n.216 del 06.08.2026 (Parte Seconda)
Disposizione proroga fase di preallarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per rischio incendi boschivi su tutte le zone di collina (IB_RN2, IB_FC2, IB_RA1, IB_BO2, IB_MO2, IB_RE2, IB_PR2, IB_PC2), pianura (IB_RN3, IB_FC3, IB_RA2, IB_BO3, IB_FE2, IB_MO3, IB_RE3, IB_PR3, IB_PC3) e costa (IB_RA3, IB_FE1) della regione dal 10 agosto 2026 al 16 agosto 2026
Viste:
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” così come modificata dalla legge 8 novembre 2021, n.155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152/2006 (T.U. Ambiente) ed in particolare l’art. 182 comma 6 bis così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, riportante: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “Lotta attiva agli incendi boschivi” del 1° luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, inerente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2020, n. 56;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 14, comma 2 che stabilisce che l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito “Agenzia”), per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all’art. 11, comma 1, lett. e) ed f), nonché, di ogni soggetto pubblico o privato che svolga compiti d’interesse della protezione civile - lettera i);
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 del 01/08/2018;
- la Convenzione-quadro triennale tra l‘Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 03/06/2025 e sottoscritta in data 12/06/2025;
- la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 871 del 03/06/2026, sottoscritta in data 09/06/2026;
- le singole Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile, in fase di sottoscrizione, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 del 25/05/2026;
Richiamati:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1172 del 2 agosto 2017, che al punto 5 del dispositivo demanda all’Agenzia la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo stato di grave pericolosità, nei quali troveranno applicazione i divieti, nonché le sanzioni, di cui all’art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 s.m.i., all’art. 182 comma 6 bis D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e al D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla L 11 agosto 2017, n.116;
- la determinazione del Direttore di Agenzia n. 1314 del 23/04/2021 con la quale è stato costituito il “Tavolo Regionale Rischio incendi boschivi” tra le componenti: Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, ARPAE-SIMC e Servizio Regionale Aree protette, foreste e sviluppo della montagna;
- la determinazione del Direttore di Agenzia n. 2119 del 04/07/2025 con la quale è stato aggiornato l’elenco dei nominativi partecipanti al predetto “Tavolo Regionale Rischio incendi boschivi”;
- il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 2022-2026” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 18 luglio 2022 ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 677 del 4 maggio 2026, e in particolare il capitolo 5, recante "La lotta attiva - Modello d’intervento”;
- la propria nota prot. 22/06/2026.0038501.U in cui viene disposta l’attivazione generale del personale dei coordinamenti provinciali di Volontariato di protezione civile in stato di pre-allertamento, a partire dal giorno 22 giugno 2026 per l’intero periodo della Fase di attenzione disposta con propria nota prot. 18/06/2026.0037917.U e successive proroghe (prot. 26/06/2026.0039774.U; prot. 02/07/2026.0041453.U; prot. 08/07/2026.0042993.U; prot. 15/07/2026.0044499.U; prot. 23/07/2026.0047880.U; prot. 30/07/2026.0049067.U) per le seguenti attività:
a. in ambito di prevenzione: avvistamento fisso tramite vedette e mobile tramite pattuglie in perlustrazione (nelle giornate di sabato, domenica e festivi);
b. in ambito di lotta attiva: attività operative di spegnimento, bonifica e altre necessità;
- le proprie note prot. 19/06/2026. 0038321.I, 0038303.U, 0038306.U, 0038428, mediante le quali si dispone l’attivazione in servizio h12 (con reperibilità h24) della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) con la presenza di personale qualificato dell’Agenzia medesima, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri Forestale e dei Volontari di Protezione Civile, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026 compresi;
Dato atto che:
- in data 04/08/2026 si è tenuto un incontro di coordinamento in videoconferenza convocato su disposizione del Direttore dell’Agenzia medesima, alla presenza dei rappresentanti della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna“ e dell’ARPAE-SIMC Centro funzionale, nel corso del quale, per le motivazioni e le valutazioni espresse e riportate nell'apposito verbale conservato agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, anche sulla base dell’andamento delle condizioni meteo climatiche, si è concordato di proporre la proroga della fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi su tutte le zone di collina (IB_RN2, IB_FC2, IB_RA1, IB_BO2, IB_MO2, IB_RE2, IB_PR2, IB_PC2), pianura (IB_RN3, IB_FC3, IB_RA2, IB_BO3, IB_FE2, IB_MO3, IB_RE3, IB_PR3, IB_PC3) e costa (IB_RA3, IB_FE1) della regione, a partire dal giorno 10/08/2026 e fino al giorno 16/08/2026 compresi, dichiarando così nel contempo lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi per il medesimo periodo;
Dato atto, altresì che:
- le convenzioni in fase di sottoscrizione tra la Regione Emilia-Romagna, i Coordinamenti provinciali e le Associazioni regionali di Volontariato di Protezione civile, sottoscritte in applicazione della richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 777/2026, prevedono il concorso delle medesime organizzazioni alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi;
- sulla base degli strumenti convenzionali vigenti è possibile attivare, nel periodo sopra indicato e sul territorio regionale interessato, squadre di personale volontario destinate all'attività di spegnimento degli incendi boschivi;
Ravvisata conseguentemente la necessità di prorogare lo stato di grave pericolosità su tutte le zone di collina (IB_RN2, IB_FC2, IB_RA1, IB_BO2, IB_MO2, IB_RE2, IB_PR2, IB_PC2), pianura (IB_RN3, IB_FC3, IB_RA2, IB_BO3, IB_FE2, IB_MO3, IB_RE3, IB_PR3, IB_PC3) e costa (IB_RA3, IB_FE1) della regione, considerate a maggior rischio di incendi boschivi, a partire dal giorno 10/08/2026 e fino al giorno 16/08/2026 compresi;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13.10.2017 e PG/2017/779385 del 21.12.2017, concernenti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1186 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Assunzione di un dirigente ai sensi degli Artt. 18 e 43 della L.R. N. 43/2001 e conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima Fase”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 60 del 26 gennaio 2026 “Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva. Anno 2026”;
- la Determinazione n. 299 del 29 gennaio 2026 “Adozione del piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Anno 2026”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda Fase”;
- la Determinazione n. 381 del 6 febbraio 2026 “Approvazione dei micro-assetti organizzativi nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con decorrenza 1° marzo 2026”;
- la Determinazione n. 678 del 26 febbraio 2026 “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026.”;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026, recante “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2026-2028. Approvazione” e s.m.i. (aggiornata con Delibera n. 656 del 27 aprile 2026);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013”, per quanto applicabile;
Dato atto che il Dirigente del Settore Coordinamento Protezione Civile Simone Dallai ha delegato, per il periodo decorrente dal 20/07/2026 al 10/08/2026, in sua assenza, la firma dei provvedimenti amministrativi al Dirigente Nicola Berni, come nota prot. 03/08/2026.0049799.U “Sostituzioni dirigenziali - aggiornamento dal 4 agosto 2026”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
1. di disporre la proroga della fase di preallarme per gli incendi boschivi su tutte le zone di collina (IB_RN2, IB_FC2, IB_RA1, IB_BO2, IB_MO2, IB_RE2, IB_PR2, IB_PC2), pianura (IB_RN3, IB_FC3, IB_RA2, IB_BO3, IB_FE2, IB_MO3, IB_RE3, IB_PR3, IB_PC3) e costa (IB_RA3, IB_FE1) della regione, a partire dal giorno 10/08/2026 e fino al giorno 16/08/2026 compresi, ai sensi di quanto stabilito nel Piano indicato in premessa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1211/2022 ed aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 677/2026;
2. di prorogare pertanto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nel periodo dal giorno 10/08/2026 e fino al giorno 16/08/2026 compresi, su tutte le zone di collina (IB_RN2, IB_FC2, IB_RA1, IB_BO2, IB_MO2, IB_RE2, IB_PR2, IB_PC2), pianura (IB_RN3, IB_FC3, IB_RA2, IB_BO3, IB_FE2, IB_MO3, IB_RE3, IB_PR3, IB_PC3) e costa (IB_RA3, IB_FE1) della regione, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche;
3. di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio boschivo gli organi cui è attribuita dalla normativa vigente la competenza in materia di controllo e vigilanza sono incaricati di far rispettare il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, nonché le ulteriori norme vigenti in materia relative a divieti (in particolare il divieto di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 così come integrato dall’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014 – convertito in Legge 11/08/2014 n. 116, riportante: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”), obblighi e sanzioni, fatte salve le esclusioni ivi previste;
4. di dare atto che la violazione dei divieti previsti al precedente dispositivo punto 3) con particolare riferimento al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto che le suddette sanzioni amministrative sono state inasprite dal richiamato D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge 8 novembre 2021, n. 155 “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.