n.150 del 15.05.2019 periodico (Parte Seconda)
Decreto MIPAAF 7 aprile 2015 n. 2337, art. 3. Primi acquirenti di latte bovino: revoca riconoscimento e cancellazione dall'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN della Società Latteitalia Società Cooperativa Agricola - Organizzazione dei produttori latte in liquidazione
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2011 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e in particolare l’art. 151 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali 7 aprile 2015 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2286 del 27/12/2018 recante “Approvazione disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l’aggiornamento dell’albo nazionale”;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del citato D.M. 7 aprile 2015, con determina del “Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali” n. 119 del 11 gennaio 2016 si è provveduto a pubblicare l'elenco dei primi acquirenti di latte bovino riconosciuti ed attivi al 1 aprile 2015.
Considerato che l’art. 3 del decreto 7 aprile 2015 dispone:
- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;
- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;
- al comma 6, che i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche devono essere registrate nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;
- al comma 7, che qualora l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 6.
Considerato inoltre che l’art. 6 del decreto 7 aprile 2015 n. 2337 dispone gli adempimenti degli acquirenti fra i quali:
- al comma 2, che i primi acquirenti riconosciuti aggiornano il registro telematico SIAN indicando almeno le seguenti informazioni; estremi identificativi del conferente e dell’azienda di produzione, quantitativo in chilogrammi del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore, con l’indicazione del relativo tenore di materia grassa;
- al comma 3, che a partire dal mese di maggio 2015, entro il giorno 20 di ogni mese, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte, nel mese di calendario precedente, con l’indicazione del tenore di materia grassa. Le registrazioni sono certificate dall’acquirente con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate dall’AGEA.
Considerato che la delibera di Giunta n. 2286 del 27 dicembre 2018 pone in carico al Responsabile del Servizio Territoriale di competenza l’aggiornamento dell’elenco dei primi acquirenti di latte bovino pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna.
Tenuto conto che:
- dalle visure estratte dal Sian in data 26 marzo 2019 e denominate “conferimenti mensili da produttori” si evidenzia che il Primo Acquirente “Latteitalia Società Cooperativa Agricola - Organizzazione dei Produttori Latte in liquidazione” non procede a registrare in banca dati Sian i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati dal mese di dicembre 2015;
- come risulta dalla visura acquisita presso la C.C.I.A.A. competente la società ha depositato atto di scioglimento datato 23/11/2015 e in data 27/04/2016 è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria fallimento;
- con nota protocollo PG/2019/298331 del 27/03/2019 è stato comunicato alla società “Latteitalia Società Cooperativa Agricola-Organizzazione dei Produttori Latte in liquidazione” l’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente di latte bovino, regolarmente notificata alla ditta in data 27/03/2019, a seguito della quale NON sono pervenute, entro i termini, memorie, scritti difensivi e richiesta di essere ascoltati.
Ritenuto pertanto che, nei confronti della società “Latteitalia Società Cooperativa Agricola-Organizzazione dei Produttori Latte in liquidazione”, sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente di latte, disponendo la cancellazione dall’albo tenuto sul SIAN e la relativa registrazione.
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e successive modifiche;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 2416/2008 avente oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste infine:
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 avente oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 avente oggetto “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città metropolitana”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 25 gennaio 2016 avente oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito di alcune Direzioni generali e nell’ambito dell’Agenzia regionale di protezione civile a seguito del processo di riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione n. 18900 del 30/12/2015 del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca di conferimento di responsabilità dirigenziale per i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, incarico successivamente prorogato con determinazione n. 9908 del 21/06/2018;
- le determinazioni del Dirigente n. 19513 del 1 dicembre 2017 e n. 89 del 7 gennaio 2019 con le quali si è provveduto alla nomina dei Responsabili dei procedimenti di competenza del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma;
Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 e la allegata “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Dato atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
Vista la proposta di determina, formulata ai sensi dell'art.6 della L. 241/1990 e s.m.i. in data 29 aprile 2019 dal Responsabile del procedimento, Gianfranco Aloise, con attestazione che alla luce degli esiti istruttori esistono i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del presente provvedimento;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di disporre la revoca del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente di latte vaccino e la cancellazione dall’albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN della seguente ditta:
“Latteitalia Società Cooperativa Agricola - Organizza-zione dei Produttori Latte in liquidazione”
Partita Iva: 02405960341
Sede legale: Via Gramsci n.26/B – PARMA
Iscritta con matricola Albo regionale 0803400888
Data di cessazione: 30/11/2015;
3) di dare atto che si provvederà alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 2), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato D.M. 7 aprile 2015;
4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).