraggio, nel reintegro di quelli mancanti e nell’intasamento con calcestruzzi delle cavità presenti in un’area di circa 1500 mq;

- DMV: il rilascio del DMV verrà garantito mediante un sensore di livello ad ultrasuoni installato all’opera di presa. I dati di livello idrometrico misurati dal sensore attiveranno e disattiveranno la derivazione dell’impianto idroelettrico in base ai valori impostati nel sistema di gestione dell’impianto, definiti sulla base dei valori noti della sezione fluviale e della velocità della corrente;

- la fase di cantierizzazione dell’intervento e le successivi fasi di esercizio e manutenzione dell’impianto dovranno evitare l’interferenza con il periodo della nidificazione delle specie di interesse comunitario, in base a quanto contenuto nella delibera G.R. n. 1419/2013 Misure Generali di Conservazione dei siti natura 2000 (SIC e ZPS) e nella delibera C.P. 71/2013 Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Provincia di Parma (con specifico riguardo al sito SIC/ZPS IT 4020021 Medio Taro);

- a tutela della fauna ittica si chiede il posizionamento di un sistema di deterrenza che allontani i pesci dall’opera di presa in modo da impedirne l’ingresso al canale di derivazione e alla turbina, che seppur dotata di griglia, non può evitare di danneggiare gli esemplari di piccole dimensioni e negli stadi giovanili;

- si chiede di provvedere un programma di monitoraggio della qualità delle acque superficiali, mediante analisi dei parametri di temperatura e torbidità e di monitoraggio quali quantitativo dell’ittiofauna a monte dell’opera di presa e a valle dello scarico; i risultati saranno inviati alla Regione, Provincia di Parma, Arpa e Comune di Fontevivo. (vd parere della Provincia di Parma, allegato, del 18/06/2014, n. Prot. 44800).

21. I lavori da realizzarsi all’interno dell’area compresa nel SIC/ZPS Medio Taro vengano iniziati al di fuori del periodo di nidificazione dell’avifauna; pertanto occorrerà che l’inizio dei lavori venga concordato con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

22. In merito alla perdita di superficie del SIC/ZPS, sia in fase di cantierizzazione che in fase di esercizio, si ritiene necessario prevedere quale misura di mitigazione l’acquisizione da parte del proponente di una superficie di un ettaro all’interno del SIC/ZPS Medio Taro, come proposto dal proponente nelle integrazioni in data 16/12/2011.

23. Il proponente effettui, in accordo con l’Ente di gestione per i Parchi e Biodiversità (ex Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro) un monitoraggio della fauna ittica e/o dei macroinvertebrati e/o della macrofite acquatiche del Fiume Taro in un tratto a valle ed a monte della centrale idroelettrica per un periodo di 15 anni dalla data di avviamento dell’impianto; il piano di monitoraggio e gli esiti della fase ante operam, dovranno essere concordati con l’Ente di gestione del Parco con la Provincia di Parma e con ARPA e dovranno essere predisposti prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto idroelettrico.

24. Vengano sottoposti alle procedure di Valutazione di Incidenza gli interventi di manutenzione e ogni intervento da eseguirsi all’interno del SIC/ZPS Medio Taro eventualmente necessari in fase di esercizio dell’impianto.

25. Per le opere ripristino vegetazionali si dovranno mettere a dimora le seguenti essenze arbustive:

- cornus sanguinea

- ligustrum vulgaris

- viburnum lantana

- rosa canina

- prunus spinosa

disposte a quinconce in doppia fila con interasse pari a 80 cm con telo pacciamante nero. L’irrigazione dovrà essere goccia a goccia, su ciascuna fila.

26. Dovranno essere rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

a. il rivestimento in pietra dei fronti esterni del fabbricato-centrale dovrà essere realizzato in materiale che evochi gli elementi litici già presenti in loco, con esclusione di materiali di piccola pezzatura tipici dei manufatti prefabbricati. Pertanto il materiale lapideo da preferire sarà del tipo a grossa pezzatura irregolare (anche palladiana), e con omogenea colorazione rispetto le sponde in massi (bianco o bianco-grigio). Tale materiale sarà necessariamente da campionare e da sottoporre al vaglio della scrivente Soprintendenza;

b. per consentire una maggiore integrazione della copertura con quanto descritto al precedente punto, dovranno essere prodotte campionature del materiale e dettagliati rendering di simulazione;

c. la nuova pista di accesso e l’area terminale ove insiste il fabbricato-centrale dovranno essere realizzate in calcestre o con strato di ghiaia;

d. il filare di siepe previsto a ovest degli elementi di cui al punto b) dovrà prevedere l’impiego di essenze arbustive di diverso tipo, poste in ordine casuale.

27. Per il rivestimento in pietra si ritiene preferibile utilizzare le arenarie della Valle del Taro. Anche per le sistemazioni idrauliche in alveo del fiume Taro sarà da utilizzare il medesimo materiale.

c) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ai sensi del DLgs 387/2003 e s.m.i. e della LR 26/2004 verrà rilasciata dalla Provincia di Modena a conclusione della presente procedura di VIA;

d) di dare atto che i pareri di competenza della Provincia di Parma e del Comune di Fontevivo ai sensi dell’art. 18, comma 6 della LR 9/99 e s.m.i. sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

e) di dare atto che il Comune di Fontevivo ha rilasciato l’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’DLgs 42/2004 con nota prot. n. 5580 del 26 giugno 2014 che costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

f) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza ha rilasciato il parere di competenza previsto dall’art. 146 del DLgs 42/2004 con nota prot. n. 3887 del 11 giugno 2014, che costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha espresso il parere di competenza ai sensi del DLgs 42/2004 con nota prot. n. 8765 del 10 luglio 2010 che costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

h) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 8575 del 24 giugno 2014 a firma del Responsabile di servizio Gianfranco Larini, che costituisce l’Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

i) di dare atto che il Nullaosta idraulico ai sensi del TU 523/1904 di competenza di AIPO è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

j) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po ha rilasciato la concessione per l’occupazione di superfici demaniali ai sensi della LR 7/2004 con Determinazione n. 10786 del 5 agosto 2014 a firma del Dirigente Claudio Malaguti, che costituisce l’Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

k) di dare atto che l’Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere di competenza ai sensi del R.R. 41/2001 con nota prot. n. 3891/4.1 del 26 maggio 2014, che costituisce l’Allegato 7, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Autorità di Bacino del Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

l) di dare atto che i pareri di competenza della Provincia di Parma e del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ai sensi del RR 41/2001 sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

m) di dare atto che la Provincia di Parma ha rilasciato la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e della LR 7/2004 con nota prot. n. 44800 del 18 giugno 2014 che costituisce l’Allegato 8 parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

n) di dare atto che il parere dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale in merito alla Valutazione di Incidenza previsto dalla DGR n. 1191 del 30/07/2007 è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

o) di dare atto che il permesso di costruire ai sensi della LR 31/2002 verrà rilasciato dal competente Comune di Fontevivo a conclusione della presente procedura di VIA e confluirà nell’Autorizzazione Unica di cui al DLgs 387/2003;

p) di dare atto che i pareri sul permesso di costruire, ai sensi della LR 31/2002, di competenza dell’AUSL di Parma e di Arpa Sezione provinciale di Parma sono compresi all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);

q) di dare atto che RFI ha espresso il parere in merito alle interferenze del progetto con la linea ferroviaria MI-BO con nota prot. n. 3100 del 20 giugno 2014 che costituisce l’Allegato 9 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; RFI non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

r) di dare atto che il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna ha rilasciato il nullaosta di competenza con lettera prot. n. 220654 del 12 settembre 2012 che costituisce l’Allegato 10 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

s) di dare atto che l’ENAC ha rilasciato il parere di competenza con nota prot. n. 102389 del 5/09/2013, acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 238910 del 18 giugno 2014, che costituisce l’Allegato 11 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; ENAC non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

t) di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - USTIF, il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, l’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, la Marina Militare - Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno, l’ENEL Distribuzione SpA, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Dogane e l’ENAV SpA non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione l’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

u) di dare atto che ai sensi dell’art. 15, punto 2 del DM 10 settembre 2010 le autorizzazioni comprese nella presente Valutazione di Impatto Ambientale assumeranno efficacia all’atto del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex DLgs 387/2003 da parte dell’Amministrazione provinciale competente;

v) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua assunzione definitiva, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;

w) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alle ditte proponenti Albatros Energia srl e Verdenergia srl;

x) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Parma, al Comune di Fontevivo, al Servizi Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Parma, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, ad AIPO, all’Autorità di Bacino del Po, all’AUSL di Parma, all’ARPA Sezione provinciale di Parma, all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, al Comando Militare esercito Emilia-Romagna, all’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, alla Marina Militare - Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno, all’Ufficio UNMIG del Ministero dello Sviluppo Economico, al Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, all’Ufficio USTIF del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad ENEL Distribuzioni SpA, ad R.F.I., all’Agenzia del Demanio, all’Agenzia delle Dogane, all’ENAC e all’ENAV;

y) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

z) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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