n.340 del 20.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Titolo II - Decisione in merito alla Procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in loc. Montepetra, sito in zona svincolo S.G.S. E45 in comune di Sogliano sul Rubicone, presentato dalla Ditta F.lli Soldati, S.r.l.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in loc. Montepetra, sito in zona svincolo S.G.S. E45 in comune di Sogliano sul Rubicone, presentato dalla Ditta F.lli Soldati, S.r.l.

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dall'8/5/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 121 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato all'Amministrazione provinciale in data 15/4/2013, con nota acquisita al prot. prov. n. 69882 del 16/4/2013, da parte della Ditta F.lli Soldati S.r.l.,, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i..

Il progetto interessa il territorio del comune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, consistente nella realizzazione di un impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (R5 - R13) con capacità pari a circa 14.400 tonnellate/anno, all'interno della zona produttiva esistente di Montepetra Bassa, è assoggettato a procedura di screening in quanto ricadente nella categoria B.2.57, dell'all. B.2 “ Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito ”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. gen. 132617/417 del 29/10/2013, ha assunto la seguente decisione: 

“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

(omissis) 

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in loc. Montepetra, zona svincolo S.G.S. E45 in comune di Sogliano al Rubicone, presentato dalla ditta F.lli Soldati S.r.l. dall’ulteriore procedura di V.I.A., fermo restando quanto prescritto alla lettera b) sotto riportata;

b) di impartire le seguenti prescrizioni:

1. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni del suolo e della falda; 

2. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti in ingresso, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato.

3. in fase di lavorazione dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali al fine di limitare la produzione di polveri quali:

a) i camion all'interno dell'area di proprietà non potranno superare la velocità di 20 km/h;

b) durante le operazioni di carico i camion dovranno mantenere il motore spento;

c) i camion per trasporto materiale in entrata e in uscita dovranno essere ricoperti con teloni;

d) i cumuli di materiale dovranno essere ubicati in posizioni lontane dai ricettori esistenti;

e) l'impianto di produzione aerosol dovrà rimanere in funzione durante l'intero orario dell'attività lavorativa;

f) l'impianto/cannone di produzione aerosol dovrà avere una velocità di rotazione e una gettata tali da garantire, in particolare presso l'impianto di frantumazione e le piste di transito non asfaltate, una umidificazione consistente e continua e tale da impedire il sollevamento di polveri nell'area intera di lavoro.

4. l'impianto relativo alla fascia a verde di progetto posta sul lato Sud dell'area dovrà essere effettuato entro la prima stagione utile successiva all'ottenimento del titolo abilitativo relativo alla gestione dei rifiuti;

5. gli interventi di manutenzione, da eseguire almeno nei primi cinque anni dall'impianto e comunque fino al completo attecchimento delle essenze previste, devono consistere nell'innaffiatura e nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo. È inoltre posto in capo alla ditta, l'obbligo di sostituzione delle eventuali essenze arboree che dovessero nel tempo non attecchire e/o deteriorarsi;

6. prima dell'inizio dell'attività di progetto dovrà essere realizzato quanto segue:

a) presso il ricettore R2 dovrà essere realizzata una barriera fonoassorbente delle dimensioni e caratteristiche descritte nello studio presentato a pag. 5 della “Relazione integrativa” - ottobre 2013. Tale barriera dovrà essere caratterizzata da un valore minimo di densità superficiale pari a 10 kg/mq e da un valore minimo di potere fonoisolante pari a 40 dB; 

b) presso il ricettore R4 dovranno essere realizzate tutte le misure costruttive descritte a pag. 9 della “Relazione integrativa” - ottobre 2013 per i piani terra e primo; 

c) presso il ricettore R4 piano secondo dovrà essere realizzata una barriera/schermo avente una altezza complessiva (barriera+parapetto terrazzo) non inferiore a 3 m, che ricopra i lati Sud e Est del terrazzo stesso. Tale barriera dovrà essere caratterizzata da un valore minimo di densità superficiale pari a 10 kg/mq e da un valore minimo di potere fonoisolante pari a 40 dB. A valle delle verifiche descritte e previste nello studio dovrà essere valutata dai progettisti la realizzazione della copertura anche del lato ovest;

d) presso il capannone esistente adiacente al ricettore R4 dovrà essere realizzato lungo il lato Sud una barriera di altezza minima di 1 m e lunghezza pari a 15 m in corrispondenza del bordo Sud del capannone medesimo. Tale barriera dovrà essere caratterizzata da un valore minimo di densità superficiale pari a 10 kg/m2 e da un valore minimo di potere fonoisolante pari a 30 dB;

7. a seguito della realizzazione di tutte le suddette misure mitigative andranno realizzati i seguenti rilievi fonometrici:

a) dovrà essere effettuato un rilievo in continuo sulle 16 ore in periodo diurno sia presso il ricettore R2 lato frantoio sia presso il ricettore R4 sul terrazzo, con attività (mezzi: pala e frantoio a pieno carico) in funzione e con il posizionamento delle sorgenti, per ciascun rilievo, nei punti più prossimi ai rispettivi ricettori e quindi nelle condizioni peggiorative; 

b) dovrà essere effettuato un rilievo atto a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno sia presso il ricettore R2 lato frantoio, sia presso il ricettore R4 piano abitativo, sia presso la finestra 1 del ricettore R4 piano abitativo, sia infine presso il ricettore R1 lato impianto. I rilievi andranno eseguiti monitorando il rumore residuo in assenza di attività e il livello di rumore ambientale con attività (mezzi: pala e frantoio a pieno carico) in funzione e con il posizionamento delle sorgenti, per ciascun rilievo, nei punti più prossimi ai rispettivi ricettori e quindi nelle condizioni peggiorative;

c) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente. Il monitoraggio dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di esecuzione delle opere di mitigazione previste e con impianto in oggetto a regime; d) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi Suddetti, all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'ARPA;

e) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti presso i ricettori dovuto all’esercizio dell’attività oggetto di valutazione si dovrà procedere tempestivamente a carico del proponente a mettere in atto tutte le misure di mitigazione necessarie a garantire il rispetto dei limiti assoluti e differenziali presso tutti i ricettori;

c) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

d) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

e) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

f) di trasmettere il presente atto alla Ditta F.lli Soldali S.r.l.;

g) di trasmettere copia del presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge regionale 9/99 e s.m.i;

h) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di competenza;

i) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

j) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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