n.122 del 04.06.2015 (Parte Seconda)

Oneri relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale degli Enti e Amministrazioni, coinvolti in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione al comma 3 art. 6-sexies d.l. 26 aprile 2013 convertito con modificazione con Legge 24 giugno 2013 n. 71. Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015 e ad integrazione ordinanza n. 144/2013 per il periodo 1° agosto 2012 – 31 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto- legge;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che all’articolo 7, comma 9-ter, prevede la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza, conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto dal succitato articolo 1 D.L. 74/2012, al 31 dicembre 2015;

VISTO che, ai sensi dell’articolo 2 - comma 6, del citato decreto legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è stata aperta apposita contabilità speciale n. 5699, presso la Banca D’Italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna-D.L.74-12”;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

  • il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
  • gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTO il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” il quale, tra l’altro, all’art. 6-sexies, comma 3, “Assunzioni del personale” stabilisce che “ I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012. n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha disposto con l’articolo 1, comma 544, che il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del succitato decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 è prorogato al 31 dicembre 2015.

CONSIDERATO che si è reso necessario garantire agli Enti coinvolti le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici, e pertanto, riconoscereil rimborso dei compensicorrisposti per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze delle Direzioni Generali Regionali, degli Enti Locali e delle loro forme associative, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili,con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 144 del 2 dicembre 2013 “Autorizzazione degli oneri relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale degli Enti Locali, coinvolti in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione al comma 3 art. 6-sexies D.L. 26 aprile 2013 convertito con modificazione con Legge 24 giugno 2013 n. 71. Periodo 1° agosto 2012 – 31 dicembre 2014”, che ha autorizzato una spesa complessiva di euro 1.736.000,00per il periodo dal 1° Agosto 2012 al 31 dicembre 2014;

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 20 del 17 marzo 2014 “Autorizzazione degli oneri relativi alle ore di straordinario effettuate dal personale degli Enti Locali e Amministrazioni, coinvolti in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in relazione al comma 3 art. 6-sexies D.L. 26 aprile 2013 convertito con modificazione con Legge 24 giugno 2013 n. 71. Periodo 1° agosto 2012 – 31 dicembre 2014 e ad integrazione Ordinanza n 144/2013 per il periodo primo agosto 2012 – 31 ottobre 2013”, che ha autorizzato ulteriori euro 35.547,83 per il periodo 1° agosto 2012 – 31 ottobre 2013;

DATO ATTO pertanto che il totale di spesa autorizzata dalle succitate ordinanze 144/2013 e 20/2014, per il periodo 1° agosto 2012 – 31 dicembre 2014 ammonta a complessivi euro 1.771.547,83;

RICHIAMATE le Determinazioni di liquidazione n. 1289/2013, n.1298/2013, n. 256/2014, n. 576/2014, n. 618/2014, n. 790/2014, n. 58/2015 e 69/2015 del Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, con le quali si è provveduto a liquidare le spese per il lavoro straordinario, reso dal personale degli enti coinvolti dal sisma 2012, nel periodo 1° Agosto 2012 – 31 Dicembre 2014 per Euro complessivi 1.726.956,24.

ACQUISISTA la terza istruttoria definitiva, collegata alla DD. 1298/2013, inerente le rendicontazioni definitive pervenute dalle amministrazioni interessate, aventi ad oggetto gli oneri per lavoro straordinario effettivamente reso dal personale, a seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2013, relativi al periodo dal 1° agosto 2012 al 30 giugno 2014 in conformità a quanto previsto dalla Nota del Commissario Regionale Delegato per la Ricostruzione Prot. CR 2013. 0020737 del 19 Settembre 2013;

CONSIDERATO che da tale istruttoria si è evidenziato un ulteriore debito verso alcuni Enti locali per spese effettivamente sostenute per complessivi Euro 331.723,01, al netto di compensazioni, per il periodo 1° agosto 2012 – 30 giugno 2014;

DATO ATTO che l’ordinanza n. 144/2013 e n. 20/2014 hanno autorizzato una spesa per euro 1.771.547,83 e che sono stati liquidati agli enti coinvolti dal sisma 2012, complessivi euro 1.726.956,24, risulta pertanto residua un’autorizzazione di spesa di euro 44.591,59;

DATO ATTO che da quanto sopra esposto occorre sostenere un’ulteriore spesa per il periodo dal 1° agosto 2012 – 30 giugno 2014 di euro 331.723,01 e che si prevede un’ulteriore spesa di euro 350.000,00 a copertura degli oneri relativi al il II semestre 2014, 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2014.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare, ad integrazione delle succitate ordinanze 144/2013 e 20/2014, ulteriori euro 681.723,01, che unitamente all’importo di 44.591,59, residuo delle succitate ordinanze 114/2013 e 20/2014, sommano l’importocomplessivo di 726.314,60 al fine di rimborsare le spese sostenute dagli enti locali e dalle amministrazioni fino al 31 dicembre 2014;

DATO ATTO inoltre che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, comma 544, proroga il termine per il riconoscimento degli oneri di straordinario reso dal personale degli enti coinvolti, fino al 31 dicembre 2015, si ritiene di autorizzare ulteriori euro 800.000,00 a copertura delle succitate spese per il periodo 1° Gennaio – 31 dicembre 2015.

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile- preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all’adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore alle amministrazioni beneficiarie, il 100% delle spese emerse dalle rendicontazioni ricevute a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE 

1. di autorizzare la somma di euro 681.723,01, per il periodo dal 1° agosto 2012 al 31 dicembre 2014, ad integrazione delle succitate ordinanze 144/2013 e 20/2014, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità, al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa;

2. di autorizzare la somma di ulteriori euro 800.000,00 per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 che presenta sufficiente disponibilità, al fine di rimborsare le spese sostenute dalle Direzioni Generali Regionali, dagli Enti Locali e loro forme associative, in conseguenza del sisma 2012, per prestazioni di lavoro straordinario delle unità lavorative ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa.

3. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all’adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare, a favore della Direzione Generale Regionale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, il 100% delle spese risultanti dalle rendicontazioni ricevute, salvo il recupero di somme non dovute;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 3 Giugno 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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