n.123 del 03.05.2017 periodico (Parte Seconda)

Corridoio Plurimodale Tirreno – Brennero. Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa Fontevivo – (PR) e l’Autostrada del Brennero – Nogarole Rocca (VR) – I Lotto. CUP G61B04000060008– CIG 307068161E. Ordine di deposito dell’indennità provvisoria di esproprio ed asservimento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – MASSERA AFRA, SPOTTI PATRIZIA, SPOTTI GIORGIO (Ditta 54)- prot. n. U/1079/17/RAAA-E/FB/mb del 21/04/2017 - Provvedimento n° 03/17

- Premesso che la Società è Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie autostradali (di seguito MIT), subentrato dal 1 ottobre 2012 ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011 e dell’art. 36, comma 4, del D.L. n. 98/2011, per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada della Cisa - A15 Parma - La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), giusta Convenzione stipulata con ANAS in data 3/3/2010;

- vista la procura conferita in data 28 gennaio 2016, notaio C.M. Canali di Parma rep. n. 54398/24103;

- vista la delibera n. 2/2010 con la quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, ha approvato il progetto definitivo relativo al “Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero. Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa Fontevivo - (PR) e l’Autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I Lotto.” (di seguito Opera), con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

- visto il provvedimento del Presidente di ANAS S.p.A. prot. CDG-0074756 del 24 maggio 2011, con il quale è stato approvato il relativo progetto;

- visto il provvedimento del Presidente di ANAS S.p.A. prot. CDG-0103965 del 21 luglio 2011, con il quale l’Autocamionale della CISA S.p.A. è stata delegata ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal D.P.R. 327/2001, compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento nonché il decreto di cui all’art. 22-bis del D.P.R. medesimo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 1 lettera b), e dell’art. 6, commi 1 e 8, del D.P.R. 327/2001;

- dato atto che si è provveduto a trasmettere alle ditte intestatarie dei beni interessati dalla realizzazione delle opere di cui sopra, la comunicazione prescritta dall’art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

- dato atto che, a seguito di procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e costruzione dell’Opera, l’Autocamionale della Cisa S.p.A. ha aggiudicato la relativa gara all’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A di Parma, stipulando con la stessa il contratto di appalto in data 12/11/2013;

- dato atto che, con provvedimento del MIT in data 21/07/2016 prot. n. 0012647- cod. SIVCA 006-002-A015-01-S001-01, è intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo dell’Opera;

- dato atto che l’Autocamionale della Cisa S.p.A. con provvedimento n. 9 del 20 dicembre 2016 ha decretato l’occupazione d’urgenza con contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ed asservimento ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 in riferimento alla seguente ditta intestataria:

  • MASSERA AFRA proprietaria per 1/3, SPOTTI GIORGIO proprietario per 1/3, SPOTTI PATRIZIA proprietaria per 1/3, dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio del Comune di Parma sezione Golese, al foglio n. 8 mappali n. 199, 224, 225, 298, 423 (ex 230), asservito per 675 mq ed espropriato per 2.135 mq.;

- dato atto che con comunicazione prot. n. 1657 del 20 dicembre 2016, l’Autocamionale della Cisa S.p.A. ha notificato, secondo gli atti processuali civili, alla suindicata ditta, il citato decreto di occupazione d’urgenza con contestuale offerta dell’indennità provvisoria di espropriazione ed asservimento;

- dato atto che in data 31 gennaio 2017, si è provveduto all’immissione in possesso nei beni suindicati, secondo quanto previsto nel citato decreto di occupazione;

- rilevato che: 1) la Signora Spotti Patrizia, con comunicazione a mezzo pec in data 2 marzo 2017, ha dichiarato espressamente rifiutato l’indennità offerta in quanto è in corso una divisione giudiziale; 2) la Signora Massera Afra, con comunicazione a mezzo pec in data 2 marzo 2017 ha espressamente dichiarato l’accettazione dell’indennità di espropriazione ed asservimento offerta, come determinata dal citato decreto di occupazione; 3) il Signor Spotti Giorgio, con comunicazione a mezzo pec in data 24 novembre 2016 ha espressamente dichiarato l’accettazione dell’indennità di espropriazione ed asservimento, come successivamente determinata ed offerta con il decreto di occupazione di cui sopra;

- considerato pertanto che l’indennità offerta alla suindicata ditta intestataria deve intendersi accettata - e quindi definitiva per la quota complessiva pari a 2/3 corrispondente alle quote dei Signori Massera Afra e Spotti Giorgio - e rifiutata per la quota corrispondente all’intestataria Spotti Patrizia e che, in particolare, la mancata accettazione è determinata esplicitamente dalla pendenza di un giudizio di divisione;

- considerato che, da verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, i beni di cui sopra risultano altresì gravati da ipoteca giudiziale oltre che volontaria;

- rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.P.R. 327/2001, il pagamento è subordinato all’accordo sulle modalità della sua riscossione, che nella fattispecie in relazione a quanto dichiarato dalla Signora Spotti Patrizia è da ritenere esclusa la possibilità di addivenire al citato accordo da parte di tutti i suindicati intestatari ed inoltre, che la stessa possibilità di detto accordo è da ritenere esclusa dalla ricorrenza delle citate ipoteche;

- rilevato che, ai fini del completamento della procedura ablativa relativa ai lavori di cui in oggetto, occorre procedere al deposito dell’indennità spettante alle ditte interessate dalla predetta procedura che non abbiano dichiarato l’accettazione della detta indennità, ovvero qualora non sussista accordo sulle modalità di riscossione dell’indennità;

- ritenuto, in ragione della accettazione parziale dell’indennità e della rilevata presenza di ipoteche, di procedere al deposito dell’indennità ed in particolare di procedere a tale deposito nella misura dell’80% (ottanta per cento), tenuto anche conto che solo al termine dei lavori sarà possibile procedere all’accertamento delle superfici definitivamente interessate dai lavori e pertanto della quantificazione dell’indennità avuto riguardo alle dimensioni delle aree effettivamente interessate da esproprio ed asservimento;

- ritenuto pertanto di ordinare, ai sensi di legge, il deposito in favore della suindicata ditta intestataria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle somme spettanti, come determinate in via provvisoria ed accettate per la quota complessiva pari a 2/3, da effettuarsi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in estratto del relativo avviso nel B.U.R. Emilia-Romagna;

- rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, dei provvedimenti di ordine di deposito dell’indennità di espropriazione ed asservimento è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione in cui si trova il bene;

- ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 7 e 8 dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001, l’efficacia dell’ordine di deposito è subordinata alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione, in estratto, del relativo avviso nel B.U.R., di cui all’art. 26, comma 8 del citato D.P.R.;

- visto

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

determina

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il deposito nella misura dell’80% (ottanta per cento) dell’indennità di esproprio ed asservimento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti), determinata, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e precisata come segue, a favore della seguente ditta intestataria:

- MASSERA AFRA proprietaria per 1/3, SPOTTI GIORGIO proprietario per 1/3, SPOTTI PATRIZIA proprietaria per 1/3, dell’immobile distinto all’Agenzia dell’Entrate-Ufficio Territorio del Comune di Parma sezione Golese, al foglio n. 8 mappali n. 199, 224, 225, 298, 423 (ex 230), asservito per 675 mq ed espropriato per 2.135 mq., complessivi €. 302.209,25 (diconsi euro trecentoduemila duecentonove/25), così composta:

- indennità di asservimento euro 11.763,25 (diconsi euro undicimila settecentosessantatre/25) (accettata per la quota complessiva di 2/3)

- indennità di esproprio €. 290.446,00 (diconsi euro duecentonovantamila quattrocentoquarantasei/00) (accettata per la quota complessiva di 2/3)

3) di ordinare, più precisamente, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) a favore della citata ditta della somma pari ad €. 241.767,40 (diconsi euro duecentoquarantunomila settecentosessantasette/40), corrispondente alla suddetta misura dell’80% (ottanta per cento) della complessiva indennità come determinata e di cui al precedente punto 2;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001, si provvederà a dare notizia del presente provvedimento al terzo che risulti titolare di un diritto sull’indennità;

5) di dare atto, in particolare, che l’ordine di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Cassa Depositi e Prestiti) avrà efficacia, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.P.R. 327/2001, decorsi trenta giorni dall’adempimento relativo alla pubblicazione nel BUR dell’avviso di deposito delle indennità spettanti agli interessati, prescritto dall’art. 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001;

6) di dare corso alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell’avviso in estratto dell’ordine di deposito degli importi offerti, secondo quanto prescritto dall’art. 26 D.P.R. cit.

Lo stesso Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni dichiara inoltre:

a) di dare atto che parte dei terreni assoggettati a procedura, nello specifico il foglio n. 8 mappali 199, 423, sono ricadenti all'interno delle zonizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., e che soggiacciono alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo, e che al momento del deposito del residuo dell’indennità di esproprio, la relativa ritenuta d’acconto dovrà essere ricalcolata ai sensi delle vigenti normative e disposizioni giurisprudenziali (Cass. 3403/2017);

b) che sussistono ragioni di urgenza in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed alla necessità di compimento della procedura di cui in premessa e che pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina