n.191 del 27.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020. (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2018, n. 614)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 614 del 2 maggio 2018, di proposta all’Assemblea legislativa, recante ad oggetto “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020”;

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente “Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2018/32542 in data 24 maggio 2018;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 614 del 2 maggio 2018 (qui allegato);

- ed, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente la lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare:

- l ’art. 8 che disciplina l’adozione del “Piano di Azione Nazionale pluriennale” per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

- l’art. 12 che istituisce il “Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la ripartizione delle risorse in considerazione della compartecipazione al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province Autonome e Enti locali;

Visti altresì:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni”, il quale prevede interventi riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie, così come specificate all’art. 3:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

- il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 65/2017, per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale, destinando i finanziamenti agli interventi sopra specificati alle lettere a), b), c);

Preso atto che gli interventi del Piano sopra citato vengono definiti dalla programmazione regionale e che le Regioni indicano le tipologie prioritarie di intervento che perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati (art. 9 – D.Lgs n. 65/2017);

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali, come previsto art. 12, comma 4, D.Lgs n. 65/2017);

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica anche per costituire poli per l’infanzia, di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 65/2017;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che all’art. 65, comma 2, lettera a) prevede che la Regione eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell’art. 1, comma 85, della Legge 56/2014;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000” la quale prevede:

- all’art. 4, la Regione e gli Enti locali, in sintonia con le disposizioni nazionali, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell’infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;

- all’art. 10, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:

 - per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l’attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;

 - per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l’attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;

Viste altresì:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l’articolo 7, il quale stabilisce che l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all’articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad Intese fra Regione, Enti locali e scuole;

- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l'articolo 18, che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e l’articolo 19, comma 2, in cui si stabilisce che ”nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l’adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l’inserimento di figure di coordinamento pedagogico”;

Dato atto che i fondi regionali di cui alle norme sopra specificate, L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003, vengono trasferiti alle Province/Città metropolitana di Bologna in ragione dell’attribuzione di funzioni disposta con L.R. n. 26/2001, articolo 8, attribuite dall’art. 139 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"nel quadro degli indirizzi e delle direttive regionali di riferimento;

Valutato che il processo di riordino normativo e istituzionale è stato complessivamente realizzato, a livello nazionale e regionale, e che quindi la presente programmazione pluriennale orienta e sostiene l’azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali;

Ritenuto necessario, in considerazione della funzione strategica dei percorsi educativi nella promozione del benessere per la crescita dei bambini e per favorire la riduzione delle disuguaglianze sociali a favore di processi di inclusione, sostenere il sistema integrato di educazione e istruzione:

- promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico;

- supportando lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario nel quale le diverse articolazioni del sistema collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

Valutato che gli indirizzi di programmazione avranno validità triennale e comunque fino a nuova programmazione;

Considerato che la Giunta regionale ha dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Conferenza regionale del terzo settore in data 11 aprile 2017;

Dato atto altresì che le risorse necessarie all’attuazione del presente programma e specificamente:

- quanto all’obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016”, troveranno allocazione nell’ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio per l’esercizio gestionale 2018-2020, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e che nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;

- quanto all’obiettivo 2 “Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. D.Lgs n. 65/2017 e Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017.”, le risorse statali non determineranno rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 65/2017 ovvero “le risorse sono erogate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca direttamente ai Comuni”;

Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 614 del 2 maggio 2018, qui allegati;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

1. di approvare gli “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di valorizzare nel suo insieme il sistema integrato dei servizi per l’infanzia, tramite la promozione del sistema delle convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo nell’offerta dei servizi pubblici;

3. di stabilire che gli interventi definiti nella presente programmazione regionale si riconducono alle tipologie prioritarie di intervento di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, art. 3):

- lettera b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

- lettera c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

4. di stabilire altresì che le tipologie prioritarie di intervento, oggetto della programmazione regionale indicata per il triennio 2018-2019-2020, perseguono le seguenti finalità, fra quelle indicate nel Piano di azione nazionale pluriennale (Del. Cons.Min. 11/12/2017), così come di seguito specificate:

- consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia, pubblici e privati (art. 9, D.Lgs n. 65/2017). (Lettera a);

- stabilizzare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia. (Lettera b);

- ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell’infanzia statali (art. 12, comma 4, D.Lgs n. 65/2017). (Lettera c);

- sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali. (Lettera e);

5. di stabilire che, in relazione all’accesso ai servizi educativi e alla contribuzione ai costi, in applicazione di quanto previsto all’art. 6, comma 5, lettera b) della L.R. n. 19/2016, gli Enti locali e i gestori dei servizi educativi per l’infanzia possono sperimentare forme di contribuzione differenziata e sconti sulle rette che tengano in particolare considerazione la composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione al numero dei figli minorenni a carico, anche con riferimento a esperienze relative al cosiddetto “fattore famiglia”;

6. di stabilire inoltre che la ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative assumerà come unico criterio, semplificato, il numero dei bambini iscritti/frequentanti in base alle diverse localizzazioni degli interventi territoriali, ovvero del singolo Comune o della Unione dei Comuni, del Comune capoluogo di provincia, del Distretto. Tali dati sono assunti attraverso le rilevazioni del sistema informativo regionale per i servizi educativi per la prima infanzia e per le scuole dell’infanzia non statali (L.R. n. 19/2016 e L.R. n. 26/2001, L.R. n. 12/2003);

7. di dare atto che la Giunta regionale provvederà, con successivi atti, all’attuazione del programma quantificando le risorse per i singoli interventi in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione regionale ed in relazione all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie, regionali e statali, e secondo i criteri indicati dalla presente deliberazione, valutando altresì l’opportunità, per l’intervento di supporto alla gestione di cui all’Obiettivo 2, di attribuire un peso percentuale per la quantificazione del budget da ripartire in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie, finoal 10%;

8. di dare atto altresì che le risorse necessarie all’attuazione del presente programma e specificamente:

- quanto all’obiettivo 1 “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016” troveranno allocazione nell’ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio per l’esercizio gestionale 2018-2020, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e che, nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale, verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;

- quanto all’obiettivo 2 “Sostenere il progressivo rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione, anche valorizzando il sistema delle convenzioni. D.Lgs n. 65/2017 e Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017.” le risorse statali non determineranno rilevanza sul bilancio regionale in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs n. 65/2017 poiché le risorse (in base alla programmazione regionale) sono erogate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca direttamente ai Comuni;

9. di stabilire che gli indirizzi ed i criteri approvati con il presente atto resteranno in vigore per il triennio 2018-2019-2020 e comunque fino a nuova programmazione regionale con la quale si specificheranno gli obiettivi ed i relativi criteri;

10. di stabilire altresì che, qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti, la Giunta regionale procederà con specifici atti all’assunzione delle risorse ed al trasferimento ai soggetti beneficiari in coerenza con gli indirizzi di programmazione di cui alla presente deliberazione;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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