n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Legge 82/06. Campagna vitivinicola 2014/2015. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sostituito in applicazione dell'art. 46, comma 2, della L.R. 43/2001, nonché della nota del Direttore generale agricoltura, economia ittica, atttività faunistico-venatorie n. NP/2011/14970 del 21/12/2011, dal  Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del sistema agroalimentare

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 52 che disciplina il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

-. 231 che prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l’entrata in vigore dello stesso Regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014/2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell’accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Provincie autonome e delle Organizzazioni professionali - e inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l’altro, l’attivazione della misura “Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

Visti inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;

- il DM 27 novembre 2008 (recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge 82/06 dispone:

- all’articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all’articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la campagna vitivinicola 2014/2015 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite come segue: dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 04 agosto 2011 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;

Vista infine la nota del Direttore generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie del 21 dicembre 2011, prot. n. NP/2011/14970, concernente l’individuazione dei sostituti dei Responsabili di Servizio nei casi di assenza o impedimento in attuazione della deliberazione n. 1855 del 16 novembre 2009;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale 2416/08 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2014/2015, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2014;
  2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
  3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2014, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successive frizzantature;
  4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o fax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it oppure icqrf@pec.politicheagricole.gov.it) all’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro, 20 – 40128 Bologna);
  5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2015 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP che possono utilizzare la menzione tradizionale “Passito” o “Vin Santo";
  6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito Internet E-R Agricoltura e pesca della Regione Emilia-Romagna.

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