n.169 del 27.05.2020 periodico (Parte Seconda)
Determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione dell'art. 7 e degli articoli 16, 17, 19, 22 e 23 della L.R. 18/2016 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” e ss.mm.ii., in particolare, all’interno del Titolo II - “PROMOZIONE DELLA LEGALITA’”, il Capo I recante “Interventi di prevenzione primaria e secondaria” e il Capo II recante “Interventi di prevenzione terziaria”;
Richiamato in particolare:
- l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra l’altro:
- al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
- al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;
Verificato che, nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7, la Regione promuove e incentiva le seguenti misure e interventi:
- “Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione”, previste all’art. 16 della legge, ed in particolare il comma 1 che prevede che “La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:
- a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1;
- b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'articolo 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.”;
- “ Interventi per la prevenzione dell’usura”, previsti all’art. 17 della legge, ed in particolare il comma 3 che prevede che La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
- a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
- b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
- c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;
- d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura”;
- “Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose”, previsti all’art. 22 della legge, ed in particolare:
- il comma 3 che prevede che “La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:
a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.
- il comma 4 che prevede che “La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.”;
- il comma 5 che prevede che “per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.”;
- “Politiche a sostegno delle vittime dell’usura e del racket”, previste all’art. 23, che prevede che “La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.”;
- Richiamato inoltre l’art. 19 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati” che prevede, tra l’altro, che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.”;
Considerato che:
- l’art. 7 al comma 6 prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi, all’attuazione dell’articolo 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23;
- alla luce dell’esperienza di gestione della soppressa L.R. 3/2011 relativa al sessennio 2011-2016 e della L.R. 18/2016 relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, si ritiene utile determinare le modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 7 e degli articoli 16,17,19,22 e 23 della L.R. 18/2016, così come specificato negli allegati A, B, C, D, E, F, G parti integranti, stabilendo che per l’anno in corso il termine annuale entro il quale i soggetti che intendono realizzare iniziative, progetti/attività, potranno presentare la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di specifici accordi, viene fissato dalla data di pubblicazione nel BUR della presente deliberazione fino al 30 giugno 2020;
Valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna sperimentare gli accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici richiamati all’art. 7, per dare piena attuazione alle previsioni di cui al Titolo II della Legge Regionale n. 18/2016;
Vista la propria delibera n. 2151 del 22/11/2019;
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente per oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;
- le deliberazioni della Giunta regionale nn. 914/2019 e 229/2020 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/2020;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di determinare sulla base di quanto descritto in premessa ed in attuazione della propria deliberazione n. 2151 del 22/11/2019, le modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16, 17, 19, 22 e 23 della L.R. n. 18/2016, specificati negli Allegati A, B, C, D, E ed F quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di approvare i criteri di priorità ai fini della concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art. 7 e degli articoli 16, 17, 19, 22 e 23 della L.R. n. 18/2016, di cui all’Allegato G quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di stabilire per l’anno in corso il termine entro il quale i soggetti che intendono realizzare iniziative, progetti/attività, potranno presentare la richiesta di avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione di specifici accordi, entro il 30 giugno 2020;
4) di provvedere, inoltre, agli adempimenti previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5) di dare atto che il testo del presente provvedimento e gli allegati A, B, C, D, E, F e G parti integranti, saranno pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sui seguenti siti:
http://legalita.regione.emilia-romagna.it/
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/criminalita-organizzata.