n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Città di Carpi - Carpi (MO) - Ampliamento dell'accreditamento in via provvisoria per ulteriore attività e superamento prescrizioni di cui alla determinazione n. 13490 del 21.08.2018

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
  • n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  • n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
  • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
  • n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la propria determinazione n. 13490 del 21/8/2018 con la quale:

- si è preso atto della variazione di denominazione della società gestore ed è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento con prescrizioni alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Città di Carpi, Via Martinelli n. 10, Carpi (MO), per le attività di seguito elencate, compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell’atto, di cui è stato verificato il parziale possesso:

- Angiologia;

- Cardiologia: visite ed altre prestazioni ambulatoriali con esclusione di Ecografia transesofagea, Till test e attività di Cardiologia Pediatrica;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Endoscopia digestiva con esclusione attività pediatrica e diagnostico-operativa avanzata;

- Fisiatria: attività ambulatoriale di Recupero e riabilitazione funzionale con esclusione di Presidio;

- Gastroenterologia;

- Ginecologia: visite ed attività ambulatoriali con esclusione di Colposcopia e Isteroscopia Diagnostica;

- Neurologia: visite ed Elettromiografia di base;

- Oculistica: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di Cataratta;

- Ortopedia: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di sala gessi;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini relativamente a radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct;

- si stabilisce che per il mantenimento del suddetto accreditamento la struttura dovrà dare evidenza, entro un tempo stabilito, del superamento delle criticità emerse nel corso della verifica disposta per l'accreditamento;

- si dà mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni;

Vista la domanda di variazione dell’accreditamento, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 30/7/2018, e successive integrazioni del 24/8/2018, e ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Poliambulatorio privato Città di Carpi S.r.l., con sede legale in Carpi (MO), per il Poliambulatorio privato Città di Carpi, sito in via Martinelli n. 10, Carpi (MO), per ampliamento dell’accreditamento istituzionale per l’attività di Risonanza magnetica;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Città di Carpi di Carpi (MO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2019/956 del 11/1/2019, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui in relazione all’estensione della verifica riguardante la richiesta di variazione dell’accreditamento per ampliamento attività di Risonanza Magnetica e il superamento delle prescrizioni di cui alla propria determinazione n. 13490/2018:

- è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti) per quanto applicabili con riferimento al mandato del Servizio competente:

  • requisiti generali per l’accreditamento (DGR 1943/2017);
  • requisiti specifici delle Strutture di Radiologia (DGR 1707/2012);

- è stata valutata la documentazione pervenuta dalla struttura, riguardante il piano di miglioramento attivato e le azioni intraprese per il superamento delle prescrizioni;

- è stata espressa una valutazione favorevole:

  • all’ampliamento dell'accreditamento in via provvisoria per l’attività di Risonanza magnetica articolare a basso campo 0,31 tesla;
  • al superamento delle prescrizioni indicate nella propria determinazione n. 13490/2018;

del Poliambulatorio privato Città di Carpi - Carpi (MO), con riserva di effettuare una visita sul campo per la verifica dell’implementazione del modello di gestione predisposto, dell’effettiva applicazione dello stesso e della verifica dei risultati relativamente a tutte le attività svolte;

Ritenuto di poter procedere alla concessione dell’ampliamento dell’accreditamento in via provvisoria, sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell’accreditamento concesso;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, al Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Carpi (MO), già accreditato con atto n. 13490 del 21/8/2018, l’ampliamento dell’accreditamento in via provvisoria per la seguente attività, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso su base documentale:

- Attività di diagnostica per immagini (Risonanza magnetica articolare a basso campo 0,31 tesla);

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro i prossimi diciotto mesi, una visita sul campo per l’accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, ai fini della conferma dell’accreditamento concesso in via provvisoria, nonché per la verifica dell’implementazione del modello di gestione predisposto, dell’effettiva applicazione dello stesso e del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, relativamente a tutte le attività esercitate;

3. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento; ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4. di prendere atto, come specificato in premessa, delle azioni intraprese dallo stesso Poliambulatorio, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di rinnovo dell'accreditamento istituzionale e degli esiti della verifica documentale, effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate, esiti che saranno valutati in occasione della prossima visita sul campo oppure, qualora richiesto dal Servizio competente, con una verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dell’art. 10 l.r. 34/98;

5. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 13490 del 21/8/2018;

6. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):

- Angiologia;

- Cardiologia: visite ed altre prestazioni ambulatoriali con esclusione di Ecografia transesofagea, Till test e attività di Cardiologia Pediatrica;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Endoscopia digestiva con esclusione attività pediatrica e diagnostico-operativa avanzata;

- Fisiatria: attività ambulatoriale di Recupero e riabilitazione funzionale con esclusione di Presidio;

- Gastroenterologia;

- Ginecologia: visite ed attività ambulatoriali con esclusione di Colposcopia e Isteroscopia Diagnostica;

- Neurologia: visite ed Elettromiografia di base;

- Oculistica: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di Cataratta;

- Ortopedia: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di sala gessi;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini relativamente a radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct, risonanza magnetica articolare a basso campo 0,31 tesla;

ha validità quadriennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 13490 del 21/8/2018 (scadenza 20/8/2022), ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni;

7. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

9. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

10. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

11. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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