n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)
Approvazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1, comma 17, ha stabilito che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- la propria delibera n. 66 del 27 gennaio 2014, che ha approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati” e che, fra l’altro, esplicita la strategia della Giunta regionale in materia di prevenzione della corruzione e individua un programma specifico di azioni da attuare nell’arco dell’anno 2014 e un altro, di massima, per gli anni successivi di riferimento (2015-2016);
Dato atto che:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della Giunta regionale per gli anni 2013-2016, sopra richiamato, al paragrafo 21.2, elenca il Programma delle misure da attuare entro l’anno 2014, tra cui figura la seguente azione, da realizzare entro il 30 giugno 2014: Misura n. 3: “Predisposizione e introduzione di patti di integrità/protocolli di legalità negli affidamenti”;
- il “Patto di Integrità” costituisce uno degli strumenti più significativi individuati dalle organizzazioni specializzate, a partire da Transparency International, per prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine;
Esaminato il documento proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad oggetto “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, che si allega alla presente delibera, sotto lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, su cui sono state acquisite le valutazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER) e dei dirigenti responsabili del Servizio Approvvigionamenti e del Servizio Patrimonio;
Considerato che la proposta di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” prevede:
a) un obbligo di reciprocità, poiché impegna i partecipanti alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici e i funzionari o dirigenti pubblici che gestiscono le procedure stesse, a improntare i rispettivi comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
b) l’assunzione da parte sia dei dirigenti o funzionari pubblici che degli operatori economici di un ruolo preventivo ed attivo nei confronti della corruzione, con chiara specificazione degli obblighi di entrambe le parti;
c) che la accettazione del Patto di integrità sia condizione di ammissione alle procedure di affidamento;
d) che gli obblighi del Patto divengano parte integrante dei contratti pubblici stipulati dalla Regione Emilia-Romagna o in nome e per conto della stessa dall’Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici; le Agenzie e Istituti regionali operano, in materia, in modo conforme alla Regione;
Ritenuto opportuno, tenuto conto dell’aggravio procedurale che ne consegue, limitare, almeno in una prima fase sperimentale, l’introduzione del Patto di integrità alle procedure, non telematiche, aperte, ristrette e negoziate per l’affidamento dei contratti pubblici per l’assegnazione di forniture, per l’acquisizione di servizi e per l’affidamento dei lavori che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 40.000.=;
Valutato pertanto opportuno approvare, il documento, allegato sotto lettera A) come parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, quale strumento per potenziare il contrasto alla illegalità;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore a “Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità”, Donatella Bortolazzi;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare il documento recante “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il “Patto di integrità” sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l’espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento; tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d’invito;
3. di individuare, quale ambito soggettivo di applicazione, per quanto riguarda le Amministrazioni aggiudicatrici:
a) Regione Emilia-Romagna;
b) Agenzie e Istituti regionali;
c) Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici, quando agisce in nome e per conto di tutti o di parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
4. di individuare invece, quale ambito oggettivo di applicazione del “Patto di integrità”, i contratti pubblici per l’assegnazione di forniture, per l’acquisizione di servizi e per l’affidamento dei lavori:
a) che abbiano un valore economico pari o superiore a Euro 40.000.=;
b) che siano affidati tramite procedure, non telematiche, aperte, ristrette e negoziate per l’affidamento dei contratti pubblici;
c) in caso di adesione a convenzioni quadro, le Amministrazioni di cui sopra possono richiedere al fornitore la sottoscrizione del”patto di integrità” al momento di emissione dell’ordinativo di fornitura;
5. di stabilire che il “Patto di integrità” costituisca parte integrante di qualsiasi contratto pubblico assegnato dalle Amministrazioni aggiudicatrici a seguito delle procedure di affidamento i cui ambiti applicativi, soggettivo e oggettivo, sono delineati ai punti 3 e 4;
6. di prevedere che i direttori degli enti regionali convenzionati per il contrasto alla corruzione (Consorzi Provinciali Fitosanitari di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori), nel rispetto delle relative autonomie, adeguino a loro volta i rispettivi ordinamenti, per dare attuazione alla misura 3 del programma 2014, in coerenza con il presente atto;
7. di stabilire che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale precisi, con proprio atto, le linee operative di dettaglio per la applicazione del “Patto di integrità” e vigili sulla sua corretta esecuzione;
8. di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURT) e che la stessa diventi efficace il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
9. di disporre che il “Patto di integrità” si applichi alle procedure di affidamento, oggetto del presente atto, i cui avvisi, bandi o lettere d’invito sono adottati dopo che la presente deliberazione è divenuta efficace.