n.309 del 26.11.2015 (Parte Seconda)

Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che all’articolo 13 comma 01 dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2016.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegna zione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 60 del 27 maggio 2013 “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausule obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;

- Ordinanza n. 32 del 28 aprile 2014 “Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’ art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art.1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;

Visto altresìilDecreto n. 1060 del 17 ottobre “Liquidazione del contributo per la perimetrazione delle Unità Minime di intervento (UMI) ai sensi degli art. 5 e 6 dell’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013”.

Rilevata la necessità:

- di garantire l’affidamento dei Lavori di una certa entità, soprattutto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ad imprese strutturate che abbiano da anni operato nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente, a tutela dei cittadini;

- di disciplinare la percentuale massima dell’importo lavori per la ricostruzione che può essere affidata in subappalto;

- di specificare le modalità di attestazione di iscrizione alla cassa edile competente terriorialmente per le imprese che operano nella ricostruzione.

Ritenuto pertanto:

- modificare le precedenti disposizioni in merito ai requisiti che devono possedere le imprese che eseguono i lavori della ricostruzione, ed in particolare in merito al possesso dell’attestazione SOA nelle categorie tipiche dei lavori edili;

- di limitare al 30% l’importo dei lavori che può essere affidata in subappalto;

- di introdurre l’obbligo, per le imprese aventi sede legale fuori della Regione, della presentazione in Comune del-
l’attestazione di iscrizione alla Cassa edile competente territo-
rialmente;

Rilevato inoltre di:

- dover correggere un mero errore materiale all’interno del testo delle ordinanza n. 51/2012.

- di dover far fronte ai maggiori costi derivanti dalla particolarità degli interventi richiesti per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d’uso ai fini della determinazione dell’azione sismica sia superiore alla Classe II.

Ritenuto pertanto di dover introdurre una maggiorazione del costo convenzionale del 3% per gli interventi eseguiti ai sensi delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 negli edifici sopra citati.

Considerato che con lettera prot. CR/2015/11683 del 17/3/2015 il Comune di Mirandola ha segnalato un errore nella liquidazione del contributo per la perimetrazione delle UMI per un importo pari a 4.764,80 Euro;

Preso atto che per mero errore materiale è stato liquidato al Comune di Mirandola un importo inferiore a quello dovuto per l’attività di perimetrazione delle UMI;

Ritenuto pertanto che:

- l’importo di Euro 4.764,80 va ad integrare l’importo di Euro 254.910,06 liquidato con il suddetto Decreto n. 1060/2013; 

- l’incremento di cui all’art. 7, comma 7 dell’ord. 119/2013 vada rivisto a causa del predetto errore materiale;

- la cifra, pari a 1.200.000 euro a valere sul fondo di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, stanziata all’art. 9, comma 2, possa essere incrementata di 340.325,14 e pertanto lo stanziamento totale è pari a euro 1.540.325,14;

Preso atto che il processo di redazione e presentazione delle domande di contributo evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale per il loro deposito attraverso piattaforma MUDE e pertanto si rileva l’opportunità di prorogare tale termine al 31 marzo 2016.

Ritenuto infine di dover chiarire quali siano i soggetti privati non rientranti tra i soggetti beneficiari individuati dall’art. 4 comma 1 lettera c) dell’ordinanza 32/2014.

Sentito nella seduta del 27 ottobre 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1

dell’8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Disposizioni relative alla certificazione SOA

1. A decorrere dal 1 luglio 2016 le disposizioni di cui all’art. 4, comma 7 bis dell’ordinanza n. 29/2012 e smi ed agli artt. 4, comma 8 delle ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, sono sostituite da quelle contenute nei commi seguenti.

2. L’esecuzione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, il cui importo dei lavori ammissibili a contributo, risultante dal Computo Metrico Estimativo al netto di IVA, sia inferiore ad euro 258.000, può essere affidata anche ad imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che non siano in possesso di attestazione SOA, ai sensi del DPR n. 207/2010 e smi.

3. L’affidamento dei lavori di cui al comma 2 il cui importo, così come definito al medesimo comma, sia superiore ad euro 258.000 ed inferiore o pari ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) almeno per la classifica II (euro 516.000) come definita dal DPR 207/2010.

4. L’affidamento dei lavori di cui al comma 2 il cui importo, così come definito al medesimo comma, sia superiore ad euro 1.033.000, deve avvenire a favore di imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese che siano in possesso di attestazione SOA nelle categorie corrispondenti ai lavori da eseguire (OG1 o OG2) che sia coerente, per l’importo dei lavori da eseguire, alle classifiche individuate dal DPR 207/2010.

5. Le imprese, consorzi o associazioni temporanee di imprese affidatarie dei lavori di riparazione con rafforzamento locale, di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione che rispettano i requisiti di cui ai commi precedenti possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgsl. n. 163/2006.

Articolo 2

Clausole contrattuali obbligatorie

1. La clausola obbligatoria prevista dall’art. 8, comma 2 bis, lett. a) dell’ordinanza n. 119/2013, introdotta dall’art. 2 dell’ordinanza n. 40/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) l’impresa appaltatrice, previa autorizzazione del committente, può affidare in subappalto fino al 30% dell’importo dei lavori ammessi a contributo ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgsl. 81/2008 e smi (Allegato XVII) e che siano iscritte o abbiano avanzato domanda di iscrizione alle “white list” qualora le attività oggetto di subappalto siano quelle elencate nell’art. 5 bis del D.L. n. 74/2012 o nell’ordinanza n. 91/2012. Sono escluse dal calcolo del 30% le lavorazioni affidate in subappalto per categorie specialistiche.”

2. La clausola contrattuale obbligatoria di cui al comma 1 si applica ai contratti relativi a domande di contributo depositate in comune dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.  

Articolo 3

Iscrizione alle Casse Edili dell’Emilia-Romagna

1. Nel caso di imprese appaltatrici dei lavori di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, l’erogazione del contributo di cui agli artt. 8, comma 1, delle ordinanze nn. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e smi è subordinata alla presentazione al comune, tramite procedura informatica, insieme al SAL od al quadro economico finale di cui alle lett. a), b), c), e d) dello stesso comma 1, dell’Attestato di iscrizione alla Casse edile competente per territorio, da cui risulti la data di iscrizione antecedente l’inizio dei lavori.

2. L’Attestato di iscrizione alla Cassa edile competente per territorio viene presentato in occasione del primo SAL e del quadro economico finale per l’erogazione a saldo. L’Attestato può essere sostituito, in occasione dei SAL successivi al primo, da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa da cui risulti la permanenza, alla data dei SAL, dell’iscrizione alla Cassa edile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alle imprese obbligate alla iscrizione alla Cassa edile ed aventi sede legale al di fuori della Provincia in cui vengono eseguiti i lavori, fatto salvo l’applicazione dell’Accordo Regionale sulla Trasferta.

Articolo 4

Modifica alle ordinanze nn. 51 e 86/2012

1. Alla lettera g) del comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 51/2012 dopo le parole “comma 18” sono aggiunte le parole “dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012”.

2. Al comma 9 dell’art. 3 delle ordinanze nn. 51/2012 e 86/2012 è aggiunta la lettera seguente:

“l) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d’uso ai fini della determinazione dell’azione sismica, conseguente alla destinazione d’uso della porzione pubblica dell’edificio, sia superiore alla Classe II.” 

Articolo 5

Contributo per le Unità Minime di intervento (UMI) e per il Piano della Ricostruzione

1. La cifra stanziata al comma 3 dell’articolo 9 dell’Ordinanza n. 60 del 2013, è incrementata di 340.325,14 euro per un totale di euro 1.540.325,14 ed è assicurata dallo stanziamento previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1/8/2012, n. 122. 

Articolo 6

Proroga per la presentazione delle domande di contributo

1. La scadenza del 31 dicembre 2015 per la presentazione delle domande di contributo relative agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione prevista dalle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015 è prorogata al 31 marzo 2016.

2. Sono esclusi dalla proroga di cui al comma 1 gli edifici di imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE. 

Art. 7

Interventi in locazione di cui all’ordinanza n. 32/2014

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall’ordinanza n. 32/2014, per le finalità ivi indicate, anche i privati singoli di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) della stessa ordinanza che acquistano interi edifici o singole unità immobiliari da altri privati ad esclusione del coniuge, dei parenti o affini fino al quarto grado e di altri soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 26 novembre 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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