n.262 del 03.10.2017 (Parte Seconda)

Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 (Proposta della Giunta regionale in data 19 settembre 2017, n. 1353)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1353 del 19 settembre 2017, recante ad oggetto “Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2016”;

 Preso atto: 

-del favorevole parere espresso dalla commissione referente “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2017/47415 in data 25 settembre 2017;

-della relazione del collegio regionale dei Revisori dei conti, giusta nota prot. AL/2017/46250 del 19/9/2017 (qui allegata);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

-di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1353 del 19 settembre 2017, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

-di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Richiamati, in particolare, l'articolo 11 bis del D.Lgs. 118/2011 con il quale si dispone che gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 del suddetto decreto, tra cui le regioni, predispongano il bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal principio applicato al bilancio consolidato n. 4/4;

Considerato che il suddetto principio applicato definisce la funzione del Bilancio consolidato quale documento contabile consultivo primario che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo degli enti consolidati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2349 del 21 dicembre 2016 con la quale è stato definito il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e sono stati individuati gli enti, le aziende e le società da includere nel Perimetro di Consolidamento;

Considerato altresì che, ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques richiamati e del principio contabile applicato n. 4/4 sopracitato, costituiscono componenti del GAP della Regione:

1) gli organismi strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Regione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato;

2) gli enti strumentali controllati dalla Regione, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;

3) gli enti strumentali partecipati dalla Regione, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo di cui al punto 2;

4) le società controllate dalla Regione, come definite dall’art. 11-quater, nei cui confronti la Regione esercita una delle condizioni di controllo previste dalla normativa vigente;

5) le società partecipate dalla Regione, come definite dall’art. 11-quinques, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 11-quater e del principio applicato, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, intendendo per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Dato che gli enti strumentali delle società compresi nell’elenco denominato GAP possono essere esclusi dal Perimetro del consolidamento nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo risulti irrilevante ai fini della rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo;

A tal fine possono essere considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei parametri indicati dalla normativa vigente (totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici) una incidenza inferiore al 5% rispetto alla posizione patrimoniale economica e finanziaria della regione;

Analogamente possono essere esclusi dal Perimetro di consolidamento gli enti per i quali risulta impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Considerato che la Giunta regionale, già con la sopra richiamata deliberazione n. 2349 del 2016, ha valutato di includere la totalità degli enti strumentali controllati e delle società controllate in house a prescindere dagli esiti derivanti dall’applicazione dei sopra richiamati criteri di rilevanza;

L'inclusione è stata motivata dalla volontà di offrire una rappresentazione corretta e veritiera delle componenti economiche, patrimoniali e finanziarie del Gruppo e per accrescere la “governance” nei confronti delle proprie società e dei propri enti strumentali controllati.

Tale scelta risulta peraltro perfettamente coerente con il principio contabile 4/4, così come modificato dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

Dato atto che in ottemperanza all’Allegato principio 4/4, vigente nel 2016, del D.Lgs. 118/2011 in sede di consolidamento si è provveduto ad eseguire un’analitica istruttoria per l’individuazione degli enti da includere nel suddetto Perimetro di consolidamento, analizzando le situazioni giuridico-economiche di ogni ente, azienda o società partecipata o controllata da Regione Emilia-Romagna;

Considerato che con riferimento alla società TPER gli approfondimenti evidenziati nel parere reso dal Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato con prot. NP/2017/19305 del 14/09/2017, hanno portato a ritenere che la suddetta società non possa essere annoverata tra le società controllate dalla Regione in quanto non sussistono le condizioni definite dalla normativa contabile vigente; la Regione, infatti, non dispone di una quota societaria superiore al 50% e non vi sono patti parasociali che consentano l'esercizio di un controllo congiunto da parte di tutte le amministrazioni socie. La stessa società, infine, non può essere inclusa quale società partecipata non essendo affidataria diretta di servizi pubblici da parte della RER;

Acquisito il Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna della Giunta regionale e dell’assemblea legislativa approvato con l’art.11 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 17;

Acquisiti, altresì, i bilanci di tutti gli enti e le società costituenti il Perimetro di consolidamento;

Dato atto che nel rispetto dei criteri del più volte richiamato principio applicato 4/4, si è provveduto ad effettuare le registrazioni di preconsolidamento elidendo le operazioni infragruppo effettuate tra gli enti componenti il Perimetro di consolidamento;

Considerato altresì che l’adozione del bilancio consolidato è obbligatoria, sulla base della normativa vigente, a partire dall’anno 2016 con riferimento all’esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all’art.1 comma 1, del D.Lgs. 118/2011, pertanto comprese le regioni ad eccezione degli enti non sperimentatori che possono rinviare l’adozione del bilancio consolidato all’anno 2017 con riferimento all’esercizio 2016;

Dato atto che con delibera della Giunta regionale n. 2259 del 28 dicembre 2015, si è provveduto (punto 2 del dispositivo) ad esercitare la facoltà prevista dal D.Lgs. 118/2011 rinviando all’anno 2016 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale unitamente all’adozione del piano integrato dei conti e del conseguente bilancio consolidato;

Richiamato l’articolo 68 del D.Lgs. 118/2011 che prevede l’approvazione del bilancio consolidato da parte dell’Assemblea legislativa entro il 30 settembre dell’esercizio successivo a cui il bilancio si riferisce;

Considerato che il bilancio consolidato risulta composto:

- Relazione sulla gestione e nota integrativa

- Conto Economico

- Stato Patrimoniale

Dato atto inoltre che sul presente provvedimento oggetto di adozione della Giunta regionale è prevista la relazione da parte del Collegio dei Revisori;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 89/2017 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 7267/
2016 “Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali professional nell’ambito della Direzione Generale Gestione, sviluppo e Istituzioni”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità;

delibera

1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato, il "Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di proporre all’Assemblea legislativa regionale il Bilancio consolidato, la Relazione sulla gestione e la Nota integrativa, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale per l’approvazione a norma di legge;

3) di trasmettere al Collegio dei Revisori dei conti il documento di cui al punto 1) per l’espressione del parere obbligatorio, a norma di legge.

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