n.202 del 19.07.2013 (Parte Prima)
NOTE
Note all’art. 1
Comma 1
1) il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
(omissis)
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
(omissis)
c) di promozione delle forme associative fra i Comuni con particolare riferimento alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali); ».
Comma 2
2) per il testo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, vedi nota 1).
Comma 3
3) il testo della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
(omissis)
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
(omissis)
d) di protezione civile, con particolare riferimento alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile), ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII; ».
Comma 4
4) il testo della lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
(omissis)
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
(omissis)
g) di sicurezza e regolarità del lavoro, con particolare riferimento alle attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro);».
Comma 5
5) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 2 -Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza
(omissis)
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.».
Note all’art. 2
Comma 1
1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:
(omissis)
b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;».
Comma 2
2) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
(omissis)
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;».
Comma 3
3) il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa
(omissis)
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
(omissis)
e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale; ».
Note all’art. 3
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 5 - Interventi di rilievo locale
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.».
Comma 2
2) il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 5 - Interventi di rilievo locale
(omissis)
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001.».
Nota all’art. 4
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"
(omissis)
3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.».
Nota all’art. 5
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
(omissis)
3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.».
Note all’art. 6
Comma 1
1) il testo del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale
(omissis)
5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.».
Comma 2
2) peril testo del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, vedi nota 1).
Note all’art. 7
Comma 1
1) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 12 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale;».
Comma 2
2) il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 12 - Funzioni della Regione
(omissis)
4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.».
Note all’art. 8
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 13 -Comitato tecnico di polizia locale
(omissis)
3. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:
a) dall'Assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali.».
Comma 2
2) il testo del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 13 -Comitato tecnico di polizia locale
(omissis)
5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.».
Note all’art. 9
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.».
Comma 3
3) il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:
(omissis)
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;».
Comma 4
4) il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
3. La Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione, anche avvalendosi della fondazione di cui al capo III-bis, attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento ».
Comma 5
5) il testo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.».
6) il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, citato alla lettera a) del comma 4 bis ora introdotto, è il seguente:
«Art. 6 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all' articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
g) contiguità territoriale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.
4. Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta.
5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.
7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora:
a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;
b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito.
8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove ciò sia necessario per assicurarne la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali. ».
Comma 6
7) il testo del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee. ».
Comma 7
8) il testo del comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'articolo 19 di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il presidente di cui all'articolo 17, comma 1. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla Comunità montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale. ».
Comma 8
9) per il testo del comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, vedi nota 8).
Comma 9
10) il testo del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).».
Note all’art. 10
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 15 - Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 15 - Contributi regionali
(omissis)
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).».
Note all’art. 11
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
a) agente;
b) addetto al coordinamento e controllo;
c) dirigente;
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.».
Comma 2
2) il testo del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
(omissis)
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.».
Comma 3
3) il testo del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
(omissis)
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.».
Comma 4
4) il testo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
(omissis)
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.».
Note all’art. 12
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale
1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al Presidente della forma associativa, o suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.».
Comma 2
2) il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale
(omissis)
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.».
Comma 3
3) il testo del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale
(omissis)
4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i Sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.».
Comma 4
4) per il testo del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, vedi nota 3).
Nota all’art. 13
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 19 - Segni distintivi.
1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.».
Note all’art. 14
Comma 1
1) il testo del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.».
Comma 2
2) il testo del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
1. I corpi di Polizia locale istituiti ai sensi della legislazione previgente sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2007. Fanno eccezione i corpi dei Comuni con un numero di addetti superiore a trenta unità, i corpi dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, i corpi di Polizia provinciale, nonché i corpi intercomunali già costituiti indipendentemente dalla popolazione servita e dalla natura giuridica del vincolo associativo, per i quali tale riconoscimento è prorogato fino al 31 dicembre 2009. I servizi già preesistenti all'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di Polizia locale secondo la disciplina organizzativa dell'ente di appartenenza. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di Polizia locale rispettivamente al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2009. Dopo tali scadenze i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della presente legge sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.».
3) il testo del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti e, ove ve ne siano le condizioni, ad istituire il corpo di polizia locale, secondo le disposizioni in essa contenute.».
4) il testo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
5. La Giunta regionale emana, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli standard di cui all'articolo 14, comma 7, e provvede alla loro periodica revisione sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 4.».
5) il testo del comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
7. La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi dell'articolo 231, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999, costituisce scuola specializzata ai sensi dell'articolo 18, fino a diversa attuazione.».
6) il testo del comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
8. Fino a diversa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della legge regionale 22 gennaio 1988, n. 3 (Norme in materia di polizia locale), come sostituiti dalla legge regionale 8 aprile 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 "Norme in materia di polizia locale"), dalla legge regionale 13 novembre 2001, n. 36 (Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all'allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3) e dai successivi atti modificativi e applicativi. I segni distintivi del grado previsti per la polizia municipale e le modalità per la loro attribuzione si applicano altresì alla polizia provinciale. Il colore dei distintivi di grado della polizia provinciale è giallo oro, su sfondo verde chiaro.».
Note all’art. 15
Comma 1
1) il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art.1 - Oggetto
(omissis)
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.».
2) il testo del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
(omissis)
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.».
3) il testo del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 9 - Referenti per la sicurezza
(omissis)
5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.».
4) il testo del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 10- Istituti di vigilanza privata
(omissis)
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.».
5) il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 12 – Funzioni della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale esercita, in particolare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale;
b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.».
Comma 2
6) il testo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa.
(omissis)
2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:
(omissis)
f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.».
Comma 3
7) il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 8 - Utilizzazione del volontariato
(omissis)
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato; ».
8) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 10 - Istituti di vigilanza privata
1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:
(omissis)
b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.».
9) il testo della lettera b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
(omissis)
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7; ».
10) il testo del comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 14 - Corpo di polizia locale
(omissis)
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).».
11) il testo del comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 16 - Figure professionali e struttura della polizia locale
(omissis)
8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.».
12) il testo del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
2. L'assunzione di nuovi operatori di polizia locale da parte dei Comuni è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre operatori di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.».
Note all’art. 16
Comma 2
1) il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:
«Art. 15 - Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;».
2) il testo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, che concerne Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è il seguente:
«Art. 1 - Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».