n.263 del 08.08.2018 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 6809 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sensibilizzare i Comuni sull’importanza di distinguere tra il ruolo di promotore politico della fusione e la funzione istituzionale di corretta informazione sulle motivazioni e le conseguenze delle scelte dell’amministrazione, ai fini della libera formazione delle convinzioni dei cittadini. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Bertani
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
la nascita di nuovi Comuni a seguito di fusione fra due o più Comuni preesistenti è regolata dalla procedura definita dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 “Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle Fusioni di Comuni”, che pone l’iniziativa legislativa in capo ai cittadini o ai Consigli provinciali e comunali, attraverso proposta di legge popolare, oppure in capo alla Giunta; in quest’ultimo caso l'iniziativa della Giunta può conseguire alla richiesta di Consigli comunali;
le relazioni ai progetti di legge diretti alla fusione di Comuni devono indicare la sussistenza dei presupposti previsti dalla L.R. n. 24 del 1996 all’articolo 3, indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative agli enti locali coinvolti e deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali;
i Comuni che intendono intraprendere un percorso di fusione possono avvalersi di uno studio di fattibilità idoneo a fornire loro dati ed elementi di valutazione sull'analisi del territorio, della popolazione e dell'economia e idoneo a sondare la fattibilità tecnico-organizzativa, economica-finanziaria e politico-istituzionale della fusione;
lo studio può essere predisposto dagli uffici comunali – coadiuvati eventualmente dalla Regione – oppure essere affidato all’esterno, anche ottenendo il riconoscimento di un contributo regionale tramite bandi annuali;
l’Assemblea legislativa, a seguito dell’esame del progetto di legge da parte della Commissione assembleare, può procedere determinando l’indizione del referendum consultivo, definendo il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato; il referendum è successivamente indetto con decreto del Presidente della Regione, che stabilisce data e quesito; le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione.
Considerato che
è, conseguentemente, interesse della Regione che i progetti di fusione si svolgano essendo accompagnati da studi di fattibilità il più possibile completi e puntuali, da un’analisi adeguata dei possibili esiti del progetto ed a seguito di referendum preceduti da fasi preparatorie e da campagne nelle quali le amministrazioni pubbliche interessate favoriscano il libero confronto fra posizioni ed il formarsi delle opinioni da parte dei cittadini.
Impegna la Giunta e l’Assemblea per quanto di competenza
a sensibilizzare i Comuni sull’importanza di distinguere tra il ruolo di promotore politico della fusione e la funzione istituzionale di corretta informazione sulle motivazioni e le conseguenze delle scelte dell’amministrazione, ai fini della libera formazione delle convinzioni dei cittadini.
Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana dell’11 luglio 2018