n.191 del 19.06.2024 periodico (Parte Seconda)

Piano di prelievo del cinghiale stagione venatoria 2024/2025

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamate:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
  • il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  • la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7, comma 2, che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo, e prevede che alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;
  • la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamati in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

  • l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
  • l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
  • l’art. 56, che in particolare:
    • al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
    • al comma 3 bis, prevede che per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l’altro:

  • all’art. 3, comma 1, che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;
  • all’art. 11, comma 3, che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;
  • all’art. 11, comma 6, che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Richiamata la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”, ed in particolare la Parte 2 “Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione” dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche, come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola;

Viste, a seguito della recente diffusione della peste suina africana (PSA) anche sul territorio regionale, le seguenti fonti normative, intervenute allo scopo di disciplinare le misure di gestione e di contrasto di tale patologia:

  • il Decreto-Legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) nel Territorio dell’Emilia-Romagna”, la quale prevede, tra l’altro, che i prelievi di cinghiale debbano essere orientati verso specifiche classi di sesso ed età (individui giovani e femmine di tutte le età) secondo la ripartizione di seguito indicata:
  • il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, con il quale vengono stabilite misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e individuate zone di restrizione I, II e III, definite in base alla progressiva diffusione del virus della PSA sul territorio comunitario;
  • il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)-2023-2028 (da ora Piano Straordinario) del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, ricevuto con nota Prot. 20/10/2023.1053621.E, che indica nuovi obiettivi e il carniere regionale da approvare, in tutti gli istituti regionali dove sia presente il cinghiale anche in modo occasionale;
  • l’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 10 maggio 2024 “Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana” che definisce, fra l’altro, ulteriori misure di applicazione delle azioni di contenimento del cinghiale nelle zone infette, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III, nelle zone confinanti con le zone infette o soggette a restrizione parte I, nonché sul territorio nazionale non interessato dalla malattia;

Vista altresì la nota Prot. n. 23/05/2024.0529756.U del 23 maggio 2024 con cui il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti – della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare, in attuazione delle previsioni del succitato Piano Straordinario, individua i Distretti suinicoli e relativo buffer di 15 km, e conseguentemente i distretti di gestione del cinghiale con densità obiettivo di zero capi/Kmq, così come evidenziato nell’Allegato 1 alla presente Deliberazione;

Richiamata la nota Prot. n. 07/03/2024.0245463.I del 7 marzo 2024 del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura con la quale venivano comunicate ai Settori Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competenti le indicazioni contenute nel Piano Straordinario per la corretta formulazione delle proposte di prelievo per la stagione 2024-2025;

Dato atto che il Settore Attività Faunistico-venatoria, Pesca e Acquacoltura ha predisposto una proposta di Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2024-2025, inviata con nota Prot. n. 10/05/2024.0482508.U del 10 maggio 2024 ad ISPRA per la relativa richiesta di parere;

Vista la nota di ISPRA, acquisita agli atti con Prot. n. 15/05/2024.0493868.E del 15 maggio 2024, con la quale l’Istituto ha valutato l’entità e la struttura del suddetto Piano di prelievo del cinghiale “tecnicamente condivisibili e coerenti con le indicazioni fornite nel “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028”” ed ha espresso “parere favorevole alla sua attuazione per la stagione venatoria 2024-25”;

Dato atto che il numero degli abbattimenti indicato dal Piano Straordinario non teneva conto dell’evoluzione dell’onda epidemica sul territorio regionale e del fatto che nelle zone restrizione II è vietato il prelievo venatorio per il cinghiale;

Valutato che sarà inoltre necessario considerare l’importante quota di capi deceduti a causa del virus e che quindi potrà diminuire ulteriormente la quota complessiva di capi prelevabili sul territorio regionale prevista dal Piano Straordinario;

Valutato altresì che il suddetto ammontare di capi in prelievo cui al Piano Straordinario, nelle zone soggette a restrizione, potrà essere compensato con azioni di controllo faunistico;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2024-2025, in ciascun territorio provinciale, ripartendo il contingente come di seguito indicato: maschi >1 anno 16%, femmine > 1 anno 24%, maschi e femmine < 1 anno 60%, così come riportato nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 949 del 27 maggio 2024 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025, che disciplina, tra l’altro, la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante “Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione” che, in attuazione dell’art. 56, comma 3 bis della Legge Regionale n. 8/1994 approva, nella formulazione di cui all’Allegato 1 alla medesima, la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Richiamati, altresì, l’art. 3, comma 1, lettera a), punto xii e l’art. 4, comma 1, lettera a), punto vii della citata Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana, che contengono ulteriori disposizioni in materia di utilizzo di fonti trofiche attrattive nelle zone infette, nelle zone soggette a restrizione e nelle zone confinanti con queste ultime, che deve essere previamente autorizzato dai GOT;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  • di approvare il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2024/2025, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva nel rispetto delle giornate di silenzio venatorio di cui all’art. 18, comma 5 della Legge n. 157/1992, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

  • di stabilire che la quota di capi in prelievo previsti dal “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028” e non prelevabili nelle zone di restrizione II, in forza del divieto di attività venatoria nei confronti della specie cinghiale previsto dall’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 2/2024, dovrà essere compensata con azioni di controllo faunistico, al netto dei capi deceduti a causa della presenza del virus stesso;
  • di stabilire, altresì, che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;
  • di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  • di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina