n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Carpi (MO). Assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n. 24/2003 e succ.mod. - CUP C99E19001450006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera: 

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Prossimità giovanile e riqualificazione delle aree verdi” del Comune di Carpi (MO), di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di € 59.000,00 (di cui € 56.000,00 per spese di investimento e € 3.000,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di € 86.776,00 (di cui € 80.000,00 per spese di investimento e € 6.776,00 per spese correnti); 

2. di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Carpi (MO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale; 

3. di assegnare e concedere un contributo complessivo di € 59.000,00 a favore del Comune di Carpi (MO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ. mod., per la realizzazione del progetto soprarichiamato; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 59.000,00, registrata come segue: 

  • quanto a euro 56.000,00 con il n. 8669 di impegno, sul capitolo 02701 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
  • quanto a euro 3.000,00 con il n. 8670 di impegno sul capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)", 

del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno di previsione 2019, approvato con propria deliberazione n. 2301/2018 e succ. mod., che è stato dotato della necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle transazioni elementari, come definite dal citato decreto, sono le seguenti: 

Capitolo 02701 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.2.03.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 2030102003 - CUP C99E19001450006 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

 Capitolo 02717 - Missione 03 - Programma 02 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 03.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102003 - CUP C99E19001450006 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3 

6. di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Carpi (MO), come indicato nello schema parte integrante e sostanziale del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2019. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/3/2020 il Comune di Carpi (MO) dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione; 

7. di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Carpi (MO), provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali nel rispetto del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché della citata deliberazione n. 122/2019; 

8. di dare atto inoltre che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali; 

9. di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa; 

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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