SUPPLEMENTO SPECIALE N.298 DEL 30.10.2019

Relazione

RelazioneIl presente progetto di legge regionale è finalizzato alla ratifica dall’Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 8 e art. 98 del D.P.R. n. 616/1977, che prevede che “le Regioni per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile”.

Tali funzioni amministrative sono già esercitate mediante una Intesa Interregionale per l’esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del citato D.P.R. n. 616/77 tra le regioni sopra indicate, regolata dalle leggi regionali n. 11/1995, Regione Emilia-Romagna, n. 6/2012, Regione Lombardia, n. 23/1997, Regione Veneto e n. 28/1995, Regione Piemonte, approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con D.C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1094/1999, con D.C.R. della Lombardia n. 1177/1999, con D.G.R. della Regione Veneto n. 2148/1998 e con D.G.R. Regione Piemonte n. 99-29588/2000.

Tuttavia, dalla data in cui il sistema idroviario padano veneto è stato dichiarato di interesse nazionale con L. 380/1990, le opere infrastrutturali necessarie non sono state realizzate nella loro interezza, anche a seguito della circostanza che non sono pervenuti i finanziamenti previsti, e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia.

Nello specifico, rispetto al citato sistema idroviario, non essendo ancora stati realizzati gli interventi necessari a consentire la navigazione di V classe fino al Piemonte appare quindi opportuno adeguare la quota di partecipazione di quest’ultimo a tale condizione di fruizione del sistema stesso, che di fatto è attualmente assente e ciò in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla regione Piemonte.

Inoltre, rispetto alle date di approvazione della convenzione sopra citata, le strutture operative preposte alla gestione del sistema idroviario padano veneto hanno subito sostanziali variazioni. Si è ritenuto quindi necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere.

La ratifica dell’Intesa viene proposta all’Assemblea Legislativa in applicazione dell’art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell’art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Il progetto di legge di ratifica si compone di 3 articoli.

L’articolo 1 ratifica la sottoscrizione dell’Intesa e ne descrive l’oggetto e le finalità.

L’articolo 2, relativo all’efficacia dell’Intesa ratificata, stabilisce che questa decorre dall’entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica delle regioni partecipanti all’Intesa, facendo salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica.

L’articolo 3, relativo alle abrogazioni, stabilisce che alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica, è abrogata la L.R. n. 11/1995 e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.

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