n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

Modifiche allo Statuto comunale ai sensi dell'art. 6, co. 5 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267

Si comunica che con deliberazione consiliare n. 19937/12 del 23/1/2012 sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto comunale:

  •  al comma 1 dell’art. 28 dello Statuto sono abrogate le seguenti parole: “comunque non inferiori ad otto”;
  • al medesimo comma 1 le parole “e da un numero massimo di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero delle Consigliere e dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco” sono sostituite con “e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge”.

 A seguito delle modifiche di cui al punto 1 l’art. 28, co. 1 dello Statuto comunale viene così riscritto:

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori entro la misura massima prevista dalla legge. Il numero effettivo degli Assessori viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

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