n.300 del 21.10.2021 (Parte Seconda)

Influenza aviaria - Istituzione di misure di controllo a seguito di un focolaio a bassa patogenicità in provincia di Ferrara

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE;
  • la nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763-
20/04/2021-DGSAF-MDS-P Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative”
  • la nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763-
20/04/2021-DGSAF-MDS “Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS.”
  • la comunicazione via mail del Ministero della Salute del 15/10/2021 relativa alla vigenza delle misure previste dal D.Lgs 9/2010;
  • il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Influenza aviaria ad alta patogenicità – Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione e ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione.
  • il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 0023818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P “Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l’attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale.”;
  • le comunicazioni dell’IZS delle Venezie pervenute in data 14/10/2021 e 15/10/2021, relative alla conferma di positività per virus influenzale a bassa patogenicità (LPAI) tipo A sottotipo H5N1 in tacchini da carne di un allevamento situato nel territorio del comune di Codigoro (FE), assunte agli atti dal Servizio regionale competente
  • la comunicazione della Regione Veneto del 19/10/2021 relativa alla conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in provincia di Verona;

Rilevato che:

  • i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità;
  • tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, ai sensi delle citate disposizioni normative e di attivare un sistema di sorveglianza straordinario per l’individuazione rapida di eventuali nuovi focolai per potere intervenire prontamente per il loro controllo;

Dato atto dei pareri allegati;

ordina:

1. Di istituire, ai sensi dell’articolo 43, del D.Lgs. 9/2010, una zona di restrizione con un raggio di 1 km dall’allevamento sede di focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) localizzato nel comune di Codigoro. Nell zona di restrizione raffigurata nella mappa in allegato non sono presenti allevamenti commerciali;

2. Nelle zone di restrizione di cui al punto 1 si applicano le misure specificate di seguito:

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti verificando anche l’aggiornamento dell’anagrafe zootecnica nazionale per le aziende commerciali;

b) effettuazione di una sorveglianza nelle aziende commerciali, da parte dei veterinari ufficiali delle Aziende USL, verificando la presenza di segni clinici della malattia e sottoponendo gli animali ad esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico approvato con decisione CE 437/2006 e alle indicazioni della Regione;

c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in

cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale ritiene opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

d) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di:

1) pollame da macello a un impianto appositamente designato;

2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;

3) pulcini di un giorno, in via alternativa:

a. verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;

b. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

5) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero;

6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

7) uova destinate alla distruzione;

e) distruzione delle carcasse;

f) il rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48, del D.Lgs. n. 9/2010;

h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione;

j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero;

k) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico;

3. Durata delle misure da applicare nella zona di restrizione:

a) Ai sensi dell’articolo 45, del D.Lgs. n. 9/2010 le misure previste per la zona di protezione restano in vigore per 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nel focolaio;

b) Il servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica regionale darà formale comunicazione della data di cui al precedente punto a);

4. Sull’intero territorio regionale è fatto obbligo per chiunque detenga volatili di segnalare all’azienda U.S.L. competente per territorio i sospetti di influenza aviaria riferibili a comparsa di sintomatologia clinica, aumenti della morbilità o della mortalità o variazioni significative dei parametri produttivi con particolare riferimento a produzione giornaliera di uova, consumo giornaliero di mangime e/o di acqua in applicazione a quanto previsto dal Reg. CE 429/2016 e atti delegati. In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio IZSLER competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici descritto dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 0023818-15/10/2021-DGSAF-MDS-P. Nei casi in cui la gravità delle situazioni sopra descritte non sia tale da indurre il sospetto di influenza aviare e comunque in tutti i casi in cui si rendano necessari accertamenti per verificare la presenza di patologie e/o trattamenti antibiotici, negli allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e svezzatori con animali di età superiore alle tre settimane l’allevatore deve assicurare il prelievo di campioni da conferire direttamente a IZSLER per escludere la presenza di virus influenzali;

5. Sull’intero territorio regionale si applica il piano di sorveglianza che verrà emanato con nota del Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica; il carico dei tacchini da carne allevati nelle zone a rischio per influenza aviaria di tipo B richiamate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019 e riportate nella nota DGSAF prot. 29049 del 20 novembre 2019 e s.m. è consentito solo a seguito di un controllo virologico con esito favorevole eseguito nelle 96 ore precedenti il carico;

6. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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