n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni in materia di soglie ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e sociosanitario, dal 1/1/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)», previsto dall’articolo 5 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014;

Il Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 «Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159”;

Le sentenze del TAR del Lazio n. 2454/2015, n. 2458/2015 e n. 2459/2015 che hanno invitato l’autorità emanante il DPCM 159/2013 a riformulare alcune parti dello stesso ritenute illegittime;

Le deliberazioni della Giunta regionale:

  • 18 ottobre 2004 n. 2068 “Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con gravissime disabilità acquisite in età adultaPrime indicazioni”;
  • 3 marzo 2014 n. 256 “Programma gravissime disabilità acquisite (DGR 20168/04): adeguamento criteri per accesso all’assegno di cura”;
  • 16 marzo 2015 n. 249 “Applicazione DPCM 159/2013: Determinazioni in materia di soglia Isee per l’accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociosanitario”;
  • 21 dicembre 2015 n. 2146 “Proroga DGR n. 249/2015: ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate in ambito sociosanitario”;
  • 13 giugno 2016 n. 875 “Proroga DGR n. 2146/2015: ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate in ambito sociosanitario”;

Le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, che hanno indicato, tra le altre, una ridefinizione nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

Vista inoltre la Legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016;

Visto il Decreto direttoriale n. 146 dell'1/6/2016 del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM n. 159/2013;

Considerato che risulta necessario, in questo contesto, se pur ancora provvisorio, definire le soglie Isee per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate socio-sanitarie che è competenza della Regione superando le deroghe disposte con le DGR n. 249/2015, n. 2146/2015 e n. 875/2016 per quanto riguarda il rispetto del limite Isee; 

Dato atto del monitoraggio degli effetti dell’applicazione dell’ISEE così come modificato dall’art. 2 - sexies della Legge 26 maggio 2016, n. 89, realizzato nel periodo ottobre-novembre 2016, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 249/2016;

Considerati i risultati dello stesso monitoraggio che evidenziano un effetto di innalzamento del valore ISEE secondo la nuova normativa, rispetto ai valori dichiarati negli anni passati, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e, per quanto riguarda gli anziani, la necessità di passare dal “nucleo estratto del solo beneficiario” al “nucleo ristretto” previsto dal comma 2 dell’art 6 del DPCM 159/2013;

Considerato che la soglia ISEE per l’assegno di cura anziani (22.300 euro) e per il contributo aggiuntivo di 160 euro (15.000 euro) erano state determinate nel contesto normativo precedente, prendendo a riferimento il nucleo estratto del solo beneficiario;

Dato atto che il DPCM n. 159/2013 non prevede più tale possibilità ma individua, ai soli fini delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, la possibilità per il beneficiario di costituire un nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all’art. 6, comma 2 delle stesso DPCM;

Ritenuto necessario adeguare la soglia massima per la concessione dell’assegno di cura da 22.300 euro a 25.000 euro e da 15.000 euro a 20.000 euro per la concessione del contributo aggiuntivo di 160 euro;

Ritenuto inoltre opportuno modificare le proprie deliberazioni DGR 2068/2004 e DGR 256/2014, eliminando la previsione di una soglia Isee dai criteri per la concessione dell'assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite di cui alla DGR 2068/2004 in considerazione dell'alto impegno assistenziale nel mantenere ed assistere a domicilio persone con disabilità gravissima acquisita, della volontà di sostenere comunque il mantenimento a domicilio, tenendo conto del fatto che l'accoglienza in strutture residenziale per le persone con gravissima disabilità acquisita è totalmente a carico del Fondo sanitario regionale, in base a quanto previsto dai LEA;

Di confermare le restanti soglie definite con DGR 249/2015, n. 2146/2015 e n. 875/2016 per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate per tutti coloro che presentano nuove istanze per la fruizione dei servizi-sociosanitari indicati nel presente atto, limiti Isee che qui si riportano nuovamente:

  • Limite per l’assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita indipendente (DGR n. 1122/2002) e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura: ISEE 34.000
  • Limite per la concessione di contributi per l’adattamento domestico di cui alla DGR n. 1206/2007 e s.m.i.: limiti percentuali di contributo calcolato sulla spesa ammissibile in base alle seguenti fasce ISEE:

da 0 a 8.000 90%

da 8.001 a 13.000 70%

da 13.001 a 21.000 50%

da 21.001 a 34.000 40%;

  • Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR 29/1997 (DGR 1161/2004 e successive integrazioni e modificazioni) Valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014:

ISEE 23.260 per art. 9 lett a) e b) e per art.10;

ISEE 14.400 per art. 9 lett c);

  • Limiti di accesso all'assistenza odontoiatrica di cui alla DGR n. 374 del 27/3/2008 secondo le fasce di reddito aventi i seguenti valori ISEE:

<= 8000

>8000


<=12.500

>12.500


<=15.000

>15.000


<=20.000

>20.000


<=22.500

Ritenuto inoltre opportuno ribadire che:

- gli assegni di cura sono una delle forme di intervento che è possibile attivare all'interno di un più complessivo piano individualizzato di assistenza, e costituiscono un sostegno al lavoro di cura di familiari e caregiver impegnati nell'assicurare parte del piano individualizzato di cura;

- non si configurano quindi come sussidi economici “a domanda”;

- il limite Isee indicato dalla normativa regionale costituisce solo uno degli elementi che è necessario possedere per poter attivare un piano individualizzato di assistenza che comprenda l'erogazione di un assegno di cura;

Dato atto della definizione contenuta nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” ripresa nelle istruzioni per la compilazione della DSU (Decreto Direttorio n. 146 del 1/6/2016);

Ritenuto quindi opportuno, sulla base della citata norma nazionale, confermare (con l'eccezione dell'assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite) i contenuti dell'allegato 1 della DGR 6 marzo 2015 n. 249 ribadendo che tra le prestazioni di cui alla presente deliberazione esclusivamente gli assegni di cura rientrano tra le prestazioni sociali agevolate socio-sanitarie in quanto interventi di natura economica nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia;

Di dare atto quindi che è opportuna una azione di corretta informazione in particolare per i soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni ISEE (CAF o altri centri di assistenza fiscale) ed per i soggetti pubblici che ricevono o acquisiscono d’ufficio la documentazione ISEE, in merito al fatto che per le prestazioni sociosanitarie (assegni di cura) il nucleo di riferimento è quello previsto dal comma 2 dell’art. 6 del DPCM n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, se non diversamente scelto dal beneficiario che ha facoltà di optare per il riferimento al nucleo standard previsto dall’art. 3 dello stesso DPCM n. 159/2013;

Di dare atto di conseguenza che quanto previsto dal DPCM n. 159/2013 modifica automaticamente le previsioni delle precedenti deliberazioni regionali (DGR 1122/2002, DGR 2686/2004, DGR 1206/2007, DGR 1702/2009) in merito al nucleo di riferimento per l’accesso all’assegno di cura e che pertanto le citate deliberazioni si intendono modificate per quanto riguarda il nucleo di riferimento dell’ISEE;

Di dare atto che i soggetti erogatori dell’assegno di cura devono adeguare i propri regolamenti entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, e che comunque anche in assenza dell’adeguamento del regolamento dell’assegno di cura, gli stessi debbono assicurare la completa e corretta attuazione del DPCM n. 159/2013 e l’acquisizione per l’assegno di cura delle attestazioni fatte con riferimento al nucleo identificato in base al comma 2 dell’art. 6 se non diversamente scelto dal beneficiario che ha facoltà di optare per il riferimento al nucleo standard previsto dall’art. 3 dello stesso DPCM n. 159/2013;

Considerata la necessità di garantire certezza, chiarezza e continuità alla operatività dei servizi territoriali ed agli interventi, anche al fine di evitare confusione ed incertezza negli utenti, nei familiari e negli operatori, si ritiene opportuno prevedere che la validità delle nuove soglie ISEE di 25.000 euro e di 20.000 euro decorra a far data dal 1/1/2017 per i nuovi beneficiari, e a far data dal 1/4/2017 per coloro che risultano beneficiari degli assegni di cura e del contributo mensile di 160 euro al 31/12/2016, in virtù delle deroghe disposte con le DGR n. 249/2015, n. 2146/2015 e n. 875/2016, al fine di consentire un tempo congruo per la presentazione delle attestazioni ISEE aggiornate e una transizione al nuovo sistema che riduca al minimo le difficoltà legate alla produzione dell’attestazione ISEE da parte del beneficiario o dei suoi familiari;

Di prevedere conseguentemente il mantenimento dell’assegno di cura e del contributo mensile di 160 euro sino al 31 marzo 2017 per coloro che ne risultano beneficiari al 31/12/2016 in virtù delle deroghe disposte con le DGR n. 249/2015, n. 2146/2015 e n. 875/2016;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna”;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
  • la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016, concernente “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
  • il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 193/2015; n. 270/2016; n. 622/2016; n. 702/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta di “Vicepresidente. Assessore politiche di welfare e politiche abitative” Elisabetta Gualmini e “Assessore Politiche per la salute” Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di confermare, sino a nuova determinazione, le soglie Isee previste dalla DGR 21 dicembre 2015 n. 2146 “Proroga DGR n. 249/2015: ISEE per l’accesso le prestazioni sociali agevolate in ambito sociosanitario” per le seguenti prestazioni:

  • assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita indipendente (DGR n. 1122/2002) e contributo aggiuntivo di 160 euro;
  • contributi per l’adattamento domestico di cui alla DGR n. 1206/2007 e s.m.i;
  • accesso all'assistenza odontoiatrica di cui alla DGR n. 374 del 27/3/2008;
  • contributi per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e 10 LR 29/1997 (DGR 1161/2004 e s.m.i.) valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014;

2. di prevedere che per i nuovi beneficiari il limite per l’assegno di cura per anziani di cui alla DGR 2686/2004 e Determinazione n. 490/2011 dall’ 1/1/2017 è fissato in 25.000 euro e in 20.000 euro il limite per la concessione del contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura per anziani (DGR n. 1206/2007 e DGR n. 1702/2009);

3. di prevedere il mantenimento dell’assegno e del contributo mensile di 160 euro sino al 31 marzo 2017 per coloro che ne risultano beneficiari al 31.12.2016 in virtù delle deroghe disposte con le DGR n. 249/2015, n. 2146/2015 e n. 875/2016 al fine di consentire un tempo congruo per la presentazione delle attestazioni ISEE aggiornate e una transizione al nuovo sistema che riduca al minimo le difficoltà legate alla produzione dell’attestazione ISEE da parte del beneficiario o dei suoi familiari;

4. di dare atto che dal 1/4/2017 non potranno più essere erogati assegni di cura per anziani per coloro che presentano una attestazione Isee superiore a 25.000 nè i connessi contributi di 160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura per anziani per coloro che presentano una attestazione Isee superiore a 20.000;

5. di modificare la DGR 2068/2004 e la DGR 256/2014 eliminando dall'1.1.2017 la previsione del criterio di un Isee al di sotto di una determinata soglia (definita in 55.000 dalla DGR 256/2014) per l'erogazione dell'assegno di cura esclusivamente per le gravissime disabilità acquisite;

6. di promuovere azioni informative per una corretta ed omogenea applicazione della normativa con particolare riferimento alla corretta individuazione del nucleo familiare del beneficiario dell’assegno di cura;

7. di dare atto che quanto previsto dal DPCM n. 159/2013 modifica automaticamente le previsioni delle precedenti deliberazioni regionali (DGR 1122/2002, DGR 2686/2004; DGR 1206/2007, DGR 1702/2009) in merito al nucleo di riferimento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate in campo socio-sanitario che pertanto le deliberazioni DGR 1122/2002, DGR 2686/2004, DGR 1206/2007, DGR 1702/2009 sono modificate sostituendo le definizioni di nucleo di riferimento contenute in quegli atti con quanto previsto dal comma 2 dell'art 6 del DPCM 159/2013;

8. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, i contenuti dell'allegato 1 della DGR 249/2015, con l'unica eccezione dell'assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite, in conseguenza di quanto dispositivo dal punto 5. del dispositivo della presente deliberazione;

9. di disporre che entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, i soggetti erogatori dell’assegno di cura devono adeguare i propri regolamenti alla presente deliberazione e che comunque, anche in assenza dell’adeguamento del regolamento dell’assegno di cura, gli stessi debbono assicurare la completa e corretta attuazione del DPCM n. 159/2013 e l’acquisizione per l’assegno di cura delle attestazioni fatte con riferimento al nucleo identificato in base al comma 2 dell’art. 6, se non diversamente scelto dal beneficiario che ha facoltà di optare per il riferimento al nucleo standard previsto dall’art. 3 dello stesso DPCM n. 159/2013;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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