n.34 del 23.02.2015 (Parte Seconda)

Delibera Giunta regionale n. 1226/2014 "Approvazione delle direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini per i danni subiti in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012". Riapertura termini per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la deliberazione n. 1226 del 21 luglio 2014, pubblicata sul BURERT n. 234 del 28 luglio 2014 avente per oggetto “Approvazione delle direttive disciplinanti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa concessione a favore dei soggetti privati e delle attività produttive dei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini per i danni subiti in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012”;

Dato atto che il regime di aiuto relativo alla concessione di contributi a ristoro dei danni ad immobili destinati ad attività diverse dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca e dall'acquacoltura sono concessi ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2015) 674 final del 4 febbraio 2015 "Regime di aiuti per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini (tutti i settori tranne l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e l'acquacoltura)";

Preso atto che con comunicazione ARES D 2014 3267356 del 10 settembre 2014, la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, in esito all’esame sul regime di aiuto istituito con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1226/2014 e comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, ha chiesto di adeguare i contenuti di alcuni articoli dell’Allegato 2 alle prescrizioni indicate nella comunicazione stessa;

Dato atto che, nelle more della conclusione dell’esame comunitario di compatibilità di entrambi i regimi di aiuto da parte della Commissione Europea, la Giunta regionale con deliberazione n. 1679 del 20 ottobre 2014 ha disposto la sospensione delle istruttorie delle domande di contributo, di cui all’allegato 2 alla deliberazione n. 1226/2014, in corso a quella data da parte delle Amministrazioni comunali interessate ed il rinvio ad un proprio successivo atto dell’adeguamento dei criteri alle richieste della Commissione Europea;

Rilevato che gli adeguamenti richiesti dalla Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea incidono significativamente sulle modalità di concessione dei contributi e richiedono di apportare modifiche sostanziali all’Allegato 2 alla citata deliberazione n. 1226/2014;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare la Direttiva di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante in oggetto “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e la relativa concessione alle attività produttive danneggiate dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini” che sostituisce l’Allegato 2 alla deliberazione n. 1226/2014;

- di evidenziare che la Direttiva in allegato A) alla presente deliberazione prevede, tra l’altro, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, stabilendo che queste vengano presentate entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della medesima Direttiva sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna al Comune colpito dall’evento calamitoso in cui è ubicato l’immobile distrutto o danneggiato destinato all’esercizio di un’attività produttiva; 

Ritenuto di prevedere che le imprese attive nella produzione agricola primaria che hanno già presentato istanza ai sensi della direttiva in allegato 2 alla predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014 abbiano la possibilità di adeguare le proprie domande, presentando l’integrazione documentale necessaria a soddisfare i nuovi criteri entro il termine di 30 giorni di cui si è detto sopra;

Ritenuto di dare atto che per gli immobili rurali ad uso produttivo ed abitativo l’iscrizione al catasto fabbricati o la richiesta di iscrizione allo stesso si deve intendere effettuata non alla data dell’evento calamitoso (febbraio 2012) come stabilito negli allegati 1 e 2 alla deliberazione n. 1226/2014 ma al 30 novembre 2012 in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 il quale dispone che “I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che la riapertura del termine per la presentazione delle domande di contributo vale non solo per le attività produttive come indicato nell’Allegato A) alla presente deliberazione ma, per le ragioni sopraindicate, anche per le unità abitative rurali di cui alla direttiva in allegato 1 alla deliberazione n. 1226/2014, per le quali i proprietari non avessero presentato domanda di contributo entro il 30 settembre 2014 non essendo iscritte o non avendo presentato istanza di iscrizione al catasto fabbricati alla data dell’evento calamitoso (febbraio 2012);

Ritenuto, peraltro, opportuno puntualizzare, in riferimento all’articolo 6 “Contributo per le parti comuni danneggiate di un edificio residenzialedella direttiva in allegato 1 alla deliberazione n. 1226/2014, che il contributo è commisurato alle sole quote millesimali delle unità abitative costituenti alla data dell’evento calamitoso abitazione principale del proprietario o di un terzo e delle eventuali unità ad uso produttivo in esercizio, iscritte alla suddetta data alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, salvi i casi di esenzione da tale obbligo di iscrizione previsti dalla normativa vigente;

Evidenziato che gli allegati 1 e 2 alla deliberazione n. 1226/2014 prevedono in capo ai Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini l’istruttoria delle domande di contributo e l’erogazione agli stessi Comuni delle risorse finanziarie per la copertura dei contributi in parola;

Preso atto che alcuni Comuni attraverso le Unioni di Comuni di cui fanno parte espletano in forma associata diverse attività, tra le quali l’attività istruttoria delle domande di contributo di cui agli allegati in questione;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che:

- le Unioni dei Comuni, che per conto dei Comuni colpiti dall’evento calamitoso in parola espletano l’attività istruttoria delle domande di contributo, trasmettano gli elenchi riepilogativi di quelle ammesse a contributo alle Province di riferimento;

- le risorse a copertura dei contributi in parola siano erogate, nei casi che ricorrono, alle Unioni di Comuni interessati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali per la Direzione Generale “Attività produttive, commercio, turismo” alla Dott.ssa Morena Diazzi e per la Direzione Generale “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie” al Dott. Valtiero Mazzotti;

- n. 1080 del 30 luglio 2012 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile al Dott. Maurizio Mainetti;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore “ Agricoltura, Caccia e Pesca”, dell’Assessore “ Attività produttive, Piano energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma” e dell’Assessore “Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Politiche ambientali e della montagna”;

A voti unanimi e palesi, delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Direttiva di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante in oggetto “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo e la relativa concessione alle attività produttive danneggiate dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nei comuni delle province di Forlì-Cesena e Rimini” che sostituisce l’Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014;

2. di evidenziare che la Direttiva in allegato A) alla presente deliberazione prevede, tra l’altro, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, stabilendo che queste vengano presentate entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della medesima Direttiva sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna al Comune colpito dall’evento calamitoso in cui è ubicato l’immobile distrutto o danneggiato destinato all’esercizio di un’attività produttiva; 

3. di prevedere che le imprese attive nella produzione agricola primaria, che hanno già presentato istanza ai sensi della direttiva in allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014, abbiano la possibilità di adeguare le proprie domande, presentando l’integrazione documentale necessaria a soddisfare i nuovi criteri entro il termine di 30 giorni di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo;

4. di dare atto che per gli immobili rurali ad uso produttivo ed abitativo l’iscrizione al catasto fabbricati o la richiesta di iscrizione allo stesso si deve intendere effettuata non alla data dell’evento calamitoso (febbraio 2012) come stabilito negli allegati 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014 ma al 30 novembre 2012 in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 il quale dispone che “I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”;

5. di stabilire che la riapertura del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo vale non solo per le attività produttive come indicato nell’Allegato A) alla presente deliberazione ma, per le ragioni indicate al precedente punto 4 del presente dispositivo, anche per le unità abitative rurali di cui alla direttiva in allegato 1 alla deliberazione delle Giunta regionale n. 1226/2014, per le quali i proprietari non avessero presentato domanda di contributo entro il 30 settembre 2014 non essendo iscritte o non avendo presentato istanza di iscrizione al catasto fabbricati alla data dell’evento calamitoso (febbraio 2012);

6. di puntualizzare, in riferimento all’articolo 6 “Contributo per le parti comuni danneggiate di un edificio residenzialedella direttiva in allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014, che il contributo è commisurato alle sole quote millesimali delle unità abitative costituenti alla data dell’evento calamitoso abitazione principale del proprietario o di un terzo e delle eventuali unità ad uso produttivo in esercizio, iscritte alla suddetta data alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, salvi i casi di esenzione da tale obbligo di iscrizione previsti dalla normativa vigente;

7. di stabilire che:

- le Unioni dei Comuni, che per conto dei Comuni colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012 espletano l’attività istruttoria delle domande di contributo, trasmettano gli elenchi riepilogativi di quelle ammesse a contributo alle Province di riferimento, ovvero alla Provincia di Forlì-Cesena o di Rimini;

- le risorse a copertura dei contributi in parola siano erogate, nei casi che ricorrono, alle Unioni di Comuni interessati;

8. di stabilire che gli elenchi riepilogativi ER/P delle domande di contributo e annessi moduli di verifica di cui alla direttiva in allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1226/2014, siano trasmessi dai Comuni o Unioni di Comuni che non avessero ancora provveduto nei termini ivi previsti, alle Province di riferimento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione;

9. di dare atto che le competenti strutture organizzative regionali (Direzioni generali “Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie”, “Attività produttive, Commercio, Turismo” e Agenzia regionale di protezione civile) provvederanno a fornire ove necessario, anche su richiesta dei Comuni e, se del caso, anche in forma congiunta per gli aspetti di rilevanza trasversale, indirizzi applicativi ed ogni utile chiarimento in ordine alle direttive disciplinanti i contributi di cui trattasi;

10. di pubblicare la presente deliberazione e la Direttiva in Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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