n.136 del 22.05.2013 periodico (Parte Seconda)
Decreto di estinzione della C.M. dell'Appennino Bolognese ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21 del 21/12/2012
IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
Art. 1
Estinzione della Comunità montana
per trasformazione in Unione di Comuni
1) Ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2, della l.r. n. 21/2012 la Comunità montana dell’Appennino Bolognese è estinta per trasformazione in Unione di Comuni montani composta dai medesimi Comuni di Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli.
2) L’estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi dell’Unione.
Art. 2
Adempimenti di legge e termini per ottemperare
1) I Comuni aderenti alla Comunità montana dichiarata estinta approvano lo statuto dell’Unione di Comuni entro il termine di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 21 del 2012 ossia entro la data del 24/06/2013.
2) I Comuni procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione, entro il termine di cui all’art. 8, comma 3, della citata Legge regionale n. 21/2012 ossia entro trenta giorni dall’entrata in vigore dello statuto dell’Unione, comunicandone tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento. Allo spirare del predetto termine senza che i Comuni abbiano provveduto si applica quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della predetta legge regionale.
3) Qualora i Comuni non approvino lo statuto entro il termine del 24/06/2013, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva ai sensi dell’art. 7, comma 13, della legge 21/2012.
Art. 3
Effetti dell’estinzione
1) Dalla data di estinzione della Comunità montana di cui all’art. 1 comma 2, l’Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.
2) Fino ad eventuale diversa disposizione di legge, tale Unione subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento dell'estinzione.
3) Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione, ed è trasmesso in copia dalla Regione al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 15, comma 3.
Art. 4
Risorse
1) Le risorse regionali assegnate o concesse a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla Comunità montana dell’Appennino Bolognese derivanti da risorse proprie, statali o dall’Unione Europea, sono concesse o liquidate all’Unione di cui all’art. 1 alle stesse condizioni e per le stesse finalità; tale Unione per dette risorse è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana.
2) La suddetta Unione attua gli interventi programmati dalla Comunità montana e dà seguito a quelli in corso provvedendo, ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
3) Per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla Regione Emilia-Romagna a carico della predetta Comunità montana dell’Appennino Bolognese sono posti a carico dell’Unione dei Comuni montani subentrante.
Art. 5
Personale
1) Il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Nuova Comunità montana dell’Appennino Bolognese alla data del presente decreto, è trasferito, senza soluzione di continuità, alla Unione dei Comuni dalla data di estinzione di cui all’art. 1 comma 2.
2) Il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.
3) L’Unione è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, fino alla sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi decentrati stipulati dall’ente subentrante.
4) La Comunità montana in estinzione avvierà le procedure previste dall’art. 31 del d.lgs. 165 del 2001, in ordine, in particolare, alle problematiche di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori interessati al trasferimento.
5) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana alla data di cessazione continuano con l’Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.
Art. 6
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.