n.220 del 18.07.2014 (Parte Prima)
NOTE
Nota all’art. 3
Comma 2
1) il testo del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n.29 del 20 dicembre 2013, che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016 ., ora abrogato, era il seguente:
«Art. 17 - Mutui e prestiti
(omissis)
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2014 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 107.500.000,00 già autorizzati dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione) come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2013.