n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)
Promozione di iniziative formative destinate ai Comuni del territorio regionale per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- La Legge 30 marzo 1971, n. 118, che all’art. 27 prevede che “gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- la Legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che, all’art. 32, comma 20, prescrive che i progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (abrogato e sostituito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) e il successivo comma 21, dello stesso articolo 32, prescrive che per gli edifici pubblici già esistenti, non ancora adeguati alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 384/1978, devono essere adottati, da parte delle Amministrazioni competenti, specifici Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (d'ora in poi PEBA), definendone obiettivi e finalità, nonché struttura ed articolazione;
- la legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizione tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”, che all’art. 24, comma 9, prescrive che i piani di cui all’art. 32, comma 21, della citata Legge 41/1986 vengano integrati prevedendo di rendere accessibili, oltre agli edifici pubblici, anche gli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili; e il successivo comma 11 dello stesso articolo 24 impone l’adeguamento dei regolamenti edilizi-comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere-architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, che all’art. 4, definendo i criteri generali di intervento relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale (percorsi pedonali, aree verdi, piazze, parcheggi, ecc.), segnala la necessità di realizzare itinerari accessibili alle persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell’Edilizia), che recepisce all’art. 82, comma 8, i sopra citati commi 9 e 11 dell’art. 24 della L. 104/1992;
- la legge 1 marzo 2006, n. 67 ”Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”;
- la Legge 3 marzo 2009, n. 18 avente ad oggetto ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, che riconosce il diritto alla mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi come precondizione necessaria alle persone con disabilità per poter esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita sociale;
- La Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 avente ad oggetto “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”, che all’art. 56 istituisce un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, e che all’art. 3 bis destina l’utilizzo delle risorse ai comuni per la redazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi piani;
Dato atto che il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è lo strumento concepito dal legislatore nazionale per analizzare il territorio, facendo emergere le criticità e le barriere esistenti, per poi progettare e programmare gli interventi edilizi finalizzati a rendere più accessibili gli edifici pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità complessiva per tutti i cittadini;
Considerato che la legislazione successiva ha stabilito l'obbligo in capo ai Comuni di integrare il PEBA con il Piano di Accessibilità Urbana (PAU), estendendone il campo di applicazione agli spazi urbani;
Dato atto che i più recenti principi introdotti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, assumono l’approccio e gli strumenti dell’Universal Design/Progettazione universale con cui si intende la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi usabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
Ritenuto che attraverso il PEBA/PAU sia possibile conseguire un innalzamento della qualità complessiva della progettazione dello spazio aperto e dell’ambiente costruito mediante una progressiva applicazione dei principi metodologici della Progettazione universale;
Dato atto che la LR 24/2017 “Disciplina Regionale sulla tutela e l’uso del territorio” promuove la rigenerazione urbana, anche con riguardo alla universalità e inclusività della città e dei suoi spazi per tutti i cittadini;
Dato inoltre atto che, ai sensi della citata L.R. 24/2017, sono attualmente in corso di redazione da parte di diversi Comuni o Unioni di Comuni i PUG (Piani Urbani Generali), che si compongono – oltre al resto – di un adeguato Quadro Conoscitivo della città esistente, che non può prescindere da adeguati approfondimenti in materia di accessibilità e fruibilità dello spazio pubblico e degli edifici pubblici;
Considerato che con DGR n. 797 del 31/5/2021 è stato approvato l’avvio di una procedura comparativa volta a individuare e selezionare un Ente del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D. lgs. 117/2017 e ss. mm. ii. “Codice del Terzo Settore” al fine di stipulare apposita convenzione finalizzata alla realizzazione di attività di ricerca, formazione, ricognizione e supporto in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici e degli edifici nell’ambito del territorio regionale;
Dato atto che a seguito dell’espletamento della procedura comparativa con Determinazione n. 18227 del 4/10/2021 è stato individuato il Centro Europeo di ricerca e promozione all’ accessibilità (CERPA ITALIA ONLUS) quale soggetto con il quale sottoscrivere la Convenzione di cui sopra, e successivamente in data 12/10/2021 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. 699/2021;
Ritenuto pertanto, alla luce dei motivi e delle opportunità di cui sopra, di promuovere iniziative formative di supporto ai Comuni del territorio regionale volte ad una maggiore diffusione del tema dell’accessibilità e fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici, finalizzate alla redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall’art. 32 della l. 41/86 e dei Piani di accessibilità urbana (PAU) previsti dall’art. 24, c. 9 della l.104/92;
Considerato che il percorso formativo sarà finalizzato anche alla redazione di documenti d’indirizzo, in particolare di Linee guida interdisciplinari, come strumento per supportare gli Enti nella redazione dei Piani sopracitati, in una logica di piena e migliore integrazione con la redazione dei nuovi strumenti urbanistici richiesti dalla L.R. 24/2017;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s. m.;
- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 1/4/2022;
- la d.g.r. 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- il D.LGS. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”;
- la D.G.R. 31 gennaio 2022, n. 111 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di promuovere, per le motivazioni indicate in premessa, iniziative formative destinate ai Comuni del territorio regionale volte ad una maggiore diffusione del tema dell’accessibilità e fruibilità degli edifici per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall’art. 32 della l. 41/86 e dei Piani di accessibilità urbana (PAU)previsti dall’art. 24, c. 9 della l.104/92;
2. di procedere conseguentemente alla redazione di documenti d’indirizzo, in particolare di Linee guida interdisciplinari, come strumento per supportare gli Enti nella redazione dei Piani e altri strumenti in materia, in una logica di piena e migliore integrazione con la redazione dei nuovi strumenti urbanistici richiesti dalla LR 24/2017;
3. di prevedere, anche attraverso specifici finanziamenti, ulteriori azioni rivolte ai Comuni a sostegno della redazione dei PEBA, nonché della più ampia diffusione di una adeguata cultura in materia di accessibilità, fruibilità e piena inclusività della città, dei suoi spazi e dei suoi edifici;
4. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.