n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 e ss.mm. recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e, in particolare, il Titolo II recante “Interventi di prevenzione primaria e secondaria” e il Titolo III “Interventi di prevenzione terziaria”;

Richiamati in particolare:

  • l’art. 3 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede:

- al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.”

- al comma 1 bis che “Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”

  • l’art. 7, comma 1, recante “Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione” che prevede che “La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell’art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.”;

  • l’art. 10 recante “Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati” che prevede che “la Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l’assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.”

Considerato che l’art. 12 al comma 5 prevede che la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi, tra l’altro, all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10;

Vista la propria deliberazione n. 565 del 28 aprile 2014 con la quale erano state determinate le nuove modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011;

Considerato che:

  • alla luce dell’esperienza di gestione della L.R. 3/2011 relativa al quadriennio 2011-2014,
  • al fine di ottimizzare la gestione delle disponibilità di bilancio sempre più ridotte negli anni, si ritiene utile modificare la propria precedente deliberazione n. 565/2014 determinando con il presente provvedimento le nuove modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011, stabilendo che per l’anno in corso il termine annuale entro il quale i soggetti sottoscrittori degli Accordi potranno presentare la richiesta di avvio della procedura, viene fissato entro il 4 giugno 2015 e che a partire dal 2016 tale termine sarà fissato al 1 febbraio di ogni anno, fatto salvo che se tale giorno coincida col sabato o con la domenica, sia spostato al lunedì successivo;

Valutato che sia interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna sperimentare gli accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici richiamati all’art. 3, per dare piena attuazione alle previsioni di cui al Titolo II e III della Legge Regionale n. 3/2011;

Ritenuto di stabilire con il presente provvedimento le nuove modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008 e succ. mod. e n. 53/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità;

 A voti unanimi e palesi

 delibera

1) di modificare la propria precedente deliberazione n. 565 del 28 aprile 2014 determinando col presente provvedimento le nuove modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011, specificati negli Allegati A,B e C quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di approvare i criteri di priorità ai fini della concessione dei contributi connessi all’attuazione degli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011 di cui all’Allegato D quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di anticipare per l’anno in corso il termine annuale entro il quale i soggetti sottoscrittori degli Accordi potranno presentare la richiesta di avvio della procedura, entro il 4 giugno 2015;

4) di stabilire che a partire dal 2016 tale termine sarà fissato al 1 febbraio di ogni anno, fatto salvo che se tale giorno coincida col sabato o con la domenica, sia spostato al lunedì successivo;

5) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs.33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria delibera n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di dare atto inoltre che il testo del presente provvedimento e gli allegati A, B, C e D parti integranti, saranno pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/criminalita-organizzata.

Allegato A

Modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art.  3, della L.R. 3/2011

1) Soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma e altri accordi di collaborazione (d’ora in poi definiti più semplicemente accordi)

La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione (d’ora in avanti più semplicemente accordi)con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi.

2) Obiettivi degli accordi

Realizzazione di iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Per la realizzazione dei progetti di cui sopra, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.

3) Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della procedura

Le domande relative all’avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli accordi, dovranno essere indirizzate all’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità.

La richiesta di avvio della procedura può avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, entro il termine del 4 giugno 2015, tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano al Protocollo del Servizio Affari della Presidenza, Viale Aldo Moro n. 52 - 15° piano – Bologna, entro le ore 13.00;

- invio a mezzo raccomandata postale. In questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione;

- posta elettronica certificata all’indirizzo: affaripresidenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

A partire dal 2016, tale termine sarà fissato al 1 febbraio di ogni anno, fatto salvo che se tale giorno coincida col sabato o con la domenica, sia spostato al lunedì successivo.

4) Approvazione degli accordi e quantificazione dei contributi

Sulla base delle richieste pervenute, in stretta correlazione con le effettive risorse disponibili sui competenti capitoli di bilancio e valutata la corrispondenza delle proposte pervenute con quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 3/2011, la Giunta regionale provvederà all'approvazione delle singole proposte definitive di accordo e alla quantificazione dei contributi.

I contributi sono concessi sia per spese correnti, sia per spese di investimento in misura non superiore al 70% dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

5) Decorrenza e termine delle attività di progetto

La decorrenza, lo sviluppo temporale delle attività e la conclusione delle stesse sono quelle previste dai singoli accordi.

6) Liquidazione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione finale

Alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari previsti nei singoli accordi, provvederà con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia con le modalità indicate nei singoli accordi.

7) Verifiche

La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo dei singoli accordi e potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare l’attuazione dei programmi

8) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

9) Informazioni

Per le informazioni relative all’avvio della procedura prevista nel presente provvedimento è possibile rivolgersi al Servizio Affari della Presidenza:

Gian Guido Nobili tel. 051/5273749 - e-mail: GNobili@regione.emilia-romagna.it

Antonio Salvatore Martelli tel. 051/5273148 - e-mail: AMartelli@regione.emilia-romagna.it

Annalisa Orlandi tel. 051/5273303 - e-mail: AOrlandi@regione.emilia-romagna.it

Allegato B

Modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art.  7, della L.R. 3/2011

1) Soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma e altri accordi di collaborazione (d’ora in poi definiti più semplicemente accordi)

La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi ai sensi dell’art. 3, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e concede contributi a favore di enti pubblici.

2) Obiettivi degli accordi

a. La realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;

b. La realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c. La promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

3) Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della procedura

Le domande relative all’avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli accordi, dovranno essere indirizzate all’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità.

La richiesta di avvio della procedura può avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, entro il termine del 4 giugno 2015, tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano al Protocollo del Servizio Affari della Presidenza, Viale Aldo Moro n. 52 - 15° piano – Bologna, entro le ore 13.00;

- invio a mezzo raccomandata postale. In questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione;

- posta elettronica certificata all’indirizzo: affaripresidenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

A partire dal 2016, tale termine sarà fissato al 1 febbraio di ogni anno, fatto salvo che se tale giorno coincida col sabato o con la domenica, sia spostato al lunedì successivo.

4) Approvazione degli accordi e quantificazione dei contributi

Sulla base delle richieste pervenute, in stretta correlazione con le effettive risorse disponibili sui competenti capitoli di bilancio e valutata la corrispondenza delle proposte pervenute con quanto previsto dall’art.7 della L.R. 3/2011, la Giunta regionale provvederà all'approvazione delle singole proposte definitive di accordo e alla quantificazione dei contributi.

I contributi sono concessi sia per spese correnti, sia per spese di investimento in misura non superiore al 70% dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

5) Decorrenza e termine delle attività di progetto

La decorrenza, lo sviluppo temporale delle attività e la conclusione delle stesse sono quelle previste dai singoli accordi

6) Liquidazione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione finale

Alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari previsti nei singoli accordi, provvederà con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia con le modalità indicate nei singoli accordi.

7) Verifiche

La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo dei singoli accordi e potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare l’attuazione dei programmi.

8) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

9) Informazioni

Per le informazioni relative all’avvio della procedura prevista nel presente provvedimento è possibile rivolgersi al Servizio Affari della Presidenza:

Gian Guido Nobili tel. 051/5273749 - e-mail: GNobili@regione.emilia-romagna.it

Antonio Salvatore Martelli tel. 051/5273148 - e-mail: AMartelli@regione.emilia-romagna.it

Annalisa Orlandi tel.: 051/5273303 - e-mail: AOrlandi@regione.emilia-romagna.it

Allegato C

Modalità e criteri per la concessione dei contributi connessi all’attuazione dell’art.  10, della L.R. 3/2011

1) Soggetti beneficiari dei contributi

Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, lett. b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e soggetti concessionari dei beni stessi.

2) Tipologia di contributi

La Regione concede contributi ai soggetti definiti nel paragrafo precedente per:

a) concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

b) favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

Si specifica che anche per la concessione dei contributi di cui al precedente punto a), si provvederà mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

3) Termini e modalità di presentazione delle richieste per l’avvio della procedura

Le domande relative all’avvio della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli accordi, dovranno essere indirizzate all’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità.

La richiesta di avvio della procedura può avvenire in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento, entro il termine del 4 giugno 2015, tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano al Protocollo del Servizio Affari della Presidenza, Viale Aldo Moro n. 52 - 15° piano – Bologna, entro le ore 13.00;

- invio a mezzo raccomandata postale. In questo caso fa fede la data del timbro postale di spedizione;

- posta elettronica certificata all’indirizzo: affaripresidenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

A partire dal 2016, tale termine sarà fissato al 1 febbraio di ogni anno, fatto salvo che se tale giorno coincida col sabato o con la domenica, sia spostato al lunedì successivo.

4) Approvazione degli accordi e quantificazione dei contributi

Sulla base delle richieste pervenute, in stretta correlazione con le effettive risorse disponibili sui competenti capitoli di bilancio e valutata la corrispondenza delle proposte pervenute con quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 3/2011, la Giunta regionale provvederà all'approvazione delle singole proposte definitive di accordo e alla quantificazione dei contributi.

I contributi sono concessi sia per spese correnti, sia per spese di investimento in misura non superiore al 70% dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

5) Decorrenza e termine delle attività di progetto

La decorrenza, lo sviluppo temporale delle attività e la conclusione delle stesse sono quelle previste dai singoli accordi

6) Liquidazione ed erogazione dei contributi. Rendicontazione finale

Alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari previsti nei singoli accordi, provvederà con propri atti formali in applicazione della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia con le modalità indicate nei singoli accordi.

7) Verifiche

La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna per verificare lo sviluppo dei singoli accordi e potrà svolgere sopralluoghi al fine di controllare l’attuazione dei programmi.

8) Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

9) Informazioni

Per le informazioni relative all’avvio della procedura prevista nel presente provvedimento è possibile rivolgersi al Servizio Affari della Presidenza:

Gian Guido Nobili tel. 051/5273749 - e-mail: GNobili@regione.emilia-romagna.it

Antonio Salvatore Martelli tel. 051/5273148 - e-mail: AMartelli@regione.emilia-romagna.it

Orlandi Annalisa tel. 051/5273303 - e-mail: AOrlandi@regione.emilia-romagna.it

Allegato D

Criteri di priorità ai fini della concessione dei contributi connessi all’attuazione de gli articoli 3, 7 e 10 della L.R. 3/2011

  • che prevedano la collaborazione, per la realizzazione del progetto, con soggetti di natura diversa dal proponente, quali, per esempio, forze dell’ordine, Prefetture, Questure, volontariato, ASL, sistema scolastico, ecc. La collaborazione è intesa come condivisione dei principi del progetto e compartecipazione nella sua realizzazione o in alcune fasi. Non si intendono come collaborazioni le prestazioni remunerate rese da eventuali soggetti partecipanti all'attuazione del progetto;
  •  che ci sia evidente coerenza fra la descrizione del problema specifico e l'intervento per il miglioramento delle condi­zioni di legalità e di rafforzamento della prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso per cui viene richiesto il contributo
  • chiarezza e documentazione puntuale della descrizione del problema. In tal senso verrà considerata la descrizione qualora sia supportata da fonti di informazione precise quali: dati statistici sul fenomeno, o altri dati raccolti in maniera oggettiva dalla amministrazione stessa, o altra documentazione ritenuta idonea a documentare il problema e la sua gravità (per esempio sondaggi di opinione, studi di caso, rapporti della polizia municipale, documentazione dei Consigli comunali, ecc.).
  • chiarezza degli obiettivi che si vogliono raggiungere;
  • chiarezza dello strumento e sua potenziale efficacia rispetto agli obiettivi distinguendo tra impatto immediato e a medio termine;
  • Progetti presentati da Unioni di Comuni conformi alla L.R. 21/2012

Qualora per la sua attuazione si dimostri importante la dimensione sovra comunale

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