n.266 del 21.10.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione procedura di Valutazione dell'impatto ambientale (L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 20 aprile 2012, n. 3 - Titolo III) relativa al Polo P.I.A.E. n. 8 denominato “Molinazzo” - Comune di Gossolengo (PC)

Si avvisa che l'Autorità competente: Comune di Gossolengo - Servizio Tecnico-Urbanistico-Ambientale - Piazza Roma n. 16 - 29020 Gossolengo comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il Polo P.I.A.E. n. 8 denominato "Molinazzo" - per la realizzazione di una cava di ghiaia.

Il progetto è presentato da: CCPL Inerti SpA, con sede in Parma (PR), Via Ciro Menotti n. 3

Il progetto è localizzato: in località “Pontenuovo” in Gossolengo (PC)

Il progetto interessa il territorio: del comune di Gossolengo - provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla Legge regionale 20 aprile 2012, n. 3, il Comune di Gossolengo con atto di Giunta comunale n. 83 del 12/9/2015 - dichiarato immediatamente eseguibile - ha assunto la seguente decisione:

1. di approvare, ai sensi dell’art. 16 comma 1 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il Rapporto sull’Impatto Ambientale, allegato sotto la lettera A) al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale, relativo al progetto Polo P.I.A.E. n. 8 denominato “Molinazzo” per la realizzazione di una cava di ghiaia in località Molinazzo di Gossolengo presentato dalla Ditta CCPL Inerti SpA, con sede in Parma (PR), Via Ciro Menotti n. 3, alle seguenti prescrizioni:

  • il progetto esecutivo per la realizzazione delle compensazioni e mitigazioni ambientali dovrà riferirsi a: “relazione di compensazione ambientale (integrazione alle osservazioni pervenute in data 28 gennaio 2015 prot. n. 749)”;
  • il progetto esecutivo della fascia tampone mesofila (All. 2 - Relazione di compensazione ambientale (integrazione alle osservazioni pervenute in data 28 gennaio 2015 prot. n. 749)” deve prevedere la localizzazione delle due radure verso il bosco e non verso i campi agricoli, al fine di massimizzare il valore ecologico esplicato dalle stesse;
  • non utilizzare il Prunus padus in un contesto naturale/rurale, perchè essenza non autoctona;
  • i materiali (elencati nel paragrafo “3.7 Sistemazione finale e recupero) che si intendono utilizzare per il ritombamento della cava dovranno essere conformi ai limiti di Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte quarta del D.lgs. 152/06;
  • i materiali di ritombamento, indicati nel SIA come “residui delle operazioni di lavaggio inerti” o “scarti della coltivazione di cave di prestito prossime all'area di intervento”, si configurano come rifiuti qualora, ai sensi dell'art. 184 -comma 3 - lettera g) del D.lgs. 152/06, derivino da un processo di trattamento delle acque reflue;
  • che venga piantato il filare al termine della fase di ripristino dell’ambito 1;
  • che l’unico esemplare arboreo (Quercia) sia comunque da tutelare prescrivendo un’idonea fascia di rispetto di min. 5 mt. e con una fascia di 5-10 mt. di attenzione alla stabilità dell’esemplare. Per non lasciare l’esemplare isolato si consiglia che lo studio del filare vada a integrare ricostruendo arealmente l’habitat dell’area boscata;
  • che sia per l’ambito 2 e 5 venga impiantata la fascia tampone del fiume Trebbia alla fine del ritombamento dell’area;
  • sia eseguito un costante e puntuale controllo del nastro trasportatore, al fine di monitorarne nel tempo i possibili effetti di impatto acustico generati dall’usura dell’impianto (es. cuscinetti e rulli) e intervenire con tempestive operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • in condizioni di attività di coltivazione a regime, dovrà essere previsto un collaudo acustico al fine di verificare la congruità dell’impatto effettivamente generato con i livelli stimati in istanza;
  • privilegiare le viabilità sulle aree private, a fronte dell’uso delle aree demaniali;
  • non venga previsto il dosso artificiale;
  • la distanza della cava dalle case sia di 20 mt.;
  • il periodo di escavazione avvenga nel periodo autunnale-invernale per ridurre le problematiche di polveri.

2. di ritenere opportuno introdurre un’ulteriore prescrizione al fine di tutelare maggiormente gli abitanti della frazione di Molinazzo ed in particolare: si chiede che l’attività di escavazione, ripristino del comparto n. 4 venga conclusa in un arco di tempo non superiore all’anno, con l’impegno della Ditta a scavare e ritombare l’area compresa tra le abitazioni e il canale in tempi brevi.

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