n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Aggiornamento delibera di Giunta regionale n. 364/2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17, che prevede:

- al comma 1, che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2, che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26, che prevede:

- al comma 1, che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2, che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;

- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha previsto la soglia di 25.000 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;

Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Criteri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;

Vista infine la propria deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019, così come modificata dalla successiva deliberazione n. 1939 dell’11 novembre 2019, con la quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica;

Rilevato che la suddetta propria deliberazione n. 364/2018 prevedeva che gli indennizzi dei danni arrecati da specie non protette in zone non protette, da specie cacciabili di cui all’art. 18, della legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell’attività venatoria o da cani agli allevamenti zootecnici siano erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore agricolo nel limite massimo di euro 15.000 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto con il presente atto di provvedere all’adeguamento di quanto indicato nella propria deliberazione n. 364/2018, fissando in Euro 25.000 l’importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto inoltre di disporre che, relativamente alle domande di indennizzo, i necessari controlli previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale siano effettuati su campione pari al 10% delle domande complessive presentate, fermo restando l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia per tutte le domande di importo superiore alle soglie indicate all’art. 83 comma 3 bis del D.Lgs. n. 159/2011;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

delibera

 

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di adeguare la propria deliberazione n. 364/2018 “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, a quanto previsto dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che ha fissato la soglia di 25.000 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;
  3. di disporre inoltre che, relativamente alle domande di indennizzo, i necessari controlli previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale siano effettuati su campione pari al 10% delle domande complessive presentate, fermo restando l’obbligo di acquisire le informazioni antimafia per tutte le domande di importo superiore alle soglie indicate all’art. 83, comma 3 bis del D.Lgs. n. 159/2011;
  4. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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