n.192 del 02.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Prestazioni ulteriori a favore di pazienti affetti da malattie del sistema cardiocircolatorio di cui al D.M. 329/99 e SS.MM. Esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

il Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 avente ad oggetto "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a normadell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.",

il Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n. 329 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1,lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124.";

il Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 296 “Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124.";

il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

Ritenuto che il mantenimento di un Servizio Sanitario Regionale in grado di rispondere efficacemente ai bisogni della popolazione, di assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e qualitativamente allineato ai migliori standard nazionali ed internazionali costituisce un impegno prioritario a livello regionale, unitamente al sostegno all’innovazione ed all’adeguamento strutturale e tecnologico;

Richiamata la Legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" che all'articolo 3, comma 2 stabilisce che le Aziende USL siano finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi;

Tenuto conto che il paziente dovrà essere preso in carico dalle strutture sanitarie che, all’interno del percorso di cura personalizzato gli garantiscono in maniera appropriata l’assistenza sanitaria;

Visto l'allegato 1 del D.M. 329/99 e ss.mm. parte integrante del sopracitato decreto ministeriale soprarichiamato reca l'elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all' esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate;

Visto che le affezioni del sistema cardiocircolatorio sono riconosciute quali malattie croniche e invalidanti ai sensi del decreto ministeriale soprarichiamato e ss.mm per le quali il decreto stesso riconosce puntuali esenzioni dalla compartecipazione alla spesa;

Ritenuto opportuno, in coerenza con il dettato normativo previsto dal Decreto ministeriale soprarichiamato che le innovazioni medico scientifiche intervenute nel settore terapeutico dei dispositivi diagnostici e salvavita rendono necessario adeguare e aggiornare le esenzioni correlate alle affezioni del sistema cardiocircolatorio (malattie cardiache e del circolo polmonare) soprattutto ai fini del trattamento e del follow-up clinico;

Preso atto che i portatori di defibrillatore impiantabile così come anche i portatori di pacemaker risultano soggetti al pagamento del ticket per una prestazione chiaramente connessa alla patologia cronica invalidante, per cui si rende necessario adeguare il Nomenclatore Tariffario Regionale; 

Stabilito, pertanto, di riconoscere ulteriori ed integrative prestazioni correlate, oltre a quelle già previste nell’allegato 1 del DM 329/1999 e ss.mm, con riferimento alla seguente malattia o condizione 002 v.45 affezioni del sistema circolatorio (malattie cardiache e del circolo polmonare conseguentemente devono essere considerati esenti in relazione al controllo e programmazione i pazienti portatori di Pace-Maker o di Defibrillatori impiantabili;

Stabilito inoltre che la prestazione controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile Incluso: ECG deve essere inserita nell’ambito del Nomenclatore Tariffario regionale con la seguente dicitura:

89.48.2 controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile Incluso: ECG (89.52) Euro 23,75;

Dato atto che la prestazione 89.48.1 controllo / programmazione di pace-maker Euro 23,75 è già presente nel Nomenclatore Tariffario Regionale;

Stabilito, inoltre, che le prestazioni:

89.48.1 controllo / programmazione di pace-maker Euro 23,75;

89.48.2 controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile Incluso: ECG (89.52) Euro 23,75;

devono essere eseguite in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, con riferimento alle seguente malattia o condizione 002 v.45 affezioni del sistema circolatorio (malattie cardiache e del circolo polmonare in quanto necessarie ai fini del trattamento e del follow-up clinico;

Valutato che, nel corso del 2012 la Regione Emilia-Romagna:

- ha erogato circa 31.000 prestazioni di controllo e programmazione pace-maker di cui 28.000 in regime di esenzione (principalmente per età/reddito ed invalidità) e 3.000 in regime di non esenzione;

- presumibilmente abbia erogato circa 1000 prestazioni di controllo e programmazione defibrillatore (valore stimato);

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni e le modalità espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che la prestazione controllo e programmazione di defibrillatore impiantabile Incluso: ECG deve essere inserita nell’ambito del Nomenclatore Tariffario regionale con la seguente dicitura:

89.48.2 Controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile incluso: ECG (89.52) 23,75

2. di stabilire che in favore dei soggetti portatori di defibrillatore impiantabile così come anche i portatori di pacemaker affetti dalle patologie croniche incluse nell’elenco di cui all’allegato 1 al DM 329/99 e ss.mm.ii., siano ulteriormente eseguite in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria le sotto elencate prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ai fini del monitoraggio della malattia: codice esenzione 0A02.V.45 “Malattie cardiache e del circolo polmonare”

89.48.1 Controllo / programmazione di pace-maker 23,75

89.48.2 Controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile incluso: ECG (89.52) 23,75

3. di dare atto che il mancato introito di compartecipazione alla spesa a carico del Servizio sanitario Regionale, per l’anno 2014, è stimato in Euro 10.000;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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