n.363 del 07.12.2022 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto di "incremento della capacità di recupero di rifiuti speciali e introduzione dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici presso l'impianto esistente di Via Vicoli n.93/A in comune di Ravenna" proposto dalla Società S.EC.AM S.r.l.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi sottoscritto in data 23/9/2022 che costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intendono sinteticamente richiamate:
a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto “di incremento della capacità di recupero di rifiuti speciali e introduzione dell’attività di fabbricazione di prodotti chimici presso l’impianto esistente di Via Vicoli n., 93/a in Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna” proposto dalla Società S.EC.AM. S.r.l., con sede legale in Comune di Ravenna, in Via Vicoli n.93/A (C.F. 01118170396);
b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1. l’attività di trattamento rifiuti per il recupero di materia per l’ottenimento di prodotti EoW dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di EoW, a quanto prescritto nel provvedimento di nuova AIA a seguito di Modifica Sostanziale comprensiva di riesame e alle schede EoW allegate al provvedimento stesso;
2. il proponente dovrà verificare che gli automezzi in uscita dal sito evitino di spargere fango o altri detriti a mezzo delle ruote dei veicoli, lungo il piano viabile della S.S. 16 “Adriatica” e le relative pertinenze, nel rispetto di quanto previsto dall’art 15 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
3. l’area destinata allo stoccaggio di miscele di sostanze combustibili e infiammabili sia opportunamente distanziata dalle altre in modo da evitare la propagazione di un eventuale incendio;
4. gli elementi costruttivi posti in prossimità dell'area ove è ubicato lo stoccaggio di cui abbiano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a quella determinata facendo riferimento al calcolo del carico di incendio localizzato;
5. la parete del capannone sulla quale è attestata la caldaia, abbia i seguenti requisiti: una classe di resistenza al fuoco REI 30, materiale di classe 0 di reazione al fuoco, priva di aperture nella zona che si estende per almeno 0,5 metri lateralmente e 1 metro superiormente, rispetto alla proiezione retta del locale ove è ubicata la caldaia;
6. in allegato alla SCIA dovranno essere prodotte le certificazioni e le dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'Allegato II al DM 7/08/12, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. In particolare, dovrà essere allegato:
a. elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti ed apparecchiature pericolose;
b. elenco delle attrezzature ed impianti antincendio;
c. impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
7. Se il progetto si identifica come “Impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2006, n. 37 e s.m.i.”
a. dovrà essere presentata una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del citato decreto. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli;
Diversamente se ricade tra gli "Impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n.37 e s.m.i” dovranno essere fornite:
b. una dichiarazione di impianto (mod. DICH_IMP), a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli;
c. la certificazione (mod. CERT_IMP) a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente di cui al precedente punto b);
8. deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore;
9. qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;
10. i lavori di chiusura delle vasche DE1, DE2 e DV6 dovranno concludersi entro e non oltre 12 mesi dal rilascio del presente PAUR. La Società dovrà comunicare tramite PEC ad ARPAE la conclusione dei suddetti lavori;
11. entro 18 mesi dal rilascio del presente PAUR la Società dovrà sottoscrivere contratti di trasporto indicando che almeno il 10% dei mezzi associati alle attività abbiano un’alimentazione di tecnologia avanzata quale quella definita Euro IV, il 40% quale quella definita Euro V ed il rimanente 50% nella classe Euro VI. Entro i termini stabiliti dovrà essere data evidenza dell’ottemperanza di tale prescrizione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna;
12. qualora la società intenda avvalersi dello scarico S1, entro e non oltre 9 mesi dall’approvazione del presente PAUR con Deliberazione di Giunta Regionale, dovrà presentare ai fini dell’AIA, previo ottenimento del parere positivo preventivo di Hera e relativa richiesta di allaccio, comunicazione di aggiornamento di AIA per modifica non sostanziale. Entro 12 mesi, dall’approvazione del presente PAUR, pertanto la Società SECAM dovrà comunicare tramite PEC ad ARPAE le decisioni prese riguardo lo scarico S1 e gli esiti di eventuali procedure avviate;
13. l’intervento di sostituzione dell’illuminazione tradizionale di uffici e stabilimento con lampade a LED dovrà essere realizzato entro 18 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione. La Società a riguardo dovrà trasmettere tramite PEC idonea comunicazione;
14. le acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalla copertura del capannone, per le quali è previsto il recapito indiretto all’interno dello scolo consorziale Drittolo, dovranno possedere le caratteristiche di accettabilità a norma di legge (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
15. dovranno essere adottate le migliori tecnologie affinché lo scarico indiretto previsto all’interno dello scolo consorziale Drittolo non modifichi la qualità delle acque presenti nella rete dei canali consorziali, considerato che lo scolo consorziale riveste funzione promiscua, ovvero assolve sia allo scolo sia al vettoriamento di acque ad uso irriguo e che ad oggi le linee guida di cui all’art.4, comma 5 della l.r. 4/2007 non sono ancora state definite;
16. qualora siano previsti interventi che comportino un aumento delle superfici impermeabili dovranno essere rispettate le norme relative all’invarianza idraulica ai sensi dell’Art.9 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico della competente Autorità di Bacino dei Fiumi Regionali Romagnoli, nonché il requisito richiesto dal Consorzio di Bonifica di portata max scaricabile dal lotto non superiore a 10 l/sec Ha (Linee guida per la progettazione dei dispositivi di invarianza idraulica” di cui all’Allegato Tecnico al Regolamento consorziale);
c) di dare atto che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera b) spetta per quanto di competenza a:
ARPAE di Ravenna nn. 1, 10, 11, 12 e 13;
ANAS S.p.A. n.2;
Comando Provinciale dei VVF di Ravenna dalla n. 3 alla n. 9;
Consorzio di Bonifica della Romagna dalla n. 14 alla n. 16;
d) di dare atto che oltre alle prescrizioni riportate al precedente punto b) dovranno essere comunicate ad ARPAE SAC Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni le date di inizio e di fine lavori; inoltre, dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
e) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico, sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 23 settembre 2022 e che costituisce l’Allegato 1;
2. Provvedimento di nuova AIA a seguito di Modifica Sostanziale comprensiva di riesame e che costituisce l’Allegato 2;
f) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono vincolanti al fine della realizzazione e all’esercizio del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
g) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;
h) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
i) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente Società S.EC.AM. S.r.l.;
j) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai partecipanti alla Conferenza di Servizi:
ARPAE di Ravenna
AUSL della Romagna
ANAS S.p.A.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna
Comitato Tecnico Regionale c/o Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Emilia-Romagna
Comune di Ravenna
Provincia di Ravenna
Consorzio di Bonifica della Romagna
Hera S.p.A.
k) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
l) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
m) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.