n. 114 del 21.07.2011 (Parte Seconda)
L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 “Disciplina dell’agriturismo”;
- la L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” che stabilisce che la Regione, ai sensi della L.R. 15 maggio 1997, n. 15, in materia di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento;
Atteso che la citata L.R. 4/09 – negli articoli compresi nel Titolo I e III - stabilisce espressamente che compete alla Giunta regionale, con apposito atto, in attuazione del nuovo quadro normativo:
- specificare i criteri necessari per l’esercizio dell’attività agrituristica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le procedure amministrative e di controllo dell’attività medesima, sentita la Commissione assembleare competente;
- individuare la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, approvarne la modulistica e definire i criteri per attuare le relative procedure amministrative e di controllo;
- adottare i simboli e definire le modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi della Legge 96/06;
- definire apposite procedure e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza;
- approvare i piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche individuando i criteri di intervento e le percentuali di contributo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE;
- determinare i criteri e le modalità per l’iscrizione agli elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di fattorie didattiche;
- stabilire norme per diffondere i dati riguardanti ciascuna impresa agrituristica per le finalità previste dalla L.R. 4/09 per il monitoraggio a fini statistici e per la promozione e valorizzazione del territorio e del turismo regionale;
- promuovere la formulazione di linee guida a livello provinciale atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica regionale;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1693 del 2 novembre 2009 con la quale sono stati definiti i criteri di attuazione del settore agriturismo, con l’approvazione di un provvedimento integrato, coordinato con le altre discipline specifiche in materia urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con disposizioni afferenti il settore della formazione professionale e della ricettività turistica in vigore sul territorio regionale;
Richiamata inoltre la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 8771 del 10 agosto 2010 con la quale sono stati approvati il software ed il manuale di gestione per la tenuta degli elenchi provinciali degli operatori agrituristici;
Atteso che l’art. 49 comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto l’istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente art. 19 della legge 241/90, a cui l’art. 10 della L.R. 4/09 rinvia espressamente;
Rilevato che secondo quanto stabilito al comma 4-ter del sopracitato art. 49 le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività e SCIA“ sostituiscono rispettivamente quelle di “dichiarazione di inizio attività e DIA”, anche qualora ricorrano nella normativa regionale, in quanto livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione, con conseguente sovrapposizione della disciplina dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività;
Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alle predette modifiche normative nonché alla luce dell’esperienza del primo anno di attuazione delle citate disposizioni apportare alcune modifiche ed integrazioni relativamente ai criteri di attuazione ed alla relativa modulistica specie con riferimento alla certificazione del rapporto di connessione, nonché rispetto ad alcuni elementi concernenti la somministrazione dei pasti e l’uso delle materie prime;
Ritenuto pertanto di approvare in un testo integrato i criteri attuativi della legge con le modificazioni sopradescritte in sostituzione del precedente quadro di disciplina di cui alla deliberazione 1693/09;
Ritenuto inoltre necessario rinviare, come previsto anche nella deliberazione di Giunta regionale 1693/09, ad un successivo atto la disciplina della classificazione delle aziende agrituristiche, non essendo a tutt’oggi stato adottato alcun provvedimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi di quanto previsto dalla Legge 96/06;
Rilevato altresì - nelle more dell’approvazione delle disposizioni statali - di confermare, per gli aspetti concernenti i simboli ed i marchi di classificazione delle aziende agrituristiche, quanto già previsto nel decreto del Presidente della Giunta n. 153 dell’ 1 marzo 1995 relativamente ai simboli ed alle denominazioni regionali dell’agriturismo, nonché nella deliberazione di Giunta regionale n. 389 dell’ 1 marzo 2000 concernenti i criteri generali e le procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche – entrambi attuativi della precedente legge regionale (L.R. 26/94) in materia;
Ritenuto infine di rinviare anche l’approvazione di specifici piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche in quanto in tale fase sono attivi i procedimenti contributivi a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013;
Richiamata la L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 e successive modifiche contenente le norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
Preso atto che le specifiche disposizioni della presente deliberazione sono state sottoposte al Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso parere favorevole nella sua seduta del 13 giugno 2011;
Preso atto che la Commissione Politiche Economiche dell’Assemblea Legislativa, nella seduta del 30 giugno 2011, ha esaminato le specifiche disposizioni allegate alla presente deliberazione, esprimendo parere favorevole;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e sue modificazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
Dato atto dell’allegato parere;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare nella formulazione di cui all’Allegato A) - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – il testo integrato dei criteri di attuazione della L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 per il settore agrituristico, dando atto che tali criteri sostituiscono le previgenti disposizioni adottate con la deliberazione 1693/09 in sede di prima attuazione della legge regionale;
3) di rinviare a successivo atto la disciplina delle disposizioni relative all’adozione dei simboli e delle modalità per il rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende agrituristiche con riferimento a quanto verrà disposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi della Legge 96/06;
4) di dare atto che - nelle more dell’approvazione delle disposizioni statali previste dalla Legge n. 96/2006 - per gli aspetti concernenti i simboli ed i marchi di classificazione delle aziende agrituristiche resta confermato quanto già previsto nel decreto del Presidente della Giunta n. 153 dell’ 1 marzo 1995 relativamente ai simboli ed alle denominazioni regionali dell’agriturismo, nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. 389 dell’ 1 marzo 2000 concernente i criteri generali e le procedure per la classificazione delle aziende agrituristiche – entrambi attuativi della precedente legge regionale (L.R. 26/94) in materia;
5) di rinviare altresì l’approvazione di specifici piani regionali per la valorizzazione ed il sostegno delle attività agrituristiche in quanto in tale fase sono attivi i procedimenti contributivi a valere sul Programma di Sviluppo rurale 2007-2013;
6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7) di prevedere che le disposizioni attuative di cui all’Allegato A) abbiano efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale.