n.1 del 02.01.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 28 - Foppiani Ramona e Foppiani Paolo. Rinnovo con cambio di titolarità della concessione in precedenza rilasciata a Foppiani Giuseppe per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Giorgio P.no (PC), località Godi, ad uso irriguo - Proc. PC01A0822 - SINADOC 30523/2024

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, alla sig.a Foppiani Ramona (C.F. FPPRMN75H64G535M) e al sig. Foppiani Paolo (C.F. FPPPLA70R04G535P), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione, in precedenza rinnovata al sig. Foppiani Giuseppe con atto regionale n. 5326 del 24/05/2010, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0822, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 30;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 22.500; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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