n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)
Presa d'atto dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e banche per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle famiglie e delle imprese e approvazione accordo fra Regione Emilia-Romagna e banche per anticipazioni di liquidità a favore di famiglie per interventi di riparazione di beni immobili danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il comma 1, art 49, Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale prevede che siano comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni, nelle materie di cui al Titolo II del Decreto Legislativo medesimo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
- il comma 1, art. 58, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante riforma del sistema regionale e locale, che prevede, tra l’altro, che la Regione sviluppi azioni volte ad agevolare l’accesso al credito;
- il Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” nel testo coordinato con la Legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” nel testo coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l’art. 3 bis “Crediti d’imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione” ha previsto che i contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 destinati a interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono alternativamente concessi su domanda del soggetto interessato con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’art. 1 del citato Decreto Legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana assistiti da garanzia dello Stato fino a un massimo di 6.000 milioni di euro ai sensi dell’art. 5, comma 7, lett. a), secondo periodo del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici;
Considerato che, ai sensi del medesimo art. 3 bis del Decreto Legge 95/12 convertito con Legge n. 135/2012, nell’ipotesi di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti;
Dato atto che dalla lettura combinata delle disposizioni previste nei suddetti provvedimenti di legge l’attuazione operativa delle prescrizioni in esse contenute richiede, ai fini di una definizione del percorso amministrativo-contabile da realizzare, l’emanazione di appositi provvedimenti che coinvolgono a vario titolo le Regioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate nonché ABI e Cassa Depositi e Prestiti;
Valutato che:
- nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi espressamente richiamati nei diversi commi dell’art. 3 bis del Decreto Legge 95/12 convertito con la Legge 135/12, si ritiene necessario mettere in campo ogni azione operativa impiegabile sul versante procedimentale per rendere fattibile ed agevolare l’avvio e la conclusione degli interventi al fine di favorire il rapido rientro dei cittadini nelle abitazioni e nelle sedi delle attività danneggiate dagli eventi sismici dello scorso maggio;
- l’operazione disciplinata nel presente provvedimento viene a configurarsi come intervento diretto della Regione per consentire, come sopra espresso, l’immediato avvio del complesso delle attività connesse alla ricostruzione post eventi sismici anticipando di fatto il riferimento temporale fissato dal percorso tracciato nella Legge 135/12 e ponendo a garanzia della copertura, per gli oneri finanziari legati alle operazioni di concessione dei finanziamenti agevolati con riferimento esclusivo alla parte relativa agli interessi da riconoscere, l’impiego delle risorse regionali rinvenibili nel quadro degli interventi previsti ed autorizzati dall’art. 1 della L.R. 26 luglio 2012, n. 9;
Richiamata la propria deliberazione 787/12 con la quale si è approvato l’impegno comune fra Regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi fidi e associazioni imprenditoriali per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012;
Richiamato altresì l’Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle famiglie e delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 sottoscritto lo scorso 8 agosto 2012 del quale nel presente provvedimento si prende atto nella formulazione e termini espressamente riportati nell’Allegato A parte integrante al fine anche di dare contezza espositiva sul percorso amministrativo tracciato dall’Ente Regione;
Considerata la situazione di difficoltà nelle aree della Regione Emilia-Romagna colpite dal terremoto del maggio 2012;
Ritenuto opportuno procedere celermente alla messa a punto di modalità tecnico-operative che garantiscano efficacia ed efficienza del pieno ripristino delle abitazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso l’approvazione dell’“Accordo operativo fra Regione Emilia-Romagna e Banche per anticipazioni di liquidità a favore delle famiglie per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di beni immobili a uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici dello scorso maggio 2012” di cui all’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista l’Ordinanza n. 29 del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 74/2012 del 28 Agosto 2012 così come modificata ed integrata dall’Ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012;
Richiamate le seguenti Leggi Regionali:
- n. 40 del 15/11/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 41” ed in particolare l’art. 62 e seguenti;
- n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
- n. 21 del 22/12/2011, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014”;
- n. 22 del 22/12/2011, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014”;
- n. 9 del 26 luglio 2012, "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione” ed in particolare l’art. 1;
- n. 10 del 26 luglio 2012, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.;
- 1950/10 avente ad oggetto “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;
- 2060/10 avente ad oggetto “Rinnovo incarichi ai Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
Richiamata la nota prot. n. NP/2012/10203 del 23 agosto 2012 del Direttore Generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Onelio Pignatti, in merito alla sua sostituzione, per il periodo 24 agosto - 7 settembre 2012 da parte del Responsabile del Servizio Gestione della Spesa regionale, Dott. Marcello Bonaccurso;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata;
A voti unanimi e palesi
delibera:
a) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, dell’Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle famiglie e delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 sottoscritto in data 8 agosto 2012 di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, l’“Accordo operativo fra Regione Emilia-Romagna e Banche per anticipazioni di liquidità a favore delle famiglie per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di beni immobili a uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici dello scorso maggio 2012” di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di stabilire che, sulla base del percorso amministrativo-contabile che verrà definito con successivo provvedimento, agli oneri finanziari derivanti dalle operazioni di concessione dei finanziamenti agevolati, con riferimento esclusivo alla parte relativa agli interessi da riconoscere, nei termini procedurali indicati nell’Accordo di cui al punto b) che precede, si provvederà attraverso l’impiego delle risorse regionali rinvenibili nel quadro degli interventi previsti ed autorizzati dall’art. 1 della L.R. 9/12;
d) di dare atto che alla sottoscrizione dell’Accordo operativo di cui all’Allegato B) provvederà, per la Regione Emilia-Romagna, l’Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata;
e) di disporre che gli Accordi di cui agli allegati A) e B) del presente provvedimento vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).