n.217 del 18.07.2014 (Parte Prima)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L’INFORMAZIONE)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013
Art. 2 Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV della l.r. 11/2013
Art. 3 Sostituzione dell’art. 19 della l.r. 11/2013
Art. 4 Sostituzione dell’art. 20 della l.r. 11/2013
Art. 5 Modifiche all’art. 21 della l.r. 11/2013
Art. 6 Inserimento degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies e 22 nonies al capo III del titolo IV della l.r. 11/2013
Art. 7 Sostituzione dell’art. 23 della l.r. 11/2013
Art. 8 Sostituzione dell’art. 24 della l.r. 11/2013
Art. 9 Inserimento dell’art. 25 bis nella l.r. 11/2013
Art. 10 Modifiche all’art. 29 della l.r. 11/2013
Art. 11 Inserimento del titolo VII bis nella l.r. 11/2013
Art. 12 Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2012
Art. 13 Abrogazioni e disposizione finale
Art. 1
Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente:
“2. I gruppi assembleari sono organi dell’Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e dall’articolo 22 septies del presente testo unico.”.
Art. 2
Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV della l.r. 11/2013
1. La rubrica del capo II del titolo IV della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Sedi e contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari”.
Art. 3
Sostituzione dell’art. 19 della l.r. 11/2013
1. L’articolo 19 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 19
Contributi per il funzionamento dei gruppi
1. L’importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività dell’Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni secondo le disposizioni dell’articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l’importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g) del d.l. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.
5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all’articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all’articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell’articolo 20, comma 4.”.
Art. 4
Sostituzione dell’art. 20 della l.r. 11/2013
1. L’art. 20 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
Contributi per le spese di personale dei gruppi
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell’Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell’organico della Giunta e dell’Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l’ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012 e in ogni caso non può prevedere alcun incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l’ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall’Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un’unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell’ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un’unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell’Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell’Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all’Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto.
6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.
7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun gruppo l’accredito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all’Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l’importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente comma; l’elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello Statuto; l’elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all’amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare.
8. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.”.
Art. 5
Modifiche all’art. 21 della l.r. 11/2013
1. La rubrica dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale”.
2. Il comma 1 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell’articolo 19 e dell’art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All’inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l’Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.”.
3. Il comma 3 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.”.
Art. 6
Inserimento degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies e 22 nonies al capo III del titolo IV della l.r. 11/2013
1. Prima dell’art. 23 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 22 bis
Principi generali sull’attività di rendicontazione dei gruppi assembleari
1. In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi assembleari di cui al DPCM 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi assembleari di cui al comma 9 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a far data dall’esercizio finanziario 2014.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo e all’esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, motivato, tra la specifica spesa, le suddette competenze regionali e le finalità politiche e istituzionali perseguite, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi;
b) ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall’articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;
c) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall’Assemblea legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
d) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;
e) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione;
f) non sono consentite le spese inerenti l’attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
a) per spese di cancelleria e d’ufficio, stampa e duplicazione, quali ad esempio carta, penne, materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste intestate), spese per fotocopie;
b) per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell’attività istituzionale e dell’azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l’attività istituzionale. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani acquistati e il numero di copie. Per l’acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;
c) per spese telefoniche e postali, quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l’indicazione degli utilizzatori delle utenze;
d) per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul territorio l’attività del gruppo all’interno dell’Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantinaggio, ristorazione/catering, ospitalità relatori e partecipanti. Non è ammissibile l’imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che partecipano alle iniziative organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del gruppo ai sensi del comma 3, lettera a). Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali adottato dall’Ufficio di Presidenza;
e) per l’acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell’attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto promozione su televisioni;
f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell’Assemblea. Il trattamento economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;
g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea stessa, nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva. Si intendono quelle spese fondate sull’esigenza del gruppo di manifestarsi all’esterno e di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per omaggi floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei limiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In ogni caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l’imputazione della quota di spesa sostenuta dal consigliere ospitante;
h) per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività di ufficio o all’organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
i) in ogni caso, le spese per l’acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell’Ufficio di Presidenza sull’utilizzo dei beni e servizi di cui all’articolo 18;
j) altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.
5. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
a) per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b) per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario;
c) per spese relative all’acquisto di beni mobili registrati.
6. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l’oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l’esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell’incarico.
7. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
8. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell’Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
Art. 22 ter
Compiti del Presidente del gruppo
1. Il Presidente del gruppo assegna le risorse del gruppo sulla base di una verifica meramente documentale delle spese. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono assegnate in base a quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare. L’assegnazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La documentazione delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22 bis è predisposta dal Presidente del gruppo sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo in carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell’Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità dei gruppi che, anche ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, consenta di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguite ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 3, lettera a).
3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall’Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all’articolo 23, nel rispetto della presente legge.
Art. 22 quater
Conti correnti dedicati
1. I fondi erogati dall’Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l’uno alle spese di funzionamento e l’altro alle spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 22 quinquies
Rendiconto dei gruppi assembleari
1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all’anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi assembleari allegato (Allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012.
2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.
3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 22 bis relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. L’originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
4. Per gli acquisti di beni e servizi di cui al presente testo unico la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
5. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa.
6. L’eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall’eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all’Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
7. L’avanzo fino all’anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la restituzione di cui al comma 4 dell’articolo 23.
Art. 22 sexies
Libri e scritture contabili
1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e scritture contabili:
a) libro cronologico sistematico di contabilità;
b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al DPCM 21 dicembre 2012 e dei relativi verbali di approvazione;
c) libro degli inventari.
2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla direzione generale.
3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Presidente del gruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, in originale, presso la sede del gruppo.
Art. 22 septies
Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti
1. Ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei revisori dei conti, ai sensi dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2012, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell’Assemblea legislativa.
2. Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:
a) la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al DPCM 21 dicembre 2012;
b) l’esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell’eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell’esercizio precedente;
c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal modo perseguite sulla base della motivazione indicata dal consigliere che ha presentato la spesa al Presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi;
d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall’articolo 22 bis.
3. Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al rendiconto. Entro il 22 febbraio i revisori trasmettono all’Ufficio di Presidenza apposito verbale relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.
4. Il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all’esame, ai sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.
5. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all’Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione. In occasione dei riscontri periodici, l’Assemblea legislativa, per il tramite dell’Ufficio di Presidenza, può richiedere alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all’art. 72 dello Statuto regionale.
6. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, come previsto dall’art. 4 comma 1, lett. e) della l.r. 18/2012.
7. Per avvalersi dell’attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o con i singoli componenti.
Art. 22 octies
Attività dell’Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all’articolo 22 septies, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell’osservanza dell’obbligo di trasmissione di cui al comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
Art. 22 nonies
Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto
1. Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell’inventario, sottoscritti dal Presidente del gruppo o dal consigliere eventualmente abilitato in base a quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun gruppo, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.
2. Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del gruppo all’Ufficio di Presidenza copia della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e della documentazione richiesta dall’art. 22 bis accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti dovranno essere effettuate attraverso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede a far versare all’archivio dell’Assemblea legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi del presente testo unico relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.
4. L’originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata all’archivio dell’Assemblea legislativa al termine della legislatura.
5. Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell’Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l’archivio dell’Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento.”.
Art. 7
Sostituzione dell’art. 23 della l.r. 11/2013
1. L’art. 23 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del DPCM 21 dicembre 2012, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Assemblea una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea per i successivi adempimenti da parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Il Presidente dell’Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.
3. L’omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l’obbligo per lo stesso di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, l’obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo, fatto salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della decisione dell’Organo giurisdizionale propone per iscritto all’Ufficio di Presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l’Ufficio di Presidenza accerta e dichiara il credito dell’Assemblea nei confronti del gruppo. L’Ufficio di Presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l’Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità.”.
Art. 8
Sostituzione dell’art. 24 della l.r. 11/2013
1. L’art. 24 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“Art. 24
Attività di inizio e fine legislatura
1. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.
2. L’ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell’anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L’eventuale avanzo derivante dall’eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato all’Assemblea legislativa.
3. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L’Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell’avanzo dei contributi riversati all’Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.
4. L’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario, anch’esso pubblicato nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all’ufficio dell’Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
6. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell’ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall’insediamento della stessa Assemblea. L’Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al patrimonio dell’Assemblea legislativa. L’Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell’Assemblea legislativa.
7. L’acquisto, la gestione, l’alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.”.
Art. 9
Inserimento dell’art. 25 bis nella l.r. 11/2013
1. Dopo l’art. 25 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis
Pubblicità dei rendiconti
1. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede a far pubblicare nel sito istituzionale dell’Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale dell’Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 dicembre 2012.
2. Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 dicembre 2012 è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell’Assemblea legislativa nel Bollettino Ufficiale Telematico.”.
Art. 10
Modifiche all’art. 29 della l.r. 11/2013
1. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:
“6. L’Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.”.
Art. 11
Inserimento del titolo VII bis nella l.r.11/2013
1. Dopo il titolo VII della l.r.11/2013 è inserito il seguente titolo:
“TITOLO VII BIS
RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE
Art. 32 bis
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto disposto dall’art. 117, comma 7, della Costituzione, dall’art. 3 della legge 23 novembre 2012 n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”) e dall’art. 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive.
2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
3. In ogni lista regionale e provinciale, di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n.43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere.
4. L'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 è sostituito dal seguente:
“1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.”.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2012
1. L’articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafre pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Obiettivi
1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.
2. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il Programma Triennale della trasparenza e l’integrità con il quale viene individuato l’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli organismi regionali.”.
2. L’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Anagrafe degli eletti e dei nominati
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali.
2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla legge n. 213 del 2012, l’Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall’Assemblea legislativa.
3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.”.
3. L’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. Sono pubblicati nel sito dell’Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.
2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea.”.
4. L’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale
1. I dati e le informazioni di cui all’articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.
2. I dati e le informazioni di cui all’articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi.”.
5. L’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
Tutela dei dati personali
1. Le pubblicazioni sui portali internet dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.
6. L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Estensione delle disposizioni
1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legsilativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell’accesso civico e l’approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza.
2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, dell’Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del programma triennale della trasparenza.”.
7. L’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Sanzioni
1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.
2. Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la Regione adotta un regolamento per l’applicazione del regime sanzionatorio.”.
Art. 13
Abrogazioni e disposizione finale
1. L’articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2013 è abrogato.
2. Sono abrogati:
a) l’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale);
b) l’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2007 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007));
c) l’articolo 8 bis della legge regionale n. 1 del 2012.
3. Dall’entrata in vigore della presente legge le procedure di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza sono regolamentate da quanto disposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 ed in particolare dall’articolo 10 relativo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna
Bologna, 18 luglio 2014 VASCO ERRANI