n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)

O.C.D.P.C. 20 maggio 2021, n. 780 - Attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. B). Approvazione dei criteri e delle indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti, l'attribuzione, la concessione e la liquidazione dei contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici di interesse strategico per le finalità di protezione civile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico;

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per € 50.000.000 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, n. 143 del 17 giugno 2021 “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 “;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Decreto C.D.P.C.) del 22 giugno 2021 “Ripartizione relativa all’annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall’ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.”, pubblicato sulla G.U. n.193 del 13/8/2021, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia–Romagna un finanziamento pari a € 8.111.330,83 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 780/2021);

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 24 agosto 2021 di “Erogazione della somma di euro 147.261.810,61 - capitolo 703 - a favore delle Regioni, in attuazione dell'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, recante attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (21A05424)” pubblicato sulla GU n. 222 del 16/9/2021);

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna dell’importo complessivo di € 9.113.854,87, registrata al Prot. n. 03.09.2021.0803275 (comprensivo di € 1.002.524,04 per azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e Analisi per la Condizione Limite per l’emergenza ed € 8.111.330,83 per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali);

Dato atto che questa Regione ha ritenuto di non usufruire del 2% della quota assegnata, come previsto all’art.2, comma 6 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l’ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, ovvero di non usufruire della medesima quota del 2%, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (medesimo art. 2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 70/2021), per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), lasciando le risorse interamente a disposizione per gli interventi;

Considerato che l’art. 19 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021:

- al comma 1, stabilisce che le risorse sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente il trasferimento delle risorse;

- al comma 6, precisa che si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.

Dato atto dell’incontro con ANCI dell’Emilia-Romagna, tenuto il 17 novembre 2021 presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, a seguito del quale sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal report dell’incontro stesso conservato agli atti del medesimo Servizio;

Preso atto che nell’incontro sopra citato con ANCI regionale si è condiviso inoltre il non utilizzo del 2% della quota di finanziamento regionale (art. 2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 780/2021), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, e della medesima quota, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 780/2021)per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1, lett. b), destinando l’intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;

Considerato che, relativamente agli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021:

- la Regione invia a tutti i Comuni la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai fini della definizione di un piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 780/2021). Sono escluse le opere infrastrutturali;

- i Comuni interessati trasmettono alla Regione una proposta di priorità degli edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio ambito territoriale, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, compilando in ogni sua parte l’apposito modello predisposto dalla Regione (“Schema Proposta di priorità” di cui all’Allegato B3 al presente atto e disponibile in formato word alla pagina web http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico);

- sono ammessi a contributo gli edifici pubblici strategici dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 2003;

- sono esclusi dai contributi gli edifici strategici situati nei Comuni del “cratere” del sisma 2012 rientranti nell’elenco di cui all’Allegato A dell’Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.8 del 17 Marzo 2021, quale perimetro ridefinito, ai sensi dell’art. 2bis, comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 e della relativa normativa emergenziale;

Dato atto che:

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli selezionerà gli interventi ammissibili a finanziamento e compilerà la graduatoria delle proposte di priorità sulla base delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n.780/2021 e dei punteggi e degli ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, come indicato nell’Allegato B1 al presente atto;

- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento. Per l’individuazione dell’edificio da finanziare vale la proposta di priorità inviata dallo stesso Comune;

- la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile verrà elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute e sarà pubblicata:

  • nella versione definitiva, sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico);
  • nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- la pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte di priorità nel sito web regionale ha valore di notifica ai soggetti proponenti;

Dato atto, altresì, che:

- al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 17, c. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021) per gli interventi utilmente collocati in graduatoria nei seguenti casi:

  • in presenza di uno o più contributi massimi concedibili, di importo elevato in relazione all’importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
  • per finanziare un numero maggiore di interventi;

- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli comunica alle Amministrazioni comunali beneficiarie del contributo, l’importo del contributo concedibile per la conferma di accettazione;

- il piano degli interventi con l’individuazione dei soggetti beneficiari, dell’importo dei contributi, del relativo Codice Unico di Progetto (CUP), dei criteri e delle modalità di realizzazione, è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del termine stabilito dall’art. 13, comma 2, dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021;

Ritenuto, al fine di attuare le iniziative di cui all’art. 2, dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti, all’approvazione delle graduatorie, all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato B2, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari;

Ritenuto, inoltre, che al fine della realizzazione dei suddetti interventi si rende necessario approvare i seguenti Allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

  • l’Allegato B1, “Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021”. Il documento riporta in particolare l’elenco delle fattispecie escluse dal contributo;
  • l’Allegato B2, “Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021”;
  • l’Allegato B3, “Schema Proposta di priorità”;

Considerato che gli interventi di riduzione del rischio sismico identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. n. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi;

Richiamati, per gli aspetti contabili:

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023”;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per le parti in essa ancora applicabili;

Visti, in materia di tracciabilità, trasparenza e organizzazione:

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28/1/2021 avente ad oggetto, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017, recante “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste infine:

- le proprie deliberazioni n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

- le determinazioni dirigenziali n. 18206/2020, n. 23238/2020, n. 23245/2020, n. 5517/2021 e n. 10256/2021;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Irene Priolo;

A voti unanimi e palesi

delibera

al fine di dare attuazione all’art. 2, dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021:

1) di dare atto della destinazione dell’importo di euro 8.111.330,83, attribuito alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto C.D.P.C. del 22 giugno 2021, per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, su edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), O.C.D.P.C. n. 780/2021), con esclusione delle opere infrastrutturali;

2) il non utilizzo del 2% della quota di finanziamento regionale (art.2, comma 6, O.C.D.P.C. n. 780/2021), per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione a cura della Regione delle procedure connesse alla concessione dei contributi, e della medesima quota, eventualmente incrementata di un ulteriore 3% (art.2, comma 7, O.C.D.P.C. n. 780/2021) per il finanziamento di verifiche tecniche di edifici e opere pubbliche di cui al comma 1 lett. b), destinando l’intero ammontare agli interventi di riduzione del rischio sismico;

3) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- l’Allegato B1, “Criteri per la valutazione e per la selezione degli interventi di rafforzamento locale, o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dell’O.C.D.P.C. n.780/2021”. Il documento riporta in particolare l’elenco delle fattispecie escluse dal contributo;

- l’Allegato B2, “Indicazioni tecniche e procedurali per la presentazione dei progetti e la concessione dei contributi per interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici strategici la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021”;

- l’Allegato B3, “Schema Proposta di priorità”;

4) di dare atto che:

- relativamente agli edifici pubblici strategici la graduatoria delle proposte di priorità utilmente collocate per beneficiare dei contributi fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile, elaborata ex novo sulla base delle istanze pervenute, sarà pubblicata sulla pagina web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione (link: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- la pubblicazione della graduatoria nel sito web regionale ha valore di notifica per i richiedenti i contributi e, per quelli utilmente inseriti nell’elenco dei soggetti ammessi a contributo;

- ogni Comune potrà beneficiare di un unico contributo, a fronte di più opere segnalate ammissibili a finanziamento e per l’individuazione dell’edificio da finanziare vale la proposta di priorità trasmessa dal Comune;

- al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili nei seguenti casi:

  • in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in relazione all’importo complessivo disponibile, in ragione delle rilevanti volumetrie della costruzione;
  • per finanziare un numero maggiore di interventi;

5) di delegare il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti, all’approvazione delle graduatorie, all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall’Ordinanza suddetta e dall’Allegato B2, e a quanto altro necessario per il pieno utilizzo delle risorse a disposizione e la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto dei princìpi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l’impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma della spesa per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari, come disciplinato all’Allegato B2;

6) di disporre che per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui all’Allegato B2;

7) di dare atto inoltre che:

- i Soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ai sensi della L. n. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi in quanto progetti di investimento pubblico;

- ai sensi dell’art. l’art. 19 commi 1 e 6 dell’O.C.D.P.C. n. 780/2021, le risorse sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile ove le stesse non siano utilizzate entro 36 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente il trasferimento delle risorse, e che si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle Regioni per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori, nonché i residui disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

- per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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