n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)
Spostamento dei termini di pagamento dei contributi esonerativi di cui dall'art. 5 della Legge n.68/1999 riferiti all'anno 2019, disciplinati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 689/2016
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ss.mm.ii.;
- la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro” ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 5;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- la propria deliberazione n. 1839 del 9/12/2013 "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR n. 1872/2000”;
- la propria deliberazione n. 689 del 16/5/2016 “Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 9 dicembre 2013: “Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 - modifica alla DGR. n. 1872/2000”;
Visto, in particolare, l’art. 5. “Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi”, comma 7, della legge n. 68/1999, che prevede che le Regioni determino i criteri, le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dei contributi esonerativi;
Visto, in particolare, che con la propria deliberazione n. 689/2016, a modifica di quanto disposto con la propria deliberazione n.1839/2013, relativamente alle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge n. 68/1999 si è disposto che:
“i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri versano i contributi di cui all’art. 5 comma 3 legge 68/99 secondo le seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’esonero,
- entro il giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo;
Considerati i provvedimenti normativi nazionali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare:
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 del “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto in particolare che il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, all’Art. 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” al comma 1 prevede che ”Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità a quelli da considerare urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall’ordinamento”;
Considerato che il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, all’Art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza” dispone che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;
Considerato, inoltre, che il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 all’art. 62 dispone la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
Considerato altresì che il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 all’art. 127 dispone una ulteriore proroga dei versamenti fiscali e contributivi al 16 settembre 2020;
Dato atto che le misure restrittive disposte dai provvedimenti nazionali e regionali volte al contenimento del contagio epidemiologico hanno avuto, e continuano ad avere, impatti negativi sul sistema economico e produttivo e sulle imprese;
Valutato opportuno, in analogia a quanto disposto dalle norme nazionali sopra citate, stante il protrarsi della situazione di incertezza sanitaria, intervenire sulle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge n. 68/1999, come disposti con la propria deliberazione n. 689/2016 e sopra riportati;
Ritenuto in particolare di prevedere che i datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri con riferimento all’anno 2019, dovranno versare i contributi di cui all’art. 5 comma 3 legge 68/99, entro il 31 ottobre 2020;
Acquisito il parere, tramite procedura scritta, della Commissione regionale tripartita di cui all’articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003 e ss.mm.ii., agli atti della Segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione;
Vista la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";
Viste le proprie deliberazioni:
- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";
- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza Covid-19. Approvazione”;
Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi;
delibera:
1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, che, in deroga a quanto previsto nella propria deliberazione n. 689/2016, la scadenza per il versamento dei contributi esonerativi riferiti all’anno 2019 da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68, sia fissata al 31 ottobre 2020;
2. di confermare, per tutto quanto non esplicitamente modificato, i contenuti della citata deliberazione n. 689/2016 con riferimento agli anni successivi al 2019, nonché quanto disposto con la propria deliberazione n. 1839/2013;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it