SUPPLEMENTO SPECIALE N.69 DEL 01.12.2015

Relazione

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Dopo quasi 150 anni di storia nazionale, oggi le Pro Loco in Italia sono oltre 6000 e contano 600.000 soci. Di queste, circa 300 si trovano nella nostra Regione, dove danno vita ad una rete capillare e diffusa che non lascia escluso praticamente nessun territorio.

È proprio questa la peculiarità che fa assumere alle Pro Loco una connotazione centralità del tutto peculiare, che ha indotto diverse regioni ad elaborare una normativa specifica di valorizzazione e regolamentazione tesa a renderle strumenti di preziosa collaborazione con gli Enti territoriali nell’ambito turistico.

Sono diverse le Regioni che hanno legiferato in materia di Pro Loco, o attraverso leggi dedicate come è avvenuto in Veneto, solo per citare una delle normative più recenti (l.r. 34/14), o attribuendo funzioni e ruoli specifici entro il più vasto articolato dei Testi Unici sul turismo.

Quanto all’Emilia-Romagna, già con l.r. 27/81 si riconoscevano dette Associazioni di promozione sociale quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base, istituendo un Albo Regionale delle stesse. Della legge, successivamente abrogata in buona parte in quanto riassorbita nelle previsioni dalla l.r. 34/02 Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, restano ancora oggi in piedi gli artt. 1 e 2, che definiscono l’ambito turistico di intervento delle Pro Loco, strettamente legato alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse turistiche locali attraverso servizi di informazione ai turisti, organizzazione di manifestazioni e di iniziative di richiamo turistico, opera di divulgazione ed incremento delle conoscenze legate alle risorse locali.

La sistematicità della rete ed i rapporti costruiti negli anni con le Amministrazioni locali hanno fatto in molti casi delle Pro Loco partners insostituibili dei Comuni nella gestione dell’offerta turistica di base, consentendo alle Amministrazioni di erogare un servizio turistico competente a costi contenuti.

La rete nazionale costituita dalle Pro Loco, grazie alla forte strutturazione ed al capillare radicamento territoriale, ha inoltre favorito il sorgere di relazioni continuative con tutti i principali interlocutori di tipo istituzionale, imprenditoriale e con le più importanti realtà dell’associazionismo e del volontariato, giungendo anche alla sottoscrizione di diversi Protocolli d’intesa con ANCI, (Associazione Nazionale Comuni Italiani), FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) ed UPI (Unione Province d'Italia). Nella nostra Regione è stato attivato un protocollo con l’Università di Bologna per lo sviluppo di iniziative volte a promuovere i territori ed i patrimoni culturali materiali ed immateriali, la conoscenza ed il recupero dei cammini storico-religiosi-escursionistici con lo studio di nuove forme di promozione, la presentazione di servizi specificamente indicati negli accordi esecutivi.

È in questo panorama che si innesta il presente progetto di legge, che si prefigge di valorizzare l’esistente e di implementare le possibilità insite in questa ormai radicata alleanza, per dare organicità e migliori strumenti ad un sistema di governance multilivello dei sistemi turistici di base.

Il Progetto di legge si compone di 11 articoli.

L’art. 1 detta le finalità, legate al riconoscimento ed alla promozione del ruolo delle Associazioni Pro Loco con sede in regione, dedite principalmente alla valorizzazione e animazione turistica delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali, nonché all’animazione turistica.

L’art. 2, nel sottolineare come le Pro Loco siano associazioni di promozione sociale ai sensi della l.r. 34/02, esplicita il principale tratto distintivo di queste, ovvero che lo Statuto deve fare esplicito riferimento alla promozione turistica quale attività prevalente dell’associazione.

Riprendendo la connotazione organizzativa già consolidata, l’articolo dispone che l’ambito di intervento delle singole Pro Loco coincida di norma con quello comunale o, preferibilmente previo accordo con le altre Pro Loco territorialmente interessate, con quello dell’Unione di Comuni. Le Pro Loco possono comunque operare anche al di fuori del territorio comunale in cui hanno sede, di norma in accordo con le omonime locali. Per ambiti subcomunali, è prevista la creazione di specifici comitati di iniziativa locali.

L’art. 3 si sofferma sulle attività peculiari che connotano le Pro Loco, volte principalmente alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio e dei prodotti tipici, all’incentivazione di un movimento turistico sostenibile e rispettoso dei beni comuni, all’accoglienza turistica ed alla promozione di attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale.

L’art. 4 specifica che le Pro Loco possono iscriversi in un’apposita sezione del registro delle associazioni di promozione sociale e che tale iscrizione è necessaria per designare il rappresentante delle associazioni pro loco nei casi stabiliti dalla legge, per accedere ai contributi, per gestire gli uffici di accoglienza turistica e per stipulare convenzioni con le Amministrazioni Locali.

L’art. 5 è dedicato al riconoscimento delle Unioni ed Associazioni di Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale. Si tratta di organismi di coordinamento tra le Pro Loco iscritte, per le quali svolgono attività di rappresentanza, tutela e assistenza. Esse sono consultate nella fase di organizzazione dell’offerta turistica regionale e in generale qualora la regione ne ravvisi la necessità. La Regione inoltre può definire con esse accordi di collaborazione relativamente a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

L’art. 6 prevede la stipula di Convenzioni con le Pro Loco da parte di Comuni ed Unioni di Comuni. Per tali Convenzioni i Comuni possono aderire ad uno schema omogeneizzatore, che ha l’intento di diffondere modalità uniformi nei rapporti fra Comuni e Proloco sul territorio regionale. Le Convenzioni devono fissare i criteri e le modalità di organizzazione e gestione di eventi turistici locali, di gestione degli uffici per l’informazione e l’accoglienza dei turisti e delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi, nonché per l’utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune. Nel caso dell’esistenza di più d’una Pro Loco nel territorio comunale, sarà il Comune o l’Unione, attraverso una valutazione comparativa delle caratteristiche delle diverse associazioni, a determinare di volta in volta le più idonee.

L’art. 7 regola l’aspetto dei contributi, ribadendo da un lato la partecipazione delle Pro Loco ai bandi della l.r. 34/02 in quanto Associazioni di promozione sociale ed introducendo, dall’altro lato, anche la possibilità di bandi dedicati, legati alle specifiche attività turistiche definite all’art. 3.

L’articolo inoltre stabilisce che la Regione possa erogare contributi alle Unioni ed Associazioni di Pro Loco di cui all’art. 5 per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale e per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l’informazione e l’accoglienza dei turisti gestiti dalle stesse.

L’art. 8 reca la norma finanziaria, stabilendo che i capitoli di bilancio interessati siano quelli insistenti sia sulla l.r. 34/02, sia sulla l.r. 7/08, (quest’ultimo solo per quanto riguarda i progetti speciali UNPLI).

L’art. 9, con clausola valutativa, dispone il controllo dell’Assemblea Legislativa sull'attuazione della presente legge, prevedendo una relazione triennale alla commissione competente in cui si dia particolarmente conto della diffusione delle convenzioni e di come queste abbiano contribuito al miglioramento dell’attività delle Pro loco, e dell’utilizzo dei contributi previsti dalla presente legge.

L’art. 10 abroga definitivamente la l.r. 27/81.

L’art. 11 detta disposizioni transitorie che consentano l’iscrizione d’ufficio alla sezione speciale dell’Albo alle Pro Loco già iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale.

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