n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)
Approvazione integrazione ai criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali - previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. n. 46/1993 - all'Associazione Enoteca regionale Emilia-Romagna approvati con deliberazione n. 259/2015
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 29 dicembre 1993, n. 46 "Contributi per la promozione di prodotti enologici regionali", modificata con L.R. 16 maggio 1996, n. 12 "Modifica dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n 46 contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali";
Richiamata inoltre la deliberazione n. 259 del 16 marzo 2015 con la quale sono stati approvati i "Criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. 46/1993";
Dato atto che l’Assemblea Legislativa, con propria Risoluzione oggetto 4840, n. prot. AL/2017/30869 del 21 giugno 2017, ha proposto di rivedere i citati criteri al fine di dimostrare maggiormente l’adeguatezza e la convenienza economica dell’acquisizione di beni e servizi da parte dell’Associazione Enoteca regionale dell’Emilia-Romagna, impegnando il Presidente e la Giunta regionale a modificare a tal fine la citata deliberazione n. 259/2015;
Ritenuto pertanto necessario integrare, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione suddetta, i criteri approvati con la citata deliberazione n. 259/2015 aggiungendo, i seguenti capoversi:
- al punto 8, dopo la lett. c) del quarto capoverso: “Nel caso di acquisizione di beni e servizi, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, il richiedente deve presentare almeno tre preventivi da parte di diversi fornitori in concorrenza fra loro. I preventivi, riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, sottoscritti e non antecedenti a sei mesi, devono essere confrontabili tra loro. Qualora la scelta non dovesse ricadere sul preventivo più economico, occorrerà fornire una breve relazione debitamente sottoscritta che motivi la diversa scelta. Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori è ammessa la presentazione di un’unica offerta supportata da specifica e motivata relazione giustificativa nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di contributo.”;
- al punto 8, dopo il sub. 6.: “7. preventivi rilasciati da almeno 3 diversi fornitori, sottoscritti e non anteriori a sei mesi ed eventuale relazione accompagnatoria.”;
- al punto 9, dopo il secondo capoverso: “Esclusivamente in fase istruttoria e solo in caso di giustificati motivi, per quanto attiene le spese per acquisizioni di beni e servizi, è ammessa la sostituzione del preventivo prescelto a condizione che il nuovo sia comparabile con quelli presentati in sede di domanda di contributo. Della scelta effettuata se ne dovrà dar conto in una specifica relazione accompagnatoria.”;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la successiva deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Viste infine:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, le integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale n. 259/2015 recante "Criteri per la concessione di contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali previsti dall'art. 2, lettera b), della L.R. 46/1993", di seguito riportate:
- al punto 8, dopo la lett. c) del quarto capoverso viene aggiunto il seguente paragrafo: “Nel caso di acquisizione di beni e servizi, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, il richiedente deve presentare almeno tre preventivi da parte di diversi fornitori in concorrenza fra loro. I preventivi, riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, sottoscritti e non antecedenti a sei mesi, devono essere confrontabili tra loro. Qualora la scelta non dovesse ricadere sul preventivo più economico, occorrerà fornire una breve relazione debitamente sottoscritta che motivi la diversa scelta. Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori è ammessa la presentazione di un’unica offerta supportata da specifica e motivata relazione giustificativa nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di contributo.”;
- al punto 8, dopo il sub. 6. viene aggiunto il seguente punto: “7. preventivi rilasciati da almeno 3 diversi fornitori, sottoscritti e non anteriori a sei mesi ed eventuale relazione accompagnatoria.”;
- al punto 9, dopo il secondo capoverso viene aggiunto il seguente paragrafo: “Esclusivamente in fase istruttoria e solo in caso di giustificati motivi, per quanto attiene le spese per acquisizioni di beni e servizi, è ammessa la sostituzione del preventivo prescelto a condizione che il nuovo sia comparabile con quelli presentati in sede di domanda di contributo. Della scelta effettuata se ne dovrà dar conto in una specifica relazione accompagnatoria.”;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca;
- di dare atto, infine, che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 89/2017 e n. 486/2017.